N. 49.2001.3 M                                                          Lugano, 15 maggio 2001

 

 

                  

 

IL GIUDICE DELL'ISTRUZIONE E DELL'ARRESTO

 

DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO

 

 

__________

 

 

sedente per statuire sul reclamo inoltrato in data 6/7 febbraio 2001 da

__________,                                   

(difeso di fiducia dall’avv. __________)

 

avverso la decisione 30 gennaio 2001 nel procedimento penale contro il reclamante per titolo di infrazione aggravata e contravvenzione alla LFStup., con la quale il Procuratore Pubblico avv. __________ ha confermato l’avvenuto sequestro di un importo di frs. 17'000.— e documentazione connessa;

lette le osservazioni 16 febbraio 2001 del magistrato inquirente, che postula la reiezione del reclamo;

convocate le parti in udienza ex art. 283 CPP in data 25 aprile 2001, nella quale occasione reclamante e magistrato inquirente hanno ribadito e precisato le rispettive posizioni, quest’ultimo segnatamente dando atto dell’avvenuta restituzione della documentazione connessa;

preso atto che il reclamante, con scritto 11 maggio 2001, ha dichiarato di ritirare il proprio reclamo, ciò che viene constatato con la presente decisione esente da tassa e spese di giustizia ed impugnabile alla Camera dei ricorsi penali entro 10 giorni dall’intimazione;

 

in applicazione degli artt. 280 ss. e 284 cpv. 1 lit. a CPP

d e c i d e :

1.      Il reclamo 6/7 febbraio 2001 è stralciato dai ruoli siccome divenuto privo d’oggetto a seguito del suo ritiro.

2.      Non si prelevano né tassa né spese di giustizia.

3.      La presente decisione è impugnabile alla Camera dei ricorsi penali entro 10 (dieci) giorni dall’intimazione.

4.      Intimazione:

-    avv. __________, per sé e per il reclamante;

-    Procuratore Pubblico avv. __________, con copia dello scritto 11/14 maggio 2001 del reclamante.

giudice __________