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Incarto n. |
14 ottobre 2003 |
In nome |
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Ursula Züblin |
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Sedente per statuire sul reclamo presentato il 14 maggio 2003 da |
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__________ (rappr. dall'avv. __________)
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contro |
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la decisione 5 maggio 2003 del Procuratore pubblico Emanuele Stauffer che ha respinto i complementi istruttori proposti dal reclamante nel procedimento contro di lui pendente per titolo di truffa, appropriazione indebita, amministrazione infedele e falsità in documenti (inc. MP __________); |
preso atto delle osservazioni 19 maggio 2003 del magistrato inquirente, concludente per la reiezione del reclamo, 26 maggio 2003 della parte civile, e 24 giugno 2003 di __________;
visto l'inc. MP __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto
in fatto
A.
Nei confronti di __________, __________ e __________, è pendente un procedimento per titolo di truffa, appropriazione indebita, amministrazione infedele e falsità in documenti, reati commessi, nel periodo 1998-2000, ai danni della __________ di __________. In particolare, dagli atti risulta che nel corso del 1998 __________ (fratello __________), a quell'epoca responsabile dell'amministrazione ordinaria degli __________, istituti scolastici della suddetta congregazione, ha trasferito in Svizzera, su consiglio di __________, presentatogli da __________, la somma di circa Lit. 2,5 miliardi a favore di una società finanziaria, facente capo ai due accusati, la __________, con sede in __________ ed in seguito a __________, perché fosse investita, con esplicita richiesta di una gestione conservativa. Le indagini esperite hanno permesso di stabilire che di tale somma non è rimasto praticamente nulla: dopo vari giri bancari su conti di spettanza dei due soci, il denaro è stato poi da loro prelevato (__________ circa 1/3 e __________ circa 2/3). Va precisato che nei confronti di fratello __________ è stata promossa l'accusa per falsa testimonianza e falsità in documenti (in relazione all'uso illecito del timbro della __________).
B.
Il 12 febbraio 2003 il Procuratore pubblico ha disposto il deposito atti a norma dell'art. 196 CPP. Con allegato 30 aprile 2003, entro i termini prorogati fino al 2 maggio 2003 (v. decisione 3 aprile 2003 del magistrato inquirente), __________ ha postulato l'assunzione di tre testi e la riaudizione del prevenuto __________. Con decisione 5 maggio 2003 il Procuratore pubblico ha respinto integralmente le richieste dell'accusato. Ha fatto seguito il reclamo in oggetto che le ripropone tutte.
In sede di osservazioni il Procuratore pubblico, si è riconfermato nel proprio diniego, argomentando sostanzialmente l'irrilevanza delle prove richieste per il procedimento in corso.
La parte civile si è rimessa alla decisione di questo Giudice, mentre __________ ha ribadito la propria estraneità ai fatti oggetto del procedimento.
Delle relative argomentazioni si dirà, per quanto necessario, nel seguito.
__________ e __________ non hanno invece presentato osservazioni.
e considerato
In diritto
1.
Il reclamo, inoltrato dal destinatario della decisione impugnata ed accusato, è presentato da persona legittimata e tempestivo, quindi ricevibile in ordine.
2.
In termini generali per l'assunzione di prove proposte dalle parti nel corso dell'inchiesta valgono i seguenti principi:
a)
Gli art. 60 cpv. 1 (per la difesa) e 79 cpv. 1 CPP (per la parte civile), stabiliscono la facoltà di proporne in ogni tempo nel corso delle indagini di pertinenza del magistrato inquirente. Di massima, il Procuratore pubblico è tenuto a pronunciarsi in merito solo a conclusione dell’istruzione formale nel contesto di quanto disposto dall’art. 196 CPP (v. Messaggio aggiuntivo concernente la revisione totale del Codice di procedura penale del 20 marzo 1991, pag. 81, ad art. 58 ter risp. 61 bis del disegno di legge, per il rinvio del commento all’art. 58 quinquies risp. 61 quater del disegno di legge e all’art. 63 ter risp. 69 del disegno di legge: cfr. decisione 9 giugno 1995 in re F.M., GIAR 1093.93.10, e riferimenti), ma in presenza di anticipata decisione del magistrato inquirente è dato reclamo nelle vie ordinarie stabilite dagli art. 280 ss. CPP, ritenuto tuttavia che non potranno poi più trovare udienza in sede di deposito degli atti, a norma del citato art. 196 cpv. 1 CPP, complementi di prova in precedenza decisi e definitivamente respinti, per quanto concerneva necessità e contenuti dell’inchiesta (cfr. sentenze 15 luglio 1991 in re F.B., CRP 144/91, e 7 ottobre 1991 in re F.M., CRP 210/91; decisione 3 novembre 1993 in re G.G., GIAR 862.93.1), fatte beninteso salve nuove emergenze (v. decisione 17 agosto 1994 in re A.A., GIAR 209.94.12).
b)
I principi in base dei quali si deve determinare se la prova debba essere assunta, sono identici sia che la decisione avvenga in corso d'istruttoria, sia che avvenga alla conclusione della stessa (e nel termine del deposito degli atti).
"Per meritare di essere assunte, le prove proposte dalle parti contestualmente al deposito atti (art. 196 CPP), o in altro momento dell’istruttoria (artt. 60 cpv. 1 e 79 cpv. 1 CPP), devono rispettare tre concorrenti ordini di considerazione: esse devono essere motivate per quanto attiene al loro oggetto ed al loro scopo in diretta connessione con la fattispecie inquisita; tali mezzi di prova devono avere i requisiti della novità, della rilevanza e della pertinenza alle successive conclusioni di competenza del Procuratore Pubblico, dapprima per decidere se promuovere l’accusa oppure non far luogo al procedimento e poi (dopo conclusione dell’istruzione formale) se decretare messa in stato d'accusa o abbandono, sino se del caso a quelle del giudice di merito; per quest’ultima evenienza, le stesse prove devono essere di difficile produzione al dibattimento, avute presenti le finalità dell’art. 189 CPP, inteso appunto tra l’altro ad assicurarne la non interrotta assunzione (v. sentenza 24 gennaio 1990, inc. CRP 337/89; v. decisioni 17 febbraio 1993 in re L.P., inc. GIAR 135.93.1; 3 novembre 1993 in re G.G., inc. GIAR 862.93.1, e 14 giugno 1995 in re F.M., inc. GIAR 1093.93.5). Se, in particolare per l’accusato, la facoltà di proporre mezzi di prova è espressione del diritto di essere sentito ai sensi dell’art. 4 Cost. fed. (ora, art. 8 cpv. 1 della nuova Cost. fed.; v., da ultimo, DTF 124 I 49, consid. 3a p. 51; DTF 121 I 306, consid. 1b p. 308) e del “fair trial” ai sensi dell’art. 6 CEDU (v. Frowein/Peukert, EMRK-Kommentar, 2. Aufl. Kehl/Strassburg/ Arlington 1996, nota 99 ad art. 6 CEDU), il giudice del merito (ed il magistrato inquirente) è tenuto, in applicazione delle norme procedurali corrispondenti, a considerare rispettivamente ammettere soltanto quei mezzi di prova che “nach seinem richterlichen Ermessen entscheidungserheblich sind” (Frowein/Peukert, loc. cit. p. 231). Con riferimento specifico all’audizione di testi, il magistrato può rifiutare la prova proposta “wenn er die zu erwartende Antwort bzw. Aussage nach seiner freien Ermessensentscheidung für die Wahrheitsfindung nicht für beachtlich hält” (Frowein/Peukert, loc. cit., nota 202 ad art. 6 CEDU, con rinvii), nelle parole di Niklaus Schmid (Strafprozessrecht, 3. Aufl. Zürich 1997, margin. 270, con rinvii a DTF 103 Ia 491 et al. in nota 321) “wenn sie den rechtlich relevanten Sachverhalt als genügend geklärt erachten”. Di conseguenza, non è data violazione dell’art. 6 CEDU se il giudice del merito rifiuta un mezzo di prova dopo averne esaminato la pertinenza (v. Frowein/Peukert, loc. cit., nota 203 ad art. 6 CEDU, con rinvio al noto caso Vidal; come qui, v. decisione 17 giugno 1998 in re F.F., inc. GIAR 55.98.1 consid. 1). (GIAR 21 giugno 2001 in re C.)".
c)
Non va, inoltre, dimenticato che la fase in cui si colloca la presente discussione del complemento probatorio in questione è quella predibattimentale, finalizzata in primo luogo a permettere alla pubblica accusa di determinarsi sulle questioni se promuovere l’accusa o meno, indi se deferire l’accusato alla Corte competente oppure se pronunciare l’abbandono del procedimento (art. 184 cpv. 1 CPP, rispettivamente artt. 196 cpv. 1 e 198 cpv. 1 CPP combinati). Per costante dottrina e giurisprudenza, invece, l’eventuale utilità o opportunità della prova proposta nell’ottica del giudice del merito è elemento a favore della sua assunzione già nella fase predibattimentale unicamente qualora l’amministrazione di tale prova in sede dibattimentale sia impossibile, o vi sia concreto rischio che lo diventi.
3.
Occorre innanzitutto rilevare che, come peraltro evidenziato dal Procuratore pubblico sia nella decisione impugnata che in sede di osservazioni, l'inchiesta ha permesso di chiarire in modo sufficientemente preciso i fatti a fronte dei quali occorre valutare un'eventuale responsabilità penale del reclamante: in particolare è stata accertata la destinazione dei fondi affidatigli ed i motivi per i quali ha agito. E' ben vero che non si è potuto procedere all'audizione del correo __________, tuttavia la sua posizione si desume chiaramente dalle dichiarazioni rilasciate da __________, dalla documentazione bancaria acquisita, nonché dalla ricostruzione dei flussi finanziari allestita dall'EFIN, sulla quale il reclamante ha dichiarato di non avere nulla da obiettare (cfr. verbale PP 7 febbraio 2001). Chiaro è pure il ruolo, peraltro piuttosto marginale rivestito, da fratello __________ nella vicenda.
Ciò premesso, i mezzi di prova richiesti da __________, a questo stadio della procedura, non appaiono né di rilievo né di pertinenza, vuoi per insufficiente motivazione, vuoi per carenza di novità nel contesto di quanto acquisito: segnatamente non possono essere considerate determinanti per il giudizio di competenza del Procuratore pubblico, che chiaramente persegue la via accusatoria, e neppure sono oggettivamente tali da consentire uno stravolgimento di questo indirizzo. Del resto per i testi prevale il principio della loro eventuale assunzione al dibattimento, sede propria dell'accertamento dei fatti.
Per quanto concerne le audizioni in qualità di testi di __________ (industriale che ha avuto contatti con __________ in relazione a cessioni immobiliari che avrebbero dovuto essere garantite dalla __________) e di __________ (che ha presentato __________ al reclamante), __________ non dà sufficiente ragione (rilevanza e pertinenza) dell'importanza di tali mezzi istruttori, limitandosi a sostenere che esse servirebbero a chiarire i rapporti fra fratello __________ ed __________. Neppure può essere accolta la richiesta di procedere ad una nuova audizione di __________, funzionario di banca che si è occupato dei conti di pertinenza di __________ e __________. Innanzitutto non si tratterebbe di novità, essendo lo stesso già stato sentito dal Procuratore pubblico, ma piuttosto di ripetizione quanto già dichiarato nel verbale 17 gennaio 2001 con particolare riferimento ai suoi rapporti con i due accusati in relazione ai loro conti. In secondo luogo, le operazioni effettuate sui conti di pertinenza di __________ e __________, emergono chiaramente dalla ricostruzione effettuata dall'Efin e riconosciuta come veritiera da __________ stesso. La reiezione delle suddette tre richieste comporta anche quella di una nuova audizione di fratello __________ - peraltro più volte sentito dal magistrato inquirente (verbali PP 19 gennaio 2001, 25 gennaio 2001 e 31 gennaio 2001 [a confronto con il reclamante]) - in quanto postulata per confronto e verifica.
4.
Il reclamo è respinto, con la presente decisione definitiva (art. 284 cpv. 1 lett. a CPP e contrario) e con carico delle spese giudiziarie al reclamante soccombente (art. 39 lett. f TG).
Richiamati i citati articoli di legge,
decide
1. Il reclamo è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 300.-- e le spese di fr. 30.-- sono a carico di __________.
3. La presente decisione è definitiva.
4. Intimazione a:
giudice Ursula Züblin