N. 68.2001.2 L                                                           Lugano, 6 marzo 2001

 

 

                  

 

IL GIUDICE DELL'ISTRUZIONE E DELL'ARRESTO

 

DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO

 

 

__________

 

 

 

sedente per statuire sul reclamo presentato il 21 febbraio 2001 da

 

 

__________,

(patrocinato dall'avv. __________)

 

 

contro la decisione 18 febbraio 2001 del Procuratore pubblico avv. __________, che ha negato accesso ad atti istruttori nel procedimento pendente contro il reclamante per titolo di coazione ed altri reati;

 

 

 

viste le osservazioni 26 febbraio 2001 del magistrato inquirente, preannuncianti trasmissione degli atti richiesti;

 

 

 

preso atto della comunicazione 5 marzo 2001 del patrocinatore del reclamante, che conferma ricevuta degli attesi verbali, per cui vi è da ritenere che "il reclamo abbia ora perso di interesse";

 

 

 

osservato che in effetti il gravame è divenuto privo di oggetto, per cui va stralciato dai ruoli senza seguito di spese giudiziarie;

 

 

 

visti gli art. 280 ss. CPP,

 

 

 

 

 

 

 

 

decide:

 

 

 

1.      Il reclamo è evaso, in quanto privo di oggetto.

 

 

2.      Non si percepiscono né tassa né spese giudiziarie.

 

 

3.      Intimazione:

-        avv. __________, per sé e per il reclamante;

-        Procuratore pubblico avv. __________, sede.

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                giudice __________