N. 22.2001.6-7 M Lugano, 29 ottobre 2001
IL GIUDICE DELL'ISTRUZIONE E DELL'ARRESTO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO
sedente per statuire sulla domanda 19 settembre 2001 di messa sotto suggello di documentazione societaria (inc. Giar __________) e successivo reclamo contro il relativo sequestro (inc. Giar __________) inoltrati da
__________, __________
(difeso d’ufficio dall’avv. __________)
nell’ambito del procedimento penale a carico suo e di __________ (avv. dott. __________) per titolo di appropriazione indebita, truffa, falsità in documenti;
preso atto che il reclamante, con scritto 11/15 ottobre 2001 del suo difensore, ha dichiarato di ritirare il reclamo, ciò di cui viene dato atto tramite la presente decisione, esente da tassa e spese di giustizia e senza attribuzione di ripetibili (l’esito del reclamo essendo il frutto di un accordo fra il magistrato inquirente ed il reclamante);
visti gli artt. 157 ss., 164, 280 ss. e 284 cpv. 1 lit. a CPP
d e c i d e :
1. Il reclamo è stralciato dai ruoli a seguito del suo ritiro.
2. Non si prelevano tassa né spese giudiziarie, e non vengono attribuite ripetibili.
3. Contro la presente decisione è dato il rimedio del ricorso alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale di appello entro 10 (dieci) giorni dall’intimazione.
4. Intimazione:
- avv. __________, per sé e per l’accusato reclamante;
- avv. dott. __________, per sé e per l’accusato __________.
- avv. __________, per sé e per la Banca __________;
- Procuratore Pubblico avv. __________.
5. Comunicazione:
- avv. __________, per sé e per la denunciata __________;
- avv. __________, per sé e per il denunciato __________;
- avv. __________, per sé e per la parte civile __________.
giudice __________