N. 153.2001.1                                                            Lugano, 2 aprile 2001

 

 

                  

 

IL GIUDICE DELL'ISTRUZIONE E DELL'ARRESTO

 

DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO

 

 

__________

 

 

sedente per statuire sul reclamo 13 marzo 2001 presentato da

 

 

__________,

 

 

contro non meglio precisata “decisione del Ministero pubblico”,

 

ritenuto

 

in fatto ed in diritto

 

 

che:

 

-         lo scritto 13.03.2001 è pervenuto a questo ufficio (dalla camera civile del TA) lo scritto in questione qualificato come “ricorso”;

 

-         la richiesta alla ricorrente di trasmettere la decisione oggetto di ricorso è rimasta inevasa (raccomandata non ritirata);

 

-         la decisione in questione è stata acquisita presso il ministero Pubblico e si è potuto constatare che si tratta di un non luogo a procedere;

 

-         contro le decisioni di non luogo a procedere del Procuratore pubblico non è dato reclamo al GIAR, bensì ricorso alla Camera dei ricorsi penali (art. 284 cpv. 1 lett. a) CPP;

 

-         alla luce di quanto sopra il ricorso deve essere dichiarato irricevibile, senza neppure chiedere al Procuratore di prendere posizione da questo giudice e trasmesso alla CRP per quanto di sua competenza;

 

viste le norme applicabili ed in particolare l’art. 284 CPP;

 

 

 

 

 

 

decide

 

 

1.      Il “ricorso” presentato da __________ è irricevibile per quanto concerne la competenza di questo Ufficio.

 

 

2.      Non si prelevano tasse e spese.

 

 

3.      lo scritto 13 marzo 2001, con la relativa decisione del procuratore pubblico, viene trasmesso alla Camera dei ricorsi penali per quanto di sua competenza.

 

 

4.      Intimazione

-        __________;

-        Procuratore pubblico __________;

-        CRP, sede (con gli allegati menzionati).

 

 

 

 

 

                                                                                   giudice __________