N. 363.2001.1 M                                                        Lugano, 12 luglio 2001

 

 

                  

 

IL GIUDICE DELL'ISTRUZIONE E DELL'ARRESTO

 

DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO

 

 

__________

 

 

sedente per statuire sul reclamo inoltrato in data odierna da

__________,            __________

(patrocinati dall’avv. __________)

avverso l’ordine di autopsia sulla salma di U __________, rinvenuta priva di vita in data 10 luglio 2001, senza manifesta causa di decesso;

sentiti in data 11 luglio 2001 in udienza ex art. 283 CPP i genitori della vittima;

letti ed esaminati gli atti dell’inc. MP __________;

ritenuto

in fatto:

A.

Martedì 10 luglio 2001 il patologo cantonale dott. __________ ha ricevuto la segnalazione dall’Ospedale __________ dell’avvenuto decesso della piccola __________. La bambina, dell’età di 1 anno e mezzo, soffriva di tetraparesi spastica ed era stata trovata priva di conoscenza dai genitori, a casa (v. verbale MP dott. __________ 11 luglio 2001, inc. Giar doc. _ p. 1). Il Procuratore Pubblico, orientato e così consigliato dal patologo, ha deciso di ordinare l’autopsia.

 


B.

Preso atto, tuttavia, dell’intenzione dei genitori della vittima di opporsi all’autopsia, il Procuratore Pubblico ha segnalato informalmente la situazione a questo giudice. Quest’ultimo, considerata la necessità di dirimere la questione con la massima urgenza per non vanificare l’effettuabilità della prova stessa, ha indetto un’udienza informale in data 11 luglio 2001: in quest’occasione, ai reclamanti è stato intimato l’ordine di autopsia del magistrato inquirente, ma soprattutto sono stati spiegati i termini della questione. In conclusione d’udienza, è stato convenuto con i presenti che i reclamanti avrebbero confermato per scritto la propria opposizione (rispettivamente ritirato la medesima) entro le ore 08.30 di oggi (v. verbale d’udienza, inc. Giar doc. _).

 

C.

Con lettera fax delle ore 09.10, il patrocinatore dei reclamanti ha confermato la loro opposizione (inc. Giar doc. _).

Considerato

in diritto:

1.

I diritti della personalità non vengono completamente meno con il decesso di una persona: restano senz’altro degni di tutela la dignità del defunto ed il sentimento di lutto dei famigliari (DTF I Corte di diritto pubblico 18 giugno 2001 in re W., inc. 1P.145/2001, consid. 6a). Questi ultimi dispongono pertanto di un proprio diritto, scaturente dalla tutela della propria personalità (ibid., con rinvio a Deschenaux/Tercier, Personnes physiques et tutelle, 4a ed. Berna 2001, margin. 534b), di opporsi ad ogni decisione dello Stato in tema di interventi sul corpo di un parente (DTF cit., consid. 6b).

I qui reclamanti sono dunque senz’altro legittimati ad inoltrare il presente rimedio di diritto (art. 280 cpv. 2 CPP).

 

2.

Quando il Procuratore Pubblico viene a conoscenza – per denuncia, querela o in altro modo – di avvenimenti tali da far nascere il sospetto che sia stato commesso un reato, deve procedere subito alle occorrenti indagini di fatto (art. 178 cpv. 1 CPP). Deve assumere eventuali prove in modo sollecito (art. 178 cpv. 2 CPP). Premesso come di principio ogni mezzo di prova sia ammissibile, anche quelli non espressamente previsti dalla legge (art. 113 cpv. 2 CPP), va rilevato come al magistrato inquirente sia riservata ampia facoltà nella scelta delle prove, ritenuta comunque sempre perlomeno apparenza di utilità e pertinenza in connessione con la fattispecie inquisita, secondo le imputazioni e le conclusioni di competenza del giudice penale, nel rispetto dei diritti delle parti (v. decisione 28 luglio 1998 in re L., inc. Giar 124.98.1 consid. 3 p. 4, con massima in Rep. 131 [1998] n. 113).

 

3.

La protezione delle spoglie di una persona deceduta può cadere sotto l’egida degli artt. 10 Cost. fed. e 8 CEDU (DTF cit., consid. 4a e 4b, con numerosi rinvii dottrinali e giurisprudenziali). L’ordine di effettuare un’autopsia, pertanto, rappresenta – almeno in astratto – una lesione di un diritto fondamentale, giustificata unicamente se sorretta da una base legale e da un interesse pubblico preminente (DTF cit., consid. 4a).

Il codice di rito ticinese considera l’autopsia una sottospecie della perizia, e la regola in quel contesto (Titolo V, capitolo V, artt. 151 ss. CPP). Sostanzialmente, essa deve essere eseguita qualora vi sia sospetto di reato, “a meno che il medico abbia potuto accertare l’esatta causa della morte, la natura delle lesioni e le tracce del reato. In caso di dubbio si deve sempre procedere all’autopsia” (art. 151 CPP).

Se i parenti della vittima vi si oppongono, si devono mettere sui piatti della bilancia i differenti interessi in gioco: da un lato le necessità d’inchiesta, e d’altra parte il diritto al rispetto del corpo della vittima (DTF cit., consid. 4a).

 

4.

a)        Come rettamente rileva il Procuratore Pubblico (v. decisione impugnata, inc. Giar doc. _; verbale d’udienza avanti al Giar, cit., p. 1-2), nel caso di specie sussistono molteplici necessità d’inchiesta: non solo non sono note le cause del decesso della piccola vittima, ma anzi appare indispensabile chiarire se – ed eventualmente in quali termini – il suo decesso possa essere posto in relazione con la grave malformazione di cui ella soffriva sin dalla nascita. Comunque, già solo sulla scorta delle scarne informazioni a disposizione a questo momento appare altamente possibile che la tetraparesi spastica che la affliggeva fosse la conseguenza di qualche violazione dell’arte medica avvenuta durante o dopo il parto: lo ritiene il patologo (v. verbale MP 11 luglio 2001 dott. __________, cit., p. 2), e lo si desume pure dalle dichiarazioni dei reclamanti medesimi a verbale Giar (inc. Giar, doc. _; v. anche lo scritto odierno del loro patrocinatore, inc. Giar doc. _). In altre parole, e sempre secondo la credibile valutazione del patologo (v. verbale cit., ibid.), l’autopsia rappresenta l’unico valido mezzo di prova per spiegare tanto l’esatta causale del decesso quanto le possibili pregresse violazioni dell’arte, ipoteticamente atte a configurare l’ipotesi di reato di lesioni colpose gravi (art. 125 cpv. 2 CPS e non, come senz’altro per errore di battitura, art. 123 CPS, come si legge a verbale dott. __________; v. anche decisione impugnata, cit.).

b)        I genitori, pur riconoscendo l’indubbia oggettiva utilità dell’autopsia per un chiarimento dei fatti, fanno valere essenzialmente motivi di pietà e di rispetto per la piccola vittima: ribadiscono quanto abbia già dovuto soffrire nella breve vita che le è stato dato di vivere, quanta felicità ella abbia potuto, nonostante ciò, apportare ai parenti, e dicono di volerla ricordare così (v. verbale Giar, cit., p. 2). La zia __________ aggiunge la paura dei famigliari di scoprire cosa sia veramente successo al momento del parto (v. verbale Giar, ibid.), e lo stesso patrocinatore dei reclamanti, nello scritto odierno (cit.), sottolinea come “la decisione dei genitori è coerente con la posizione da loro assunta già al momento del parto della piccola __________. Nonostante vi fossero seri dubbi sull’ossequio delle regole dell’arte, hanno invero deciso, in piena consapevolezza, di non intraprendere alcun passo per accertare eventuali responsabilità civili e/o penali”.

 

5.

a)        Da un punto di vista personale e umano, va da sé che il dolore dei famigliari per la perdita della propria figlia merita totale ed incondizionato rispetto, come pure assolutamente condivisibile appare il loro desiderio di evitare qualsivoglia intervento sulle spoglie di lei. Ma, come già detto supra (consid. 3; v. DTF cit., consid. 4a), i sentimenti personali dei famigliari devono essere posti in relazione con l’usualmente preminente interesse pubblico al chiarimento di possibili reati penali. Nel rispetto del principio di proporzionalità, che informa l’assunzione di tutti i mezzi di prova (così, esplicitamente per l’adozione di misure coercitive, l’art. 176 cpv. 2 CPP), l’esame autoptico, per quanto potenzialmente lesivo dei diritti personali della vittima e dei suoi famigliari, si appalesa allora tanto più necessario quanto più gravi sono le ipotesi di reato in discussione. Nella medesima prospettiva deve essere valutata l’utilità del mezzo di prova: esso deve essere ammesso più facilmente laddove non possa esservi supplito con altri mezzi di prova.

b)        Nel presente caso, la non facile valutazione dei contrapposti interessi della pubblica accusa da un lato, e dei genitori della piccola vittima dall’altro, porta a ritenere adeguato l’ordine emanato dal Procuratore Pubblico. I requisiti di legge (art. 151 CPP) sono dati: sussistono in particolare legittimi sospetti di reato, legati all’ancora ignota causa del decesso, ma ancor più alle oscure cause della tetraparesi spastica di cui la vittima soffriva, a sua volta possibile elemento di peso per la comprensione del suo decesso. Trattandosi di reati perseguiti d’ufficio, l’iniziale rinuncia dei genitori ad intraprendere i passi necessari per accertare eventuali responsabilità di terzi (v. scritto odierno del loro patrocinatore, cit.) non può inibire l’inchiesta, e di riflesso non può essere addotta quale argomento contro l’esecuzione dell’autopsia. L’intervento autoptico appare manifestamente connesso con le fattispecie inquisite, nonché utile per il loro chiarimento. Va respinta, in proposito, l’obiezione dei reclamanti secondo la quale sussisterebbero “altri mezzi sufficienti ad accertare un’eventuale violazione civile e/o penale” (scritto avv. __________ 12 luglio 2001, cit.): la loro obiezione, fatta “a prima vista” (ibid.), non indica quali sarebbero gli altri sufficienti mezzi di prova, e soprattutto appare contraddetta dal patologo, che dal canto suo ritiene invece l’autopsia l’ “unico e valido mezzo di prova” (verbale 11 luglio 2001, cit., p. 2). Pacifica, poi, è la gravità dei fatti sotto inchiesta, se è vero che essi potrebbero anche aver concorso al decesso della vittima.

c)         Da ultimo, va pure relativizzata – nella prospettica contrapposizione con il preminente pubblico interesse – la portata delle obiezioni di principio dei reclamanti: di per sé indubitabilmente degni del massimo rispetto, i loro sentimenti non poggiano tuttavia sull’espressa volontà della vittima né fanno leva sul desiderio di donare i suoi organi (eventualità, quest’ultima, da loro presa in considerazione, ma esclusa per la malattia della bimba). Come sembra potersi evincere dalla DTF discussa in precedenza (DTF I Corte di diritto pubblico 18 giugno 2001 in re W., inc. 1P.145/2001, consid. 4a, con rinvio a DTF 111 Ia 231 consid. 3 p. 232 et al.), l’opposizione all’autopsia espressa prima della morte dalla persona deceduta, oppure il suo manifestato desiderio di donare gli organi, potrebbero giustificare la rinuncia all’autopsia, soprattutto qualora il decesso potesse essere spiegato in termini sufficientemente certi anche senza esame autoptico (come nel caso discusso dall’alta Corte, in cui la vittima aveva perso la vita in un incidente stradale).

 

6.

In conclusione, il reclamo inoltrato in data odierna da __________ e __________ avverso l’ordine di perizia autoptica 11 luglio 2001 è respinto, con la presente decisione definitiva e, in considerazione delle circostanze, esente da tassa e spese di giudizio.

*   *   *


 

Per i quali motivi,

in applicazione degli artt. 151, 280 ss. e 284 cpv. 1 lit. a e contrario CPP

d e c i d e :

1.      Il reclamo è respinto.

2.      Non si prelevano tassa né spese di giudizio.

3.      La presente decisione è definitiva.

4.      Intimazione:

-    avv. __________, per sé e per i reclamanti (anticipata via fax);

-    Procuratore Pubblico avv. __________, con copia dello scritto odierno dei reclamanti.

giudice __________