N. 320.2001.1 M                                                        Lugano, 6 agosto 2001

 

 

                  

 

IL GIUDICE DELL'ISTRUZIONE E DELL'ARRESTO

 

DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO

 

 

__________

 

 

sedente per statuire sul reclamo presentato il 19 giugno 2001 da

 

__________

(patrocinato dall'avv. __________)

 

per denegata rispettivamente ritardata giustizia nella conduzione di un procedimento per reati patrimoniali e documentali asseritamente commessi presso il __________, di cui il reclamante era funzionario;

 

 

viste le osservazioni 21 giugno 2001 del Procuratore pubblico avv. __________ e la conseguente presa di posizione 31 luglio 2001 del reclamante, che considera evaso il presente gravame per la costatazione di nuovo impulso al procedimento in discussione;

 

richiamati gli art. 280 ss. CPP,

 

 

decide:

 

 

1.      Il reclamo è evaso, in quanto privo di oggetto.

 

2.      Non si percepiscono spese giudiziarie.

 

3.      Intimazione:

-         avv. __________, per sé e per __________;

-         Procuratore pubblico avv. __________ (rif. inc. MP __________).

 

 

 

                                                                                giudice __________