N. 22.2001.6-7 M                                                       Lugano, 29 ottobre 2001

 

 

                  

 

IL GIUDICE DELL'ISTRUZIONE E DELL'ARRESTO

 

DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO

 

 

__________

 

 

sedente per statuire sulla domanda 19 settembre 2001 di messa sotto suggello di documentazione societaria (inc. Giar __________) e successivo reclamo contro il relativo sequestro (inc. Giar __________) inoltrati da

__________,            __________

(difeso d’ufficio dall’avv. __________)

nell’ambito del procedimento penale a carico suo e di __________ (avv. dott. __________) per titolo di appropriazione indebita, truffa, falsità in documenti;

preso atto che il reclamante, con scritto 11/15 ottobre 2001 del suo difensore, ha dichiarato di ritirare il reclamo, ciò di cui viene dato atto tramite la presente decisione, esente da tassa e spese di giustizia e senza attribuzione di ripetibili (l’esito del reclamo essendo il frutto di un accordo fra il magistrato inquirente ed il reclamante);


 

 

visti gli artt. 157 ss., 164, 280 ss. e 284 cpv. 1 lit. a CPP

d e c i d e :

1.      Il reclamo è stralciato dai ruoli a seguito del suo ritiro.

2.      Non si prelevano tassa né spese giudiziarie, e non vengono attribuite ripetibili.

3.      Contro la presente decisione è dato il rimedio del ricorso alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale di appello entro 10 (dieci) giorni dall’intimazione.

4.      Intimazione:

-        avv. __________, per sé e per l’accusato reclamante;

-        avv. dott. __________, per sé e per l’accusato __________.

-        avv. __________, per sé e per la Banca __________;

-        Procuratore Pubblico avv. __________.

5.      Comunicazione:

-        avv. __________, per sé e per la denunciata __________;

-        avv. __________, per sé e per il denunciato __________;

-        avv. __________, per sé e per la parte civile __________.

 

giudice __________