Incarto n.
INC.2001.48905

Lugano

3 febbraio 2006

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto

Edy Meli

 

sedente per statuire sul reclamo presentato il 2/3 gennaio da

 

 

__________, __________

 

 

contro

 

 

la decisione 20 dicembre 2005 del Procuratore generale Bruno Balestra, mediante la quale viene respinta la richiesta di complemento istruttorio presentata nell'ambito del procedimento di cui all'incarto MP __________;

 

viste le osservazioni del Procuratore generale (12 gennaio 2006) e preso atto che le altre parti al procedimento (così come comunicate dal MP con e-mail del 3 gennaio 2006) non hanno presentato osservazioni;

 

visto l'incarto MP __________ (5 classificatori);

 

 

ritenuto e considerato

 

 

in fatto ed in diritto

 

che:

 

-   __________ è stata arrestata il 5 settembre 2001, con contestuale promozione d'accusa per i reati di truffa, istigazione alla violazione dei doveri d'ufficio, corruzione attiva, infrazione alla LDDS e falsità in documenti;

 

-   la signora __________ è accusata in relazione a fattispecie diverse, non necessariamente tutte tra loro collegate; riassuntivamente: il versamento a pubblico funzionario della Sezione stranieri di somme di denaro per l'ottenimento di permessi o comunque l'acquisizione di vantaggi, il fatto che le somme richieste agli interessati erano o potevano essere maggiori di quanto effettivamente versato al funzionario, l'ottenimento di prestazioni assicurative di tipo sociale (LAINF e LADI) per sé e per le dipendenti del salone __________, la redazione di documenti non corrispondenti al vero al fine di favorire una cittadina straniera nell'ottenimento del permesso, l'ottenimento d'informazioni riservate (coperte dal segreto d'ufficio) da un funzionario di polizia (cfr. sentenza GIAR 10 ottobre 2001, 489.2001.2, nota alla reclamante ed al magistrato inquirente);

 

-   dall'incarto MP trasmesso con le osservazioni, si evince che il procedimento di cui all'inc. __________ era stato aperto anche contro __________ (anch'essa arrestata con promozione dell'accusa analoga a quella della sorella - cfr. AI 11 e inc. GIAR 409.2001);

 

-   nell'ambito del verbale (davanti al Procuratore pubblico) del 13 novembre 2001, l'accusa è stata estesa alle ipotesi di estorsione, coazione, sviamento della giustizia, istigazione allo sviamento della giustizia e ricettazione, in parte in relazione a fatti specificamente indicati nel verbale stesso (Verbale citato, pag. 5);

 

-   posteriormente a tale data non risultano ulteriori interrogatori e gli atti istruttori sembrano limitati all'acquisizione di un rapporto di polizia inerente tale __________ (AI 52) ed al rapporto di polizia giudiziaria (in re __________, __________ e __________) del 7 settembre 2001 (AI 56);

 

-   il 12 ottobre 2005 è stato notificato il deposito degli atti (mediante un atto unico) nei procedimenti contro __________, __________ e __________ (AI 67); per la qui reclamante il deposito degli atti concerne le ipotesi di reato di truffa, falsità in documenti, conseguimento fraudolento di falsa attestazione, corruzione attiva e istigazione alla violazione del segreto d'ufficio;

 

-   dagli atti trasmessi a questo ufficio, non risultano congiunzioni, disgiunzioni, non luoghi a procedere, abbandoni, decreti d'accusa o rinvii a giudizio che permettano di comprendere il destino (se si preferisce, la situazione processuale attuale) delle altre ipotesi di reato oggetto di promozione dell'accusa, rispettivamente il motivo per cui la notifica non concerne la (inizialmente) coaccusata __________, mentre sembra accomunare __________ e __________ all'accusata qui reclamante;

 

-   con scritto del 21 novembre 2005 (AI 73), __________ (in quel momento non più rappresentata da un legale - cfr. AI 71 e 72) ha chiesto l'audizione della signora __________, in relazione ai loro rapporti, le modalità di consegna del denaro e la destinazione dello stesso; l'accusata ritiene trattarsi di deposizione importante per il procedimento e segnala come il precedente confronto sia avvenuto davanti alla polizia senza la presenza del difensore; in secondo luogo, l'accusata ha chiesto il richiamo del suo incarto AI;

 

-   il magistrato inquirente, con decisione del 20 dicembre 2005 (AI 74), ha respinto entrambe le richieste; per l'incarto AI ha indicato carenza di motivazione e possibilità di produzione diretta da parte della reclamante stessa; per l'audizione, richiama il confronto già effettuato, segnala che la persona da sentire non risiede più in Svizzera e che l'audizione è "non necessaria";

 

 

-   con il reclamo (doc. 1, inc. GIAR 489.2001.5), __________ chiede l'annullamento della decisione impugnata, limitatamente al respingimento dell'audizione della teste (cfr. petitum); a suo dire, la decisione va annullata già per il fatto che la motivazione è contraria al diritto ed insufficiente; il confronto sarebbe avvenuto in modo inusuale (non davanti al magistrato, senza che gli interroganti la rendessero attenta di questo fatto e senza presenza della difesa) e all'inizio dell'inchiesta (allorquando tutti i fatti rimproverati non erano noti); tutto ciò ha reso impossibile la formulazione di domande pertinenti che oggi si vorrebbero formulare (rapporti con l'accusata, modalità di consegna del denaro e destinazione dello stesso); da ultimo, e per quanto concerne il fatto che la teste non risieda più in Svizzera, la reclamante afferma che ciò rende più difficile il rinvio della prova alla fase dibattimentale;

 

-   mediante osservazioni del 12 gennaio 2006, il magistrato inquirente precisa che la persona di cui si chiede l'audizione non era teste, bensì indiziata in uno dei fatti oggetto del procedimento contro la reclamante, pertanto l'art. 133 CPP non sarebbe applicabile (e, comunque, la reclamante non ha contestato il modo di procedere); inoltre, la richiesta è indicata come carente nella motivazione (l'oggetto del chiarimento non ha carattere di novità, emerge già dal verbale 12.09.2001 ed é conforme a dichiarazioni successive della stessa reclamante); da ultimo, la prova sarebbe pure impossibile da assumere in quanto la persona da sentire risulta partita dalla Svizzera senza precisazione di destinazione;

 

-   il reclamo, formulato dall'accusata tempestivamente (vista la dichiarazione de La Posta in merito alla consegna), è ricevibile in ordine;

 

-   di principio, e sempre per quanto concerne la ricevibilità del reclamo, poco importa determinare se la prova richiesta concerne la parte dell'incarto oggetto del deposito degli atti o quella ancora (apparentemente) in istruttoria, oppure entrambe; la competenza di questo ufficio in materia di prove è data in tutte le eventualità menzionate;

 

-   sebbene noti alle parti (cfr. citazione in Reclamo, pag. 2) i principi generali in materia di prove e/o complementi istruttori, possono essere brevemente richiamati come segue:

 

"2.

… omissis …

a)

Per meritare di essere assunte, le prove proposte dalle parti contestualmente al deposito atti (art. 196 CPP), o in altro momento dell’istruttoria (artt. 60 cpv. 1 e 79 cpv. 1 CPP), devono rispettare tre concorrenti ordini di considerazione: esse devono essere motivate per quanto attiene al loro oggetto ed al loro scopo in diretta connessione con la fattispecie inquisita; tali mezzi di prova devono avere i requisiti della novità, della rilevanza e della pertinenza alle successive conclusioni di competenza del Procuratore pubblico, dapprima per decidere se promuovere l’accusa oppure non far luogo al procedimento e poi (dopo conclusione dell’istruzione formale) se decretare messa in stato di accusa o abbandono, sino se del caso a quelle del giudice di merito; per quest’ultima evenienza, le stesse prove devono essere di difficile produzione al dibattimento, avute presenti le finalità dell’art. 189 CPP, inteso appunto tra l’altro ad assicurarne la non interrotta assunzione (v. sentenza 24 gennaio 1990, inc. CRP 337/89; v. decisioni 17 febbraio 1993 in re L.P., inc. GIAR 135.93.1; 3 novembre 1993 in re G.G., inc. GIAR 862.93.1, e 14 giugno 1995 in re F.M., inc. GIAR 1093.93.5). Se, in particolare per l’accusato, la facoltà di proporre mezzi di prova è espressione del diritto di essere sentito ai sensi dell’art. 4 Cost. fed. (ora, art. 8 cpv. 1 della nuova Cost. fed.; v., da ultimo, DTF 124 I 49, consid. 3a p. 51; DTF 121 I 306, consid. 1b p. 308) e del “fair trial” ai sensi dell’art. 6 CEDU (v. Frowein/Peukert, EMRK-Kommentar, 2. Aufl. Kehl/Strassburg/Arlington 1996, nota 99 ad art. 6 CEDU), il giudice del merito (ed il magistrato inquirente) è tenuto, in applicazione delle norme procedurali corrispondenti, a considerare rispettivamente ammettere soltanto quei mezzi di prova che “nach seinem richterlichen Ermessen entscheidungserheblich sind” (Frowein/Peukert, loc. cit. p. 231). Con riferimento specifico all’audizione di testi, il magistrato può rifiutare la prova proposta “wenn er die zu erwartende Antwort bzw. Aussage nach seiner freien Ermessensentscheidung für die Wahrheitsfindung nicht für beachtlich hält” (Frowein/Peukert, loc. cit., nota 202 ad art. 6 CEDU, con rinvii), nelle parole di Niklaus Schmid (Strafprozessrecht, 3. Aufl. Zürich 1997, margin. 270, con rinvii a DTF 103 Ia 491 et al. in nota 321) “wenn sie den rechtlich relevanten Sachverhalt als genügend geklärt erachten”. Di conseguenza, non è data violazione dell’art. 6 CEDU se il giudice del merito rifiuta un mezzo di prova dopo averne esaminato la pertinenza (v. Frowein/Peukert, loc. cit., nota 203 ad art. 6 CEDU, con rinvio al noto caso Vidal; come qui, v. decisione 17 giugno 1998 in re F.F., inc. GIAR 55.98.1 consid. 1).

 

b)

Non va, inoltre, dimenticato che la fase in cui si colloca la presente discussione del complemento probatorio in questione è quella dell’istruttoria predibattimentale, finalizzata in primo luogo a permettere alla pubblica accusa di determinarsi sulle questioni se promuovere l’accusa o meno, indi se deferire l’accusato alla Corte competente oppure se pronunciare l’abbandono del procedimento (art. 184 cpv. 1 CPP, rispettivamente artt. 196 cpv. 1 e 198 cpv. 1 CPP combinati). Per costante dottrina e giurisprudenza, invece, l’eventuale utilità o opportunità della prova proposta nell’ottica del giudice del merito è elemento a favore della sua assunzione già nella fase predibattimentale unicamente qualora l’amministrazione di tale prova in sede dibattimentale sia impossibile, o vi sia concreto rischio che lo diventi.

 

c)

La facoltà per la difesa di proporre prove (già nella fase predibattimentale - art. 60 CPP) non costituisce, quindi, diritto assoluto alla loro assunzione (DTF 106 Ia 162; DTF 115 Ia 101). Neppure il principio di parità delle armi (emanazione di quello più generale di "giusto processo" sancito dalla CEDU e dalla Costituzione federale) conferisce diritti più estesi, su questa specifica questione, avendo tra l'altro applicazione limitata nella fase dell'inchiesta predibattimentale (DTF 106 IV 85; Hauser/Schweri, Schweizerische Strafprozessrecht, BS 1999, p. 129 e p. 229 ss). Cionondimeno, occorre prestare attenzione a che questa limitazione non conduca allo "svuotamento" del principio (nonché della norma di cui all'art. 60 CPP che in parte lo concretizza) in presenza di un sistema processuale che, di fatto, conferisce un ruolo molto importante agli accertamenti in fase istruttoria (M. Rusca, L'influenza della CEDU sulla riforma dell'ordinamento penale ticinese, RDAT II 1992, p. 469 ss e 476; CEDU 24 maggio 1991 in re Q., Serie A no. 205), rispettivamente allorquando il rinvio della prova alla fase dibattimentale appare aleatorio."

(GIAR 14 gennaio 2004, 237.2003.11)

 

-   innanzitutto, va detto che l'argomento secondo cui l'istanza non sarebbe motivata è, di principio, irricevibile in quanto avanzato solo in sede di osservazioni e non posto a fondamento della decisione impugnata (mentre che è stato utilizzato già in sede di decisione per l'altra prova richiesta - cfr. AI 74); comunque, anche se si volesse prescindere da quanto sopra (ciò che sarebbe scorretto), va detto che per una persona al momento non assistita da un legale, confrontata con numerose ipotesi di reato (dalla truffa alla corruzione alla coazione all'aiuto al soggiorno illegale, per limitarsi a quelle che potrebbero [il condizionale è d'obbligo in quanto il verbale 12 settembre 2001 le specifica] essere oggetto d'indagine in relazione ai rapporti tra l'accusata e la __________ - cfr. doc. 4 e 5 classificatore 22), indicare che l'audizione richiesta è volta a chiarire/approfondire i rapporti con la persona da interrogare, modalità di consegna del denaro e la (eventuale conoscenza della) destinazione, non appare come motivazione insufficiente (in particolare in relazione all'eventuale ipotesi di truffa); alla luce di queste circostanze, l'istanza non può dirsi manifestamente priva di motivazione;

 

-   di contro, limitandosi ad affermare che il confronto effettuato in polizia è stato effettuato "regolarmente" e la richiesta (di prova) non "necessaria", è la decisione di rifiuto del magistrato inquirente ad essere palesemente carente nella motivazione; e ciò, come si dirà di seguito, per più di un motivo;

 

-   la semplice (e apodittica) affermazione di non necessità, senza alcun riferimento a fatti e relative ipotesi di reato (che non spetta a questo giudice ipotizzare), nonché specifici accertamenti già acquisiti non può essere considerata quale motivazione;

 

-   quanto sopra vale, a maggior ragione, nel caso in esame che vede, come detto nei considerandi che precedono, l'accusata confrontata con numerose imputazioni (se si preferisce, promozioni/estensioni dell'accusa) e non è dato comprendere con chiarezza e/o certezza sufficiente, né sulla base delle formali promozioni e/o estensioni, tantomeno sulla base del verbale di confronto, quali sono le imputazioni relative ai fatti oggetto dell'interrogatorio del 12 settembre 2001; la confusione (se si preferisce, i dubbi) aumenta constatando che il deposito atti è avvenuto unicamente per alcune delle ipotesi di reato oggetto dell'istruttoria; in simile situazione il non aver specificato se il verbale oggetto della richiesta di complemento concerne un'ipotesi di truffa, coazione, corruzione o altro, non permette a questo giudice (e, ancora prima, all'accusata di esprimersi in merito) di valutare, con la necessaria cognizione di causa, novità, rilevanza e pertinenza della prova richiesta, foss'anche solo per miglior approfondimento delle circostanze, in conformità ai principi sopra esposti;

 

-   le osservazioni dell'inquirente, che vuole le circostanze oggetto del complemento già contenute nel verbale del 12 settembre 2001, non modificano questa conclusione, vuoi perché ancora senza indicazione di connessione con specifiche imputazioni, vuoi perché il verbale appare molto sommario e la __________ già in corso di verbale ha modificato dichiarazioni (luogo di consegna) e fatto riferimento (rinviato) a sue precedenti verbale che non risultano agli atti;

 

-   la motivazione è pure carente sulla regolarità formale del confronto, anch'essa apoditticamente affermata in sede di decisione;

 

-   anche in questo caso le osservazioni del magistrato inquirente non modificano la conclusione; la questione dell'inapplicabilità della procedura di cui all'art. 133 cpv. 2 CPP ai confronti tra indagati, sostenuta in sede d'osservazioni dal Procuratore generale (discutibile, a mente dello scrivente [comunque a favore della tesi di non applicabilità cfr. L. Marazzi, in REP 2000, pag. 55], alla luce del fatto che l'introduzione è stata voluta dal GC senza specificazioni particolari e con riferimento alle parti in generale, del fatto che il risultato probatorio è più o meno analogo e di quello che, comunque, non comporta inapplicabilità anche dell'art. 61 cpv. 3 CPP che, di primo acchito, parrebbe privo di logica applicare solo ai passaggi del confronto che contengono le dichiarazioni di uno dei partecipanti e potrebbe costituire violazione degli artt. 62 cpv. 1 CPP) può rimanere aperta in questa sede dato che occorre rilevare che il verbale in questione (ex art. 194 CPP) inizia proprio con la riproduzione per esteso dell'art. 133 CPP, che ora si vorrebbe inapplicabile ma che a quel momento é indicato quale norma fondante il confronto davanti alla polizia;

 

-   abbondanzialmente, ed in merito al consenso (anch'esso menzionato solo in sede di osservazioni), si rileva che lo stesso, soprattutto quando ritenuto implicito, deve essere preceduto da corretta e completa informazione su ruoli e diritti (GIAR 27 ottobre 2005 in re P., 504.2005.1; Kassationsgericht, Zurigo, 5.12.2005, in Pädoyer 1/06, pag. 73) e fors'anche confermato dal difensore (artt. 59 ss., 66 CPP), laddove l'accusato ne è provvisto (ed in particolare nel caso di persone detenute);

 

-   in merito all'obbligo di motivazione, si ricorda che:

 

"le decisioni del magistrato inquirente debbono, comunque, essere motivate;

l’obbligo di motivazione discende dal diritto di essere sentito e dalla garanzia di un equo processo (art. 29 CF, art. 6 CEDU), che concerne tutte le parti al procedimento, ed è pure codificato nel CPP (art. 6); tale obbligo non concerne solamente istanze e gravami (CRP 20.07.1994, 249/94; GIAR 13.01.2001, 436.2000.6), ma anche le decisioni del Procuratore pubblico, … omissis …; le parti al procedimento hanno diritto di conoscere le ragioni che hanno indotto il magistrato a decidere in un senso o in un altro; la motivazione è presupposto essenziale per la verifica della fondatezza della decisione sia per le parti al procedimento che per l’autorità di reclamo/ricorso, che deve verificare la conformità; l’assenza di motivazione costituisce un “vizio capitale” della decisione (DTF 98 Ia 460; DTF 9.02.1994, I Corte di diritto pubblico, in re L.; GIAR 5.05.1995 in re K.L.; GIAR 15.03.1995 in re L.B.; G. Piquerez, Procedure Pénale Suisse, ZH 2000, nos. 796, 798; art. 6 CPP);

spetta al magistrato inquirente motivare (al momento in cui vengono emanate) le sue decisioni, per rapporto agli indizi di reato, alle necessità probatorie e/o  … omissis…;

secondo dottrina e giurisprudenza, il diritto di essere sentito (da cui discende l’obbligo di motivazione) è garanzia di natura formale, la cui violazione comporta l’annullamento della decisione impugnata, indipendentemente dalle possibilità di successo del ricorso sul merito (DTF 119 Ia 136; Hauser/Schweri, Schweizerisches Strafprozessrecht, Basilea 1999, § 55 no. 4; G. Piquerez, La motivation des décisions de justice en droit pénal, in Festschrift für Jörg Rehberg, Zurigo 1996, p. 261; CRP 31 luglio 2001 in re B.; GIAR 9 maggio 2001, 165.2000.2);

… omissis…

non si insisterà mai abbastanza sull’importanza della motivazione (al di là della mera constatazione di diritto positivo) nell’ambito delle decisioni giudiziarie;

è in forza della motivazione che le decisioni giudiziarie risultano suffragate, e quindi legittimate, da asserzioni, in quanto tali verificabili sia pure approssimativamente; la “validità” delle sentenze risulta condizionata alla “verità” pur se relativa dei loro argomenti e il potere giurisdizionale non è più puramente “potestativo”, bensì fondato sul sapere anche solo opinabile e probabile, ma proprio per questo confutabile e controllabile sia dall’imputato e dalla sua difesa che dalla società; la motivazione consente la fondazione e il controllo delle decisioni sia in diritto, per violazione della legge o difetti di interpretazione o assunzione, sia in fatto, per difetto o insufficienza di prove ovvero per inadeguata esplicazione del nesso tra convincimento e prove;

la presenza e l’esposizione a controllo della motivazione ha valore discriminante tra opposti metodi processuali e, di riflesso, tra opposti modelli di diritto penale: tra la “convinzione autocratica”, basata sulla “mera ispirazione del sentimento”, e la “convinzione ragionata”;

la motivazione può quindi essere considerata il principale parametro sia della legittimazione interna o giuridica che di quella esterna o democratica della funzione giudiziaria (si veda: L. Ferraioli, Diritto e Ragione, Bari 1998, p. 640);

va pure detto che dottrina e giurisprudenza ammettono (in particolare per le decisioni incidentali nell’ambito di un procedimento penale) decisioni sommarie, a condizione che si esprimano sugli elementi essenziali per il controllo della legalità (REP 1996 331; REP 1992 334; DTF 9 febbraio 1994; G. Piquerez, in Festschrift für Jörg Rehberg, Zurigo 1996, p. 257 ss; N. Schmid, Strafprozessrecht, Zurigo 1997, p. 60/61); è pure ammesso che il difetto di motivazione possa essere sanato (in determinate situazioni) in sede di osservazioni, visto il carattere particolare delle decisioni incidentali emanate in fase istruttoria;

 

-   di conseguenza, ed in conclusione, alla luce di tutto quanto sopra espresso (e impregiudicato il giudizio, nel merito, sulla fondatezza della richiesta di prova) la decisione 20 dicembre 2005 deve essere annullata per carenza di motivazione, carenza che non può considerarsi sanata dalle osservazioni;

 

-   l’annullamento della decisione impugnata per carenza di motivazione non può avere (anche per i motivi di cognizione di causa esposti nei considerandi precedenti), né ha, quale conseguenza l’emanazione di una decisione sostitutiva da parte del GIAR, ma unicamente il ritorno dell’incarto al Procuratore generale con invito a provvedere all’emanazione di una decisione motivata (per analogia : REP 1994 p. 463);

 

-   tasse, spese e ripetibili seguoni l’esito del gravame;

 

 

 

 

P.Q.M.

 

 

viste le norme applicabili, in particolare gli artt. 146, 24 e 320, 288, 251, 181, 304, 24 e 304, 160 CP, 23 LDDS, la LADI, nonché gli artt 6, 58 ss.,113, 118, 133, 194, 280 ss. 284 e contrario CPP, 29 CF;

 

 

 

 

 

 

decide

 

 

 

1.           Il reclamo é accolto.

         Di conseguenza la decisione 20 dicembre 2005 del Procuratore generale nel

         procedimento di cui all’incarto MP __________ é annullata.

 

 

2.           L’incarto è ritornato al Procuratore pubblico per quanto di sua competenza.

 

 

3.           La tassa di giustizia, fissata in FRS 400.--, e spese di FRS 180.--, sono a carico

         dello Stato del cantone Ticino che rifonderà, a titolo di ripetibili, fr. 300.-- alla

         reclamante.

 

 

4.           Intimazione:

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        giudice Edy Meli