N. 144.2001.3 L                                                         Lugano, 22 agosto 2001

 

 

                  

 

IL GIUDICE DELL'ISTRUZIONE E DELL'ARRESTO

 

DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO

 

 

__________

 

 

 

sedente per statuire sull’istanza presentata il 17 agosto 2001 dalla

 

 

Procuratrice pubblica avv. __________,

 

 

intesa ad ottenere la proroga di tre mesi del carcere preventivo cui è astretto

 

 

__________,                   __________, attualmente presso il Penitenziario cantonale

                                           (patrocinato dall’avv. __________)

 

 

nel procedimento pendente contro quest’ultimo per titolo di truffa;

 

 

preso atto della comunicazione 20 agosto 2001 dell'avv. __________, il quale "in nome proprio e per conto del detenuto" dichiara "di aderire" alla richiesta proroga, "ritenendola giustificata";

 

 

 

letti ed esaminati gli atti;

 

 

 

ritenuto e considerato

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

in fatto e in diritto:

 

 

 

che:

 

 

-          __________ è stato arrestato il 20 novembre 2000 in Germania ed estradato a disposizione dell'Autorità penale che è in Lugano, il 9 marzo 2001, con conferma lo stesso giorno del provvedimento privativo della sua libertà in connessione con promozione dell'accusa nei suoi confronti per titolo di truffa: la fattispecie inquisita si riferisce alla malversazione di fr. 3'900'000.- , depositati in cassette di sicurezza di istituti bancari di Lugano da cittadini italiani al preteso scopo di aumentare il capitale sociale di una ditta di loro pertinenza e poi sottratti dall'accusato in grazia del doppio delle corrispondenti chiavi di accesso da lui subdolamente trattenuto (circostanze negate da __________);

 

-          lo stesso accusato era già stato qui in arresto dal 7 ottobre al 24 dicembre 1998 per altra fattispecie di truffa, per un importo di Lit. 2'685'000'000, sfociata nell'atto di accusa 8 ottobre 1999, non ancora discusso in pubblico dibattimento;

 

-          la circostanziata esposizione della Procuratrice pubblica, a sostegno della postulata proroga, non ha sollevato né obiezioni né contestazioni da parte della difesa, la quale si è sostanzialmente associata perlomeno ed esplicitamente alle conclusioni della magistrata inquirente;

 

-          come noto, l'art. 95 CPP - corrispondente all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 - dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e proroga del carcere preventivo a' sensi dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali - per quanto qui concerne - i bisogni dell’istruzione, con pericolo di collusione e di inquinamento delle prove, quello di recidiva e quello di fuga (REP 1998 n. 103): né va dimenticato che l’arresto, quale misura processuale cautelativa, non serve unicamente alla fase predibattimentale, ma anche ad assicurare la presenza dell’accusato al processo e a garantire l’eventuale espiazione della pena (DTF 109 Ia 323 consid c, e riferimenti; sentenza 16 novembre 1993 del Tribunale federale in re A.H., 1P.477/1993, consid. 3);

 

 

 

 

 

 

 

 

-          nonostante il silenzio dell'accusato e la sua adesione alla proroga, l'esistenza dei presupposti di legge va verificata d'ufficio: nel presente caso ciò si ha con rinvio all'esposto della Procuratrice pubblica, completo, puntuale e con riscontro nelle emergenze degli atti istruttori, qui esaminate, per cui è superflua ripetizione, anche per evitare possibilità di pregiudizio all'accusato nel seguito processuale;

 

-          il carcere preventivo sin qui sofferto e prevedibile sino alla conclusione del procedimento è d'altro canto rispettoso del principio di proporzionalità, avuto riguardo alla consistenza ed all’ampiezza dei fatti rimproverati e da verificare, in un’inchiesta sicuramente complessa per la gravità dei fatti inquisiti, per il numero di persone interessate in varie vesti e per l'atteggiamento poco collaborante dell'accusato;

 

-          di conseguenza l’istanza di proroga del carcere preventivo è accolta come proposta dalla magistrata inquirente, con la presente decisione, esente da tassa e spese giudiziarie (art. 39 lett. f TG e contrario), e suscettibile di impugnazione alla Camera dei ricorsi penali (art. 284 cpv. 1 lett. a CPP);

 

 

 

per i quali motivi,

 

 

 

richiamati i citati articoli di legge,

 

 

 

decide:

 

 

 

1.      L’istanza è accolta.

 

          Di conseguenza il carcere preventivo cui è astretto __________ è prorogato sino all'8 dicembre 2001, compreso.

 

 

2.      Non si percepiscono né tassa né spese giudiziarie.

 

 

3.      Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei ricorsi penali entro dieci giorni dall’intimazione.

 

 

 

 

 

 

4.      Intimazione:

     -    avv. __________, per sé e per l’accusato;

     -    Procuratrice pubblica avv. __________, sede (con copia della comunicazione dell’accusato e con l'incarto MP __________ di ritorno);

     -    Direzione del Penitenziario cantonale, Lugano-Cadro.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                              giudice __________