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Incarto n. INC.2001.48906 |
10 maggio 2006 |
In nome |
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Edy Meli |
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sedente per statuire sul reclamo presentato il 21/24 aprile 2006 da |
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__________
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Contro |
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la decisione 11 aprile 2006 del Procuratore generale Bruno Balestra, mediante la quale viene respinta la richiesta di complemento istruttorio presentata nell'ambito del procedimento di cui all'incarto MP __________; |
viste le osservazioni del Procuratore generale (4 maggio 2006) e preso atto che le altre parti al procedimento (così come già comunicate dal MP con e-mail del 3 gennaio 2006 in inc. GIAR 489.2001.5) non hanno presentato osservazioni;
visto l'incarto MP __________ (5 classificatori);
ritenuto e considerato
in fatto ed in diritto
che:
- il presente reclamo concerne una decisione di rifiuto di complemento istruttorio (AI 80) emanata dal Procuratore generale a seguito dell'annullamento per carenza di motivazione (e relativo rinvio) della precedente (AI 74);
- con sentenza del 3 febbraio 2006 (nota alle parti ed a cui si rinvia -DTF 123 I 130- per i dettagli: doc.5, inc. GIAR 489.2001.5) questo giudice aveva annullato per carenza di motivazione il rifiuto del Procuratore generale di procedere ad una ulteriore audizione, in contraddittorio, di __________; ciò in ragione del fatto che la relativa decisione si limitava ad indicare che un confronto (di perlomeno dubbia validità, come detto nella sentenza del 3 febbraio 2006) aveva già avuto luogo davanti alla polizia, ad affermare che __________ non risultava più risiedere in __________ e che l'audizione non era necessaria;
- invero, come rileva il Procuratore generale nella decisione ora impugnata, il dispositivo della sentenza 3 febbraio 2006 non precisava che l'annullamento concerneva solo la parte della decisione relativa all'audizione __________, unica ad essere impugnata (come accertato nei considerandi di detta sentenza: cfr. pag. 3); comunque sia, anche l'attuale reclamo concerne unicamente tale rifiuto e non quello (anch'esso ribadito) di acquisizione dell'incarto AI;
- dagli atti risulta che, a seguito del rinvio del 3 febbraio 2006, l'autorità inquirente ha chiesto informazioni alla SPI circa l'attuale residenza della signora __________ (ricevendo risposta di una partenza per l'estero il 31 ottobre 1999 - AI 78 e 79) e ha acquisito, da altro incarto, ulteriori verbali di __________ (anche posteriori al "confronto" del 12 settembre 2001), nonché altra documentazione relativa al soggiorno di questa persona (documentazione dalla quale si evince presenza, nota anche alla SPI, fino all'autunno del 2001, con conseguente ipotesi di errore di data nello scritto di cui all'AI 79 - altre ipotesi essendo francamente eccessive);
- con decisione dell'11 aprile 2006, il Procuratore generale ha nuovamente respinto la richiesta di nuova audizione di __________ (AI 80);
- a fondamento del rifiuto, dopo indicazione e precisazione delle imputazioni (in fatto ed in diritto) nei confronti della reclamante (relative al rapporto con la _______ Decisione, pag. 2 secondo paragrafo), vengono indicate le dichiarazioni della stessa reclamante in merito agli importi ricevuti, alle circostanze di tempo e luogo della ricezione ed al rapporto di impiego (di ________), con rinvio ai relativi verbali (Decisione, pag. 2 quarto paragrafo primo punto); inoltre, dopo breve riferimento ai verbali __________ di recente acquisizione, sono ribadite la validità del confronto avvenuto in polizia e l'impossibilità di individuare l'attuale residenza della signora __________ (per eventuale citazione, che ritiene comunque sproporzionata se da effettuarsi all'estero);
- con il presente reclamo (doc. 1, inc. GIAR 489.2001.6), __________ chiede, innanzitutto, l'annullamento della decisione perché la stessa non fa chiarezza circa il destino delle ipotesi di reato oggetto di promozione d'accusa (Reclamo, punto 2, con rinvio alla decisione del 3 febbraio 2006); successivamente, constatata l'acquisizione agli atti di ulteriori verbali provenienti da altro incarto e, ritenuto che il fatto vìoli l'obbligo di rivelare tutte le prove raccolte, chiede l'acquisizione dell'intero fascicolo processuale relativo a __________, nonché di tutte le altre persone indagate con lei (la reclamante: Reclamo, punto 3); da ultimo, e per quanto concerne più specificamente la richiesta nuova audizione, __________ ribadisce la richiesta segnalando di non aver potuto esercitare pienamente il suo diritto al contraddittorio nell'ambito del confronto avvenuto in polizia, visto lo stadio dell'inchiesta, la conoscenza limitata degli atti e l'assenza del difensore; aggiunge, a ulteriore sostegno della richiesta, che l'acquisizione di ulteriori verbali, di __________, è già di per sé prova di utilità necessità di nuova audizione in contraddittorio, anche alla luce delle (non meglio precisate) dichiarazioni della persona in questione risultanti dal verbale 20 agosto 2001 (Reclamo, punto 5);
- con osservazioni del 4 maggio 2006 (doc. 5, inc. GIAR 489.2001.6), il Procuratore generale rinvia alla decisione impugnata e afferma, in aggiunta, che la non inclusione agli atti degli ulteriori verbali __________ (e altra documentazione di quell'incarto) è dovuta a semplice inavvertenza; a suo dire, inoltre, che la richiesta di acquisizione di atti da altri procedimenti (__________) è tardiva e priva di motivazione sufficiente e, in conclusione, asserisce che "nulla toglie all'accusata la possibilità di essere risentita in merito alle accuse a lei mosse in merito alla procedura di rilascio di permessi di dimora e di lavoro in favore della straniera __________ ";
- quest'ultima affermazione è comprensibile solo se si richiama il fatto (già evidenziato nella sentenza del 3 febbraio 2006) che non per tutte le accuse promosse l'inchiesta si trova nella fase del deposito atti; mettendo a confronto quest'ultima comunicazione (AI 67) con le indicazioni fornite dal magistrato inquirente circa le imputazioni relative ai rapporti dell'accusata con __________ (pagina 2 della decisione impugnata), risulta che il deposito non concerne l'ipotesi di infrazione alla LDDS (inoltre, non vi è, stata, prima del deposito, promozione dell'accusa per il reato di cui all'art. 253 CP), resta comunque di difficile comprensione, perlomeno per questo giudice, il motivo per cui per lo stesso complesso di fatti relativi ad un'unica persona - cfr. Decisione pag. 2 secondo paragrafo secondo punto - con ipotesi di reato, se non in concorso ideale, strettamente connesse, l'istruttoria sia in parte conclusa ed in parte no;
- il reclamo, tempestivamente presentato da persona accusata e destinataria della decisione, è ricevibile in ordine;
- in tema di ricevibilità, si conferma quanto detto nella precedente sentenza: "… poco importa determinare se la prova richiesta concerne la parte dell'incarto oggetto del deposito degli atti o quella ancora (apparentemente) in istruttoria, oppure entrambe; la competenza di questo ufficio in materia di prove è data in tutte le eventualità menzionate"; questa affermazione resta, di principio, valida anche se la sua applicazione non è certo facilitata da quanto detto più sopra;
- sempre in tema di ricevibilità, va subito detto che sono irricevibili le richieste di acquisizione di atti di altri incarti (__________), non perché tardive, come sostiene il magistrato inquirente (dato che la critica di tardività presuppone, come minimo, indicazione del momento della conoscenza dell'esistenza), bensì perché, per così dire, "premature" in quanto presentate direttamente all'autorità di ricorso che non è competente per decidere in luogo e vece di quella di prima istanza, sostituendosi al titolare dell'inchiesta; si può comprendere che, avendo notizia (se così è) dell'esistenza di altri incarti contestualmente alla decisione qui impugnata, l'accusata ne richieda l'acquisizione in sede di ricorso, ciò nondimeno la reclamante deve essere invitata a presentare tali richieste all'autorità inquirente, al più tardi in sede di deposito atti per l'ipotesi di infrazione LDDS, rispettivamente di secondo deposito degli atti per le altre ipotesi di reato (se l'acquisizione effettuata dal magistrato inquirente contestualmente alla decisione sia da intendere anche quale complemento probatorio per tali reati - riservata la soluzione dell'effetto di principio preclusivo, del deposito degli atti ex art. 196 cpv. 1 CPP, all'acquisizione di nuove prove: cfr. L. Marazzi, in REP 2000, pag. 39 ss., pag. 64/65);
- per, sostanzialmente, gli stessi motivi appena indicati, si ritiene di non dover analizzare né considerare, per la valutazione della richiesta di cui si chiede qui accoglimento, la documentazione di recente acquisizione (chiarite le modalità d'acquisizione e definito il campo di utilizzabilità, la questione potrà se del caso costituire fatto nuovo per futura richiesta ex 196 cpv. 1 o 196 cpv. 4 CPP, a seconda delle circostanze; cfr. L. Marazzi, op. cit., ibidem);
- i principi generali in materia di prove sono già stati ricordati nella sentenza del 3 febbraio 2006, a cui si rinvia (DTF 123 I 130);
- e allora, per quanto concerne la richiesta di nuova audizione della signora __________ si deve constatare che il magistrato inquirente ha rifiutato la prova proposta, così come motivata, asserendo che quanto la richiesta si ripropone di chiarire già risulta dalle dichiarazioni della reclamante rese nei verbali del 10, 24 e 25 settembre 2001; in effetti, nei verbali citati la reclamante risulta essere di aver richiesto ("sempre adducendo la solita scusa che bisognava pagare i funzionari") ed ottenuto ("in una sola tranche") da __________ FRS 2000.- (verbale 10 settembre 2001), con consegna "presso l'__________ di __________ " (Verbale 24 settembre 2001), in relazione con le pratiche relative al permesso B (verbale 10 settembre 2001), affermando, inoltre, che "effettivamente avevamo sottoscritto un contratto fittizio con l'__________ ai fini di ottenere un permesso che attestasse che lei lavorava "(verbale 25 settembre 2001); risulta, ancora e sempre dai verbali citati, che parte della somma (FRS 600.-) sarebbe stata consegnata a __________ "nel parcheggio del__________ di __________ " (verbale 10 settembre 2001 e Verbale 25 settembre 2001) e che, nell'ambito di una telefonata con un poliziotto, la reclamante era "preoccupata da un lato che con l'__________ emergesse la storia del permesso, dei ricorsi, dei soldi ricevuti e dei miei rapporti con __________ " (verbale 25 settembre 2001);
- preso atto di tali dichiarazioni, occorre constatare che la richiesta di audizione presentata dalla reclamante non indica (e non permette neppure di ipotizzare) cosa questa prova dovrebbe ulteriormente chiarire (in altre parole quale sia la sua rilevanza e pertinenza) circa "i rapporti avuti, le modalità di consegna del denaro e la destinazione dello stesso" (AI 73) ai fini delle successive conclusioni del magistrato inquirente (REP 1998 n. 122); da questo punto di vista, la richiesta non merita accoglimento;
- non modifica la conclusione di cui sopra, il riferimento al rispetto del principio del contraddittorio, rispettivamente alla validità di quello avvenuto in polizia senza la presenza della difesa, contenuto nel reclamo; la reclamante non sostiene una sistematica violazione del diritto di partecipazione (peraltro, per quanto risulta, non richiesta in precedenza) all'assunzione delle prove (GIAR 21 settembre 2004,380.2004.1), né indica (come già detto al considerando precedente) in cosa il contraddittorio sia rilevante e pertinente per le successive conclusioni dell'inquirente; inoltre, la dichiarata (dal magistrato inquirente) attuale irreperibilità della persona da sentire non permette di ritenere che la prova in questione (se si preferisce, il rispetto del principio del contraddittorio) debba essere assicurata in sede istruttoria per rischio di impossibilità (o di particolari difficoltà) al dibattimento (REP 1998 n. 122; RDAT 2000 II n. 66);
- di conseguenza, la questione del contraddittorio, nel caso concreto, non concerne novità, rilevanza e pertinenza (della prova proposta), bensì l'utilizzabilità delle dichiarazioni di __________ (in assenza di contraddittorio); dato che il rispetto del contraddittorio (se si preferisce degli artt. 6 cpv. 3 lett. d. CEDU, 32 e 29 CF, nonché 62 CPP) deve essere garantito almeno una volta prima della decisione di merito, non può essere questo giudice a determinare, a questo stadio, l'utilizzabilità delle dichiarazioni __________ (sia quelle già agli atti al momento del deposito, sia quelle di recente acquisizione), qualora il contraddittorio non dovesse essere garantito neppure nel seguito della procedura; analoga argomentazione e conclusione vale per il confronto avvenuto in polizia il 12 settembre 2001; la questione potrà essere, se del caso, sottoposta al giudizio di merito;
- in conclusione, quindi, laddove chiede l'audizione di __________, quale complemento dell'istruzione formale, il reclamo è respinto; laddove formula altre richieste, il reclamo è irricevibile;
- tasse e spese seguono la soccombenza, con la precisazione che si tratterà comunque di tassa ridotta in ragione del groviglio procedurale (promozioni, estensione, deposito, ecc. come segnalato nei considerandi sui fatti) che ha reso relativamente complesso, già per questo giudice, inquadrare la effettiva situazione (o stato) procedurale che (col senno di poi) avrebbe forse potuto essere meglio dipanata (e resa più trasparente) procedendo ex art. 283 cpv. 1 CPP.
P.Q.M.
viste le norme applicabili, in particolare gli artt. 146, 24 e 320, 288, 251, 253, 181, 304, 24 e 304, 160 CP, 23 LDDS, la LADI, nonché gli artt 6, 58 ss., 62, 113, 118, 133, 188, 194, 280 ss. 284 e contrario CPP, 29, 32 CF e 6 CEDU;
decide
1. Il reclamo, laddove ricevibile è respinto ai sensi dei considerandi.
2. La tassa di giustizia, fissata in FRS 150.-, e le spese in FRS 70.- sono a carico della reclamante.
3. La presente decisione è definitiva (a livello cantonale).
4. Intimazione (con copia delle osservazioni presentate dalle parti) a:
giudice Edy Meli