N. 278.2001.1. L                                                        Lugano, 25 giugno 2001

 

 

                  

 

IL GIUDICE DELL'ISTRUZIONE E DELL'ARRESTO

 

DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO

 

 

__________

 

 

 

sedente per statuire sul ricorso presentato il 23 maggio 2001 da

 

 

__________

(rappresentato dal __________)

 

 

 

contro la decisione 23 marzo 2001 del Dipartimento delle istituzioni, che gli ha fatto divieto di abbandono del territorio dei Comuni di __________;

 

 

 

preso atto delle comunicazioni 6 giugno 2001 del reclamante e 13 giugno 2001 dell'Ufficio giuridico della Sezione dei permessi e dell'emigrazione, dalla quali appare il ritiro del gravame, in vista di un riesame della situazione personale del ricorrente, per cui si ha stralcio dai ruoli senza seguito di spese giudiziarie;

 

 

 

decide:

 

 

 

1.      La procedura ricorsuale è evasa, in quanto divenuta priva di oggetto.

 

 

2.      Non si percepiscono né tassa né spese giudiziarie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.      Intimazione:

-        __________, per sé e per il ricorrente;

-        Dipartimento delle istituzioni, Ufficio giuridico della Sezione dei permessi e dell'emigrazione, Bellinzona (con i suoi atti di ritorno).

 

 

 

 

 

 

                                                                                   giudice __________