Incarto n.
INC.2001.27401

Lugano

10 luglio 2003

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto

__________

 

 

 

 

 

 

 

sedente per statuire sul reclamo presentato il 21 maggio 2001 da

 

__________

 

 

 

contro

 

 

 

la decisione 2 maggio 2001 del Dipartimento delle istituzioni che gli ha fatto divieto di abbandonare i territori dei comuni di __________;

 

preso atto della comunicazione 8 luglio 2003 dell'Ufficio giuridico della Sezione dei permessi e dell'immigrazione, che dichiara che il mantenimento della misura impugnata non ha più ragione di sussistere e chiede di voler stralciare dai ruoli la procedura ricorsuale pendente;

 

considerato di conseguenza che il ricorso è divenuto privo di oggetto e come tale va stralciato dai ruoli senza conseguenza di spese giudiziarie;

 

 

richiamata la legge cantonale di applicazione della legge federale concernente le misure coercitive in materia di diritto degli stranieri ed in particolare i suoi art. 3 cpv. 2 lett. b, h e 32;

 

 

decide:

 

 

1.      Il ricorso è evaso, in quanto privo di oggetto.

 

2.      Non si percepiscono spese giudiziarie.

 

3.      Intimazione:

         -    __________;

         -    Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Ufficio giuridico, 6500 Bellinzona (incarto ABB __________ di ritorno).

 

 

 

                                                                                 giudice __________