N. 22.2001.4 M                                                          Lugano, 18 settembre 2001

N. 23.2001.6 M

 

                  

 

IL GIUDICE DELL'ISTRUZIONE E DELL'ARRESTO

 

DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO

 

__________

 

sedente per statuire sul reclamo inoltrato in data 28 giugno 2001 dal

Titolare conto __________         c/o Banca __________

(patrocinato dall’avv. dott. __________)

avverso il decreto di perquisizione e sequestro 11 giugno 2001, emanato dal Procuratore Pubblico nell’ambito dell’inchiesta a carico di __________ e __________;

preso atto che il reclamante, con scritto 4 luglio 2001, ha comunicato l’avvenuta revoca dell’ordine avversato, con conseguente ritiro del reclamo;

ritenuto, allora, che l’avvenuto ritiro del reclamo in questione può essere constatato con la presente decisione, esente da tassa e spese di giustizia, e senza attribuzione di ripetibili (l’esito del reclamo essendo il frutto di un accordo fra il magistrato inquirente ed il reclamante);

decide:

1.      Il reclamo è stralciato dai ruoli a seguito del suo ritiro.

2.      Non si prelevano tassa né spese giudiziarie, e non vengono attribuite ripetibili.

3.      Contro la presente decisione è dato il rimedio del ricorso alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale di appello entro 10 (dieci) giorni dall’intimazione.

4.      Intimazione:

-        avv. dott. __________, per il reclamante;

-        Procuratore Pubblico avv. __________.

5.      Comunicazione per conoscenza:

-        avv. __________, per sé e per la Banca __________;

-        avv. __________, per sé e per l’accusato __________;

-        avv. dott. __________, per sé e per l’accusato __________.

giudice __________