N. 23.2001.15 M Lugano, 25 gennaio 2002
IL GIUDICE DELL'ISTRUZIONE E DELL'ARRESTO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO
__________
sedente per statuire sull’istanza di libertà provvisoria inoltrata in data 18 gennaio 2002 da
____________,
(difeso di fiducia dall’avv. dott. __________)
e trasmessa in data 21/22 gennaio 2002 con preavviso negativo dal Procuratore Pubblico avv. __________;
concesso all’accusato, con ordinanza 22 gennaio 2002, la facoltà di presentare osservazioni al preavviso negativo del magistrato inquirente, e letto l’allegato 23 gennaio 2002;
letti ed esaminati gli atti formanti l’inc. MP 126/2001/ES;
ritenuto
in fatto:
A.
____________, arrestato una prima volta il 12 gennaio 2001 e rilasciato il giorno successivo, è in detenzione preventiva dallo scorso 11 giugno 2001, in quanto sospetto autore – in correità con ____________ – di appropriazione indebita, truffa, falsità in documenti, amministrazione infedele e istigazione a falsa testimonianza in connessione con la gestione del conto __________ di titolarità del fu __________ e, più in generale, con la sua attività di direttore della Banca ____________ di Lugano (su quanto precede v., più in esteso, decisione 3 dicembre 2001, inc. Giar 23.2001.12, consid. A p. 1-2; come qui, in decisione 7 dicembre 2001, inc. Giar 23.2001.13 p. 2).
B.
____________ ha inoltrato una prima istanza di libertà provvisoria in data 27 luglio 2001 (inc. Giar 23.2001.8 doc. 1), respinta con decisione 2 agosto 2001 (inc. Giar 23.2001.8 doc. 5) principalmente per il perdurare di esigenze istruttorie, accompagnate da pericolo di inquinamento delle prove, segnatamente di collusione, ritenuto “estremamente grave” (loc. cit., consid. 3c p. 6). Una seconda istanza di libertà provvisoria, datata 10 settembre 2001, è pure stata respinta con decisione 17 settembre 2001 (inc. Giar 23.2001.9), ancora a causa di pericolo di inquinamento delle prove (loc. cit., consid. 3b p. 5-7, consid. 3c p. 7)(su quanto precede v., più in esteso, decisione 3 dicembre 2001, inc. Giar 23.2001.12, consid. B p. 2; come qui, in decisione 7 dicembre 2001, inc. Giar 23.2001.13 p. 2).
Una terza istanza di libertà provvisoria è stata respinta con decisione 3 dicembre 2001 (inc. Giar 23.2001.12), non essendosi ancora potuto fare chiarezza a proposito dell’effettiva situazione finanziaria dell’accusato (sul quale pesa il sospetto che abbia occultato ingenti mezzi finanziari, a valere quale indizio di concreto pericolo di fuga). A seguito della preannunciata intenzione di ____________ di far assumere subito le prove atte ad apportare definitiva chiarezza in merito, si sarebbe riacutizzato “il pericolo di collusione già accertato in precedenza (e manifestatosi nelle ultime settimane tramite ulteriori deposizioni contraddittorie e sfuggenti)” (decisione 3 dicembre 2001, inc. Giar 23.2001.12 consid. 4.e p. 8; come qui, in decisione 7 dicembre 2001, inc. Giar 23.2001.13 p. 2).
Con la testé citata decisione 7 dicembre 2001, la detenzione preventiva cui è astretto l’accusato istante è stata prorogata fino al 31 del corrente mese di gennaio 2002 “in considerazione delle preannunciate incombenze istruttorie ancora da evadere, nonché di sufficientemente concreto pericolo di inquinamento delle prove” (loc. cit., p. 4 in fine).
C.
La quarta istanza di libertà provvisoria qui discussa (inc. Giar 23.2001.15 doc. 1) si fonda essenzialmente sulla necessità, per ____________, di affrontare gli innumerevoli problemi che il licenziamento e l’arresto gli hanno creato, quali le difficoltà economiche della convivente ed il finanziamento della sua casa d’abitazione (loc. cit., pto. 3 p. 2). Inoltre, egli si considera vittima di un trattamento discriminatorio per raffronto ad altri prevenuti ticinesi, che hanno goduto della libertà provvisoria (ibid.). Degli accertamenti richiesti con istanza 18 dicembre 2001, quelli che presupponevano l’interrogatorio di persone ipoteticamente influenzabili sarebbero già stati svolti (loc. cit., pto. 3.1 p. 3), mentre “stranissimo” sarebbe l’atteggiamento del Procuratore Pubblico, che ha rinunciato all’audizione di ____________ (loc. cit., pto. 3.2 p. 3). Gli accertamenti chiesti dalla difesa, e nel frattempo effettuati, avrebbero poi dimostrato l’inconsistenza dell’ipotesi secondo la quale ____________ avrebbe percepito delle commissioni sui capitali rimessi in Italia ai clienti della Banca ____________ (loc. cit., pto. 3.3 p. 4); e la verosimiglianza della versione fornita dall’accusato circa l’avvenuto deposito dei suoi contanti nella propria cassetta di sicurezza, e non in quella di ____________ (ibid.). I complementi istruttori assunti, e la rinuncia all’assunzione di altri espressa dal magistrato inquirente, dimostrerebbero inoltre l’inesistenza di ulteriori rischi di collusione (loc. cit., pto. 3.4 p. 5). A proposito del pericolo di fuga, infine, ____________ evidenzia come non sia stata apportata la prova concreta delle ventilate sue disponibilità finanziarie (loc. cit., pto. 4 p. 6); e l’esistenza di una nazionalità alternativa, o addirittura due, nulla modificherebbe al fatto che l’accusato istante sia in realtà “un ticinese poco incline a frequentare altri paesi” (loc. cit., pto. 5 p. 7), e non avrebbe alcuna intenzione né alcun interesse a fuggire (ibid.). Semmai, l’ipotetico pericolo di fuga potrebbe essere contrastato tramite la fissazione di una cauzione (loc. cit., pto. 6 p. 7).
D.
Il Procuratore Pubblico, da parte sua, conferma la propria opposizione a che ____________ venga posto in libertà provvisoria: richiamato quanto già espresso in occasione delle precedenti istanze di libertà provvisoria (v. preavviso negativo, inc. Giar 23.2001.15 doc. 2, pto. 1a p. 1), ribadisce che il pericolo di collusione, nel caso di specie, “sussisterà fino alla conclusione del pubblico dibattimento” (loc. cit., pto. 2a p. 2): i testi, infatti, essendo in parte dipendenti e clienti della Banca ____________ che potrebbero essere grati all’accusato per l'ampiezza dei servizi loro resi, potrebbero essere indotti a rilasciare nuove “deposizioni a lui favorevoli, nel corso del pubblico dibattimento” (ibid.). Ciò varrebbe pure nei confronti di ____________, di cui viene spiegata la mancata audizione (loc. cit., pto. 1b p. 2). Inoltre, non avendo potuto essere ancora definitivamente chiarito se ____________ e/o la Banca ____________ intendano chiedere un nuovo deposito atti (limitatamente alle ultime prove raccolte), sarebbe necessario evitare che l’accusato istante possa chiedere nuovi complementi istruttori dopo essere stato messo in libertà, non più sussistendo altrimenti “alcun rimedio per evitare manovre collusive” (loc. cit., pto. 1c p. 3). In tema di pericolo di fuga, infine, il Procuratore Pubblico, rettificata verso il basso l’entità “degli introiti non dichiarati di ____________” (loc. cit., pto. 3a p. 3), evidenzia circostanze giudicate “eloquenti” (ibid.), che porterebbero a suffragare la sua convinzione, secondo la quale la cassetta fatta svuotare da ____________ dopo il suo primo rilascio, ed ufficiosamente in uso a ____________, in realtà conteneva anche averi dell’accusato istante (loc. cit., pti. 3a aa-ad p. 3). Accertata la nazionalità brasiliana di ____________ (loc. cit., pto. 3b p. 4) e deplorata la mancata comunicazione, da parte della Banca ____________, dell’avvenuta visita di ____________ (ibid.), il magistrato inquirente conclude ribadendo l’imminente chiusura dell’istruttoria e il rispetto del principio di proporzionalità che significherebbe anche l’ulteriore mantenimento della carcerazione preventiva di ____________.
E.
In sede di osservazioni (inc. Giar 23.2001.15 doc. 4), ____________, riproposte le già note critiche al modo a suo dire parziale di conduzione dell’inchiesta (loc. cit., pto. I p. 1-4), sottolinea l’esattezza della sua deposizione in tema di nazionalità brasiliana (loc. cit., ad 1b p. 5), l’assenza di un pericolo di collusione con ____________ (loc. cit., ad 2a/b, p. 5) nonché l’aleatorietà della ricostruzione contabile dei guadagni nascosti (ad 3a, p. 6-7), al punto che non si può dedurre “che esistano oggi disponibilità finanziarie nascoste” (loc. cit., pto. III p. 8). Conclude reiterando l’assenza di un pericolo di fuga e l’esistenza di due pesi e due misure, all’interno del Ministero Pubblico, in tema di arresto (loc. cit., ad 4 p. 8).
Preannuncia, inoltre, l’intenzione di sentire i responsabili della Banca ____________ “circa i recenti contatti avuti con il signor ____________” (loc. cit., ad 2c p. 5). Quest’ultima richiesta, formalizzata al Procuratore Pubblico con lettera separata 22/23 gennaio 2001 (allegata in copia alle osservazioni, cit.), è da quest’ultimo già stata accolta, con contestuale fissazione delle audizioni per il 30 gennaio prossimo (scritto 25 gennaio 2002, inc. Giar 23.2001.15 doc. 6, p. 1 in fine).
Considerato
in diritto:
1.
L'art. 95 CPP - corrispondente all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1.gennaio 1993 (per cui mantiene validità la pregressa giurisprudenza: v. decisione 10 gennaio 1996 in re T. H., inc. GIAR 2.96.2) - dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare ed eventualmente proroga del carcere preventivo a norma dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali - per quanto qui concerne - segnatamente i bisogni dell’istruzione e pericolo di recidiva (senza dimenticare che l’arresto, quale misura processuale cautelativa, non serve unicamente ai bisogni dell’istruttoria, ma anche ad assicurare la presenza dell’accusato al processo e a garantire l’eventuale espiazione della pena: DTF 109 Ia 323 consid. c, e riferimenti; sentenza 16 novembre 1993 del Tribunale federale in re A.H., 1P.477/1993, consid. 3; Rep. 132 [1999] n. 116).
I menzionati presupposti vanno approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (Rep. 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss.) – ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (Rep. 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381). Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (Rep. 1980 pag. 128).
2.
In punto all’esistenza di sufficienti indizi di colpevolezza, non più posta in discussione da difesa né accusa, può bastare generico rinvio a quanto già detto in occasione delle più recenti decisioni in tema di libertà provvisoria menzionate, relativamente alle ammissioni dell’accusato medesimo (v. decisione 3 dicembre 2001, inc. Giar 23.2001.12 consid. 2 p. 5; decisione 7 dicembre 2001, inc. Giar 23.2001.13 p. 4).
3.
Se si fa eccezione per la postulata audizione dei dirigenti della Banca ____________ sul loro incontro con ____________ – e di cui si parlerà più avanti (infra, consid. 4f) –, esigenze istruttorie in senso stretto non sussistono più: se la precedente istanza di libertà provvisoria era stata respinta per l’intenzione, allora prospettata dall’accusato istante, di chiedere nuove audizioni (v. decisione 3 dicembre 2001, cit., consid. 3c p. 6), va ora constatato che tali prove sono state nel frattempo assunte (v. preavviso negativo, cit., pto. 1a p. 1). Manca, a meno di una rinuncia da parte degli interessati, l’ulteriore deposito atti a’ sensi dell’art. 196 cpv. 4 CPP e la successiva chiusura formale dell’istruttoria; a tutt’oggi, comunque, non sono state chieste ulteriori prove.
4.
a) Il Procuratore Pubblico richiama nondimeno, a suffragio della propria opposizione alla messa in libertà provvisoria dell’accusato istante, l’esistenza di pericolo di collusione perdurante fino alla conclusione del pubblico dibattimento. Ne delinea, anzi, due espressioni: da un lato la possibilità, per ____________, di indurre testi già assunti (in particolare quelli a lui vicini quali ex collaboratori o clienti) a rilasciare nuove deposizioni a lui favorevoli (v. preavviso negativo, cit., pto. 2a p. 2); d’altro lato, la posizione di ____________, sempre ancora aperta (loc. cit., pto. 2b p. 2).
b) In merito alla prima variante, in occasione della decisione 3 dicembre 2001 questo giudice, richiamata la giurisprudenza federale in merito (v. decisione cit., consid. 4a p. 6-7, con rinvio a sentenza 23 marzo 2000 della I Corte di diritto pubblico del Tribunale federale, inc. 1P.124/2000 in re S.B., consid. 4a p. 8, nonché a DTF 117 Ia 257 consid. 4c), aveva ritenuto di non poter condividere i timori della pubblica accusa: “in primo luogo, l’istruttoria predibattimentale è stata accurata e dettagliata, con la verbalizzazione delle parti coinvolte ed in particolare di tutti i collaboratori di ____________ (taluni, addirittura, sentiti più volte): non si può aprioristicamente escludere che qualcuna di queste prove possa non reggere il confronto in aula, ma i timori espressi dal Procuratore Pubblico non sembrano poggiare su fatti concreti. Inoltre, eventuali ipotetiche ritrattazioni non cancellerebbero le deposizioni fatte nella sede predibattimentale: la Corte, dunque, saprebbe quale peso attribuire alle une ed alle altre” (loc. cit., consid. 4b p. 7). Nel nuovo preavviso negativo (come, d’altronde, già nel precedente), il magistrato inquirente non adduce concreti motivi a sostegno dei suoi timori, ma si limita ad un discorso astratto di “possibilità”, come tale insufficiente. Se la precedente istanza di libertà provvisoria era stata respinta (e la carcerazione preventiva, poi, prorogata), era stato per evitare un possibile inquinamento delle prove ancora durante la fase dell’istruttoria predibattimentale: ciò non basta per generalizzare, pro futuro ed indiscriminatamente fino alla celebrazione del pubblico dibattimento, un pericolo di collusione con persone, almeno in parte, già ripetutamente assunte a verbale.
c) Circa la posizione di ____________, va rammentato che la stessa era già stata discussa in occasione della precedente istanza di libertà provvisoria. In quella occasione, si erano già cristallizzate tanto l’intenzione di ____________ di chiederne l’audizione, quanto l’opposizione del Procuratore Pubblico a tale prova, ritenuta ininfluente nel merito. E questo giudice, seppur di transenna, aveva giudicato giustificata l’aspettativa dell’accusato istante, tanto che aveva respinto l’istanza proprio in considerazione della possibile collusione fra l’accusato e le persone da sentire (v. decisione 3 dicembre 2001, cit., consid. 4e p. 8; v. anche decisione di proroga 7 dicembre 2001, cit., p. 4). Ora il magistrato inquirente riconferma il proprio rifiuto di sentire ____________, evidenziando tuttavia nel contempo il pericolo di collusione con lui (v. preavviso negativo, cit., pto. 2b p. 2).
Questa posizione appare contraddittoria, e dunque insostenibile: è forse vero che per il merito dell'inchiesta a carico di ____________, la posizione di ____________ sia irrilevante. Né appare utile discutere, in questa sede, sulla correttezza della decisione del magistrato inquirente di prospettare un’eventuale audizione di ____________ quale indiziato e non teste (ibid.). D’altra parte, come già detto in decisione 3 dicembre 2001 (cit., consid. 4e p. 8), è stata la pubblica accusa ad avvalersi dell’argomento ____________: se ora essa rinuncia a questa audizione, riafferma in termini conclusivi la scarsa rilevanza che attribuisce alla medesima. Allora, però, il Procuratore Pubblico non può declamare, senza cadere in insanabile contraddizione, un pericolo di collusione con una persona che non vuole sentire in istruttoria; ed a fortiori non può avvalersi di questo argomento nella prospettiva (attualmente del tutto teorica) che l’accusato riproponga in aula la medesima prova (art. 227 cpv. 1, art. 228 cpv. 1 CPP), oppure che la chieda d’ufficio la Corte (art. 227 cpv. 4 CPP)(v. già decisione 17 settembre 2001, inc. Giar 23.2001.9, consid. 3e p. 7).
d) Da ultimo, sempre in connessione con il paventato pericolo di collusione, il Procuratore Pubblico rileva come non potendosi ancora escludere un ulteriore deposito atti, sussista la possibilità che ____________ chieda l’assunzione di nuove prove dopo essere tornato in libertà, con la conseguenza che “non vi sarebbe alcun rimedio per evitare manovre collusive” (preavviso negativo, cit., pto. 3c p. 3 in alto). Nemmeno questo argomento può essere accolto: in primo luogo, nell’evenienza di specie, considerato che una prima serie di complementi è già stata evasa, la probabilità che ciò si verifichi appare troppo astratta per giustificare, almeno di principio, il rifiuto della libertà provvisoria. Comunque, per poter essere seriamente presa in considerazione, l’eventualità di nuove richieste di prova avrebbe dovuto venire sostanziata dalla pubblica accusa, con l’indicazione – ad esempio – di quale ipotetico nuovo teste avrebbe potuto presentare pericolo collusivo con l’accusato. Nel merito, poi, un’eventuale ulteriore istanza di complemento istruttorio a questo stadio del procedimento potrebbe riguardare unicamente l’oggetto dei complementi testé assunti (v. art. 196 cpv. 4 CPP), escluse prove già rifiutate in precedenza (Rep. 130 [1997], n. 97 consid. 1), quand’anche solo in termini concludenti (si pensi ad una nuova richiesta di audizione di ____________). Senza dimenticare, da ultimo, che una nuova istanza di complemento probatorio potrebbe apparire contraria alla buona fede processuale, se inoltrata solo ora speculando (in modo invero assai azzardato) su una preventiva messa in libertà provvisoria di ____________ (Rep. 132 [1999] n. 116, ultimo cpv.).
e) Ne discende, in conclusione, che il pericolo di collusione addotto dal Procuratore Pubblico a sostegno della propria opposizione ad una messa in libertà dell’accusato ____________ non può (più) essere ritenuto determinante.
f) Quanto precede va aggiustato, limitatamente al recentissimo complemento di prova, consistente nell’audizione dei responsabili della Banca ____________ a proposito del loro incontro avuto con ____________. Il Procuratore Pubblico ritiene che quest’ultima richiesta riacutizzi il pericolo di collusione (v. scritto 25 gennaio 2002, cit., p. 1); alla difesa non sono state chieste puntuali osservazioni.
Preliminarmente, si rileva che l’accusato istante ha chiesto le nuove audizioni con estrema sollecitudine, addirittura prima di pronunciarsi su un’eventuale rinuncia al deposito atti scaturente dalle prove assunte nel corso del mese di dicembre 2001: tale comportamento sembra smentire i timori del Procuratore Pubblico, ossia che ____________ avrebbe potuto speculare su una propria rimessa in libertà per proporre nuove prove (v. qui supra, consid. 4d).
Più che giudicare importante l’effettivo pericolo di manovre collusive fra ____________ e la dirigenza della Banca ____________, sono considerazioni di coerenza ad imporre che anche per quest’ultima tornata di verbali si mantengano i severi criteri di valutazione che hanno caratterizzato tutta l’istruttoria predibattimentale a carico di ____________, e che dunque la libertà provvisoria non venga concessa prima dell’assunzione di dette prove. Anche per queste audizioni vale tuttavia che, una volta acquisite agli atti nero su bianco, il pericolo di una loro successiva ritrattazione sia pari a quello di una ritrattazione di qualsiasi altra deposizione (v. qui supra, consid. 4b).
5.
a) Il pericolo di fuga, per giustificare la carcerazione preventiva, deve essere concreto e rivestire il carattere di una certa probabilità: in altri termini si ammette siffatto pericolo quando l’accusato, fosse posto in libertà, si sottrarrebbe con una certa verosimiglianza al perseguimento penale e all’esecuzione della pena. La gravità della presumibile pena, di per sé, non basta a motivare la carcerazione preventiva; piuttosto, l’insieme delle circostanze, quali il carattere dell’interessato, la sua morale, i suoi legami familiari, l’assenza di un domicilio fisso, la sua professione, la sua situazione finanziaria e le sue risorse economiche, deve essere valutato e vanno accertati motivi concreti che rendano la fuga non solo possibile, ma probabile (così verbatim DTF 19 gennaio 1999 in re G.S., consid. 5a p. 7-8, con rinvio a DTF 117 Ia 69 consid. 4).
b) Il pericolo di fuga ha già fatto oggetto di sommario esame in sede di decisione 17 settembre 2001 (v. inc. Giar 23.2001.9 consid. 4 p. 8-10). In estrema sintesi, questo giudice aveva allora rilevato come centrale fosse “l’esistenza di sue [di ____________, ndr.] disponibilità economiche occulte” (loc. cit., consid. 4c p. 9), ma come necessitassero ulteriori accertamenti finalizzati a concretizzare “le ipotesi della pubblica accusa (poiché tali sono, sebbene non sprovviste di fondamento, quelle esposte dal Procuratore Pubblico, v. preavviso negativo, [...])” (ibid.). Questo giudice aveva postulato, fra l’altro, la contrapposizione delle entrate e delle uscite effettuate dall’accusato istante durante il periodo sotto inchiesta – unico modo per stabilire l’esistenza di un saldo attivo occulto (ibid.) – nonché il suo ipotetico coinvolgimento attivo in una grossa operazione immobiliare in Spagna (loc. cit., consid. 4c p. 10)(come qui, verbatim, decisione 3 dicembre 2001, consid. 5a p. 8). A dicembre 2001, questo giudice aveva dovuto constatare che il quesito circa l’esistenza di riserve occulte di pertinenza di ____________ era stato risolto solo parzialmente (decisione cit., consid. 5b p. 9), ma si era astenuto dal pronunciarsi in proposito in considerazione dei prospettati complementi istruttori (loc. cit., consid. 5c p. 9-10).
c) Questi ultimi sono stati nel frattempo assunti: ne è essenzialmente emerso che l’importo che il Procuratore Pubblico ha ritenuto di dover considerare a titolo di riserve occulte di ____________ si è ridotto da oltre fr. 860'000.— a circa fr. 515'000.— a seguito dell’attribuzione a terzi di alcuni prelevamenti per contanti prima ritenuti di ____________ (v. preavviso cit., pto. 3a [recte: 4a] p. 3). Il magistrato inquirente sottolinea nondimeno quelle circostanze che gli fanno ritenere che la cassetta informalmente in uso a ____________ contenesse (anche) beni di spettanza dell’accusato istante, derivandone implicitamente sostanziosa disponibilità finanziaria e, dunque, pericolo di fuga.
d) Le posizioni di difesa e pubblica accusa, a dispetto dei chiarimenti intrapresi, non si sono modificate: la prima ribadisce l’inesistenza delle famose riserve occulte, la seconda si mantiene convinta che tali riserve esistano, e contribuiscano a sostanziare il paventato pericolo di fuga.
e) Questo giudice, dato atto che non sussistono più esigenze istruttorie impellenti al punto di precludere, a esse soltanto, una messa in libertà provvisoria dell’accusato istante, non può più esimersi dal tranciare la questione.
6.
Come detto (supra, consid. 5a), la giurisprudenza federale postula una valutazione globale di tutte le circostanze rilevanti in proposito: personalità dell’istante, suoi legami in loco ed altrove, risorse finanziarie, prospettive lavorative eccetera.
a) Nel caso di specie, può darsi per accertato che ____________ abbia percepito, nel corso degli anni trascorsi quale direttore della Banca ____________, cospicui guadagni accessori non dichiarati, dei quali non è dato conoscere né l’entità né l’attuale locazione. Lui medesimo non lo contesta. Il Procuratore Pubblico ha fatto una cifra: mezzo milione abbondante di franchi svizzeri, qualificati prima come riserve occulte, nell’ultimo preavviso negativo, invece, quali “introiti non dichiarati” (loc. cit., pto. 3a [recte: 4a] p. 3). Quest’ultima definizione è quella più corretta: già solo per il modo in cui l’importo è stato ricostruito – estrapolandolo dai prelevamenti in contanti da due relazioni facenti effettivamente capo ad ____________, ed apparentemente non riconducibili a successivi versamenti altrove –, appare chiaro che non si tratta necessariamente di accantonamenti; anzi, se si tiene conto da un lato dell’elevato tenore di vita adottato dall’accusato istante, dall’altro dell’avvenuto rimborso di debiti legati all’operazione ____________ (v. l’importo di fr. 630'000 rimborsati a copertura del debito __________), appare senz’altro possibile che ____________ non disponga (più) delle riserve occulte cui fa cenno il magistrato inquirente, o almeno non più nella misura ipotizzata.
Proprio l’entità delle riserve, d’altro lato, è tale da non apparire argomento decisivo per l’ammissione di un pericolo di fuga: anche se si trattasse davvero di mezzo milione di franchi svizzeri – importo, in termini assoluti, non certo disprezzabile –, per una persona dell’età e dello stato sociale dell’accusato istante, tenuto inoltre conto dello stile di vita cui è stato abituato per lungo tempo, bisogna convenire che non è una somma tale da garantirle un sereno prepensionamento. In altri termini, non si è in presenza di un importo tale che, a sé solo, renda concreta l’eventualità che ____________ preferisca darsi alla latitanza.
b) Parlando delle svariate nazionalità di cui dispone ____________ (è oramai accertato che oltre a quella italiana, egli ha pure quella brasiliana, anche se non dispone del relativo passaporto, v. scritto 21 dicembre 2001 del Consolato brasiliano di Zurigo, allegato alle osservazioni, cit.), va precisato che esse sole non sono motivo sufficiente a sostegno del pericolo di fuga. Ciò che conta è il grado di probabilità che l’accusato istante possa optare per un trasferimento della propria vita in uno di questi Paesi: non basta la possibilità teorica, per lui, di trasferirsi in un Paese che non concederebbe l’estradizione verso la Svizzera, ma deve bensì apparire probabile, valutate tutte le circostanze, che lo faccia.
Ora, ____________ ha affermato (v. istanza, cit., pto. 5 p. 7; v. già istanza 10 settembre 2001, inc. Giar 23.2001.9 doc. 2, pto. 4 p. 5) – ed il magistrato inquirente non l’ha smentito – di aver vissuto in Brasile per pochissimi anni, da bambino (fino all’età di nove anni), e di non aver mai vissuto in Italia: se ne deve dedurre, in assenza di qualsivoglia indizio contrario, che egli non dispone di contatti personali (ma nemmeno professionali) tali da conferire forma concreta all’ipotesi che, per lui, un trasferimento definitivo all’estero sia effettivamente una soluzione realizzabile e preferibile alla prospettiva di affrontare qui il prosieguo dell’istruttoria penale.
Sono rimasti, per contro, i legami con la madre, il fratello, magari la compagna: si tratta, forse, di legami non stretti al punto di escludere con certezza una fuga all’estero (come potrebbero essere quelli di un padre con propria famiglia, genitori, fratelli eccetera qui radicati), ma pur sempre di legami senz’altro più concreti che non quelli (astratti) con gli altri Paesi di cui possiede la nazionalità.
c) Questo giudice si guarda bene dall’esprimere valutazioni definitive sulla personalità dell’accusato: sarà uno dei compiti della Corte di merito. Ha, sì, ripetutamente stigmatizzato “l’atteggiamento sfuggente ed improntato al confondere le carte” e “l’approccio tattico da lui sposato” (v. ad es. decisione 3 dicembre 2001, consid. 4c p. 7, con rinvii a precedenti decisioni), ma sempre nel contesto del pericolo di collusione, e non a valere quale giudizio definitivo di valore. Ora, maturata la convinzione che pericoli collusivi non sono più dati (supra, consid. 4), l’atteggiamento e l’approccio tattico tenuti durante l’inchiesta formale non appaiono criteri tali da esercitare un qualsiasi influsso sul pericolo di fuga.
d) La conclusione alla quale si giunge in questa sede è, pertanto, che il pericolo di fuga non appare nullo, ma nemmeno acuto al punto da non poter essere validamente limitato tramite la prestazione di misure sostitutive.
7.
L’entità della cauzione – la più importante fra le misure sostitutive dell’arresto (art. 96 CPP) – deve essere determinata soprattutto in relazione alla gravità del reato e all’importanza del pericolo di fuga. Occorre pure (entro certi limiti) considerare la situazione economica dell’accusato e/o delle persone eventualmente chiamate a prestare cauzione (DTF 105 Ia 186; SemJud 1981 p. 389 e relative citazioni; Niklaus Schmid, Strafprozessrecht, 3. Aufl. Zürich 1997, margin. 719; Andreas Donatsch/Niklaus Schmid, Kommentar zur Strafprozessordnung des Kantons Zürich, Zürich 2000, note 21 a 23 ad § 73 StPO). Spetta all’accusato, e a chi è disposto ad intervenire, fornire i necessari elementi per una corretta e completa valutazione della situazione (SemJud 1980, p. 181 e 586).
Nel caso di specie, l’accusato ha ripetutamente offerto una cauzione, senza tuttavia mai quantificarla. Come visto, non è possibile avere un quadro preciso delle sue effettive disponibilità finanziarie, anche se poi quest’ultimo criterio potrebbe non essere decisivo, nella misura in cui possono essere terze persone a prestare la cauzione. Ritenute da un lato l’eminente rilevanza dei reati imputati a ____________ e la più che verosimile disponibilità di qualche riserva, nonché dall’altro la ridotta portata del pericolo di una sua fuga all’estero, appare adeguata una cauzione di fr. 250'000.—, accompagnata come d’abitudine dal deposito presso il Ministero Pubblico di tutti i documenti di legittimazione (svizzeri o esteri) di cui l’accusato istante dispone.
La cauzione stabilita potrà essere versata dall’accusato medesimo o da terzi (art. 111 cpv. 2, 111 cpv. 3 e contrario CPP), ovviamente senza attingere a denaro sequestrato o comunque di illecita provenienza.
8.
In conclusione, constatato come il pericolo collusivo a carico di ____________ sia venuto meno man mano che proseguiva l’assunzione delle prove, per cessare con la completazione dell’istruttoria predibattimentale, e giudicato di grado medio il pericolo di fuga paventato dal Procuratore Pubblico, l’istanza può essere accolta.
Il pericolo di fuga residuo può essere validamente limitato tramite prestazione di adeguata cauzione, che viene fissata in fr. 250'000.—, nonché deposito dei documenti di legittimazione svizzeri ed esteri.
La messa in libertà provvisoria verrà posta in atto non appena soddisfatte le condizioni qui fissate e completati gli ultimi verbali, già fissati per il prossimo 30 gennaio 2002.
* * *
Per i quali motivi
visti gli artt. 95 ss., 107 s., 110 s., 279 ss. e 284 cpv. 1 lit. a CPP
d e c i d e :
1. L’istanza di libertà provvisoria inoltrata in data 17/18 gennaio 2002 da ____________ è accolta a’ sensi dei considerandi.
§ Di conseguenza, ____________ verrà posto in libertà provvisoria:
- previa effettuazione delle audizioni fissate per il 30 gennaio 2002;
- previo versamento di una cauzione dell’importo di frs. 250'000.— (franchi svizzeri duecentocinquantamila) presso il Ministero Pubblico, Lugano;
- previo deposito, sempre presso il Ministero Pubblico, Lugano, di tutti i documenti di legittimazione svizzeri e/o esteri.
2. Non si prelevano tassa né spese di giustizia, e non si attribuiscono ripetibili.
3. Contro la presente decisione è dato il rimedio del ricorso alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale di appello entro 10 (dieci) giorni dall’intimazione.
4. Intimazione:
- avv. dott. __________, per sé e per l’accusato istante, con copia dello scritto 25 gennaio 2002 del Procuratore Pubblico;
- Procuratore Pubblico avv. __________, con copia delle osservazioni dell’accusato istante e del suo successivo scritto 23/24 gennaio 2002, con l’inc. MP 126/2001/ES di ritorno e per esecuzione;
- Sezione esecuzione pene e misure, Torricella;
- Direzione del PCT La Stampa, Cadro.
giudice __________