N. 207.2002.4 L Lugano, 20 giugno 2002
IL GIUDICE DELL'ISTRUZIONE E DELL'ARRESTO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO
Claudio Lepori
sedente per statuire sull'istanza di libertà provvisoria presentata il 10 giugno 2002 da
__________, attualmente presso la Carceri pretoriali di Mendrisio
(patrocinato dall'avv.__________)
e qui trasmessa con preavviso negativo il 14/17 giugno 2002 dalla Procuratrice pubblica avv. Claudia Solcà;
viste le osservazioni 17 giugno 2002 dell'accusato, che conferma contenuti e conclusioni dell'istanza, allegando suo memoriale;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto e considerato
in fatto e in diritto:
1.
__________ è stato arrestato il 9 aprile 2002, con contestuale promozione dell'accusa nei suoi confronti per titolo di appropriazione indebita, amministrazione infedele aggravata subordinatamente semplice, falsità in documenti e riciclaggio.
Ricordato che __________ fu
membro del consiglio di amministrazione e direttore della società di servizi
nel campo fiduciario e commerciale __________
__________ dal 7 giugno 1999 al 21 settembre 2001 e direttore della società di
gestione patrimoniale e consulenza finanziaria __________ dal 20 settembre 2001
al 5 marzo 2002, si ha che il procedimento in oggetto aveva preso avvio per la
denuncia sporta nei confronti dell'accusato da parte di un cliente che ha
lamentato grosse perdite su conti affidati al denunciato, il quale per contro
gli aveva fatto avere estratti e situazioni rivelatesi appunto non
corrispondenti alla realtà: per questa ed altre analoghe fattispecie sono in
corso accertamenti contabili. All'inizio di aprile di quest'anno è poi giunta
notizia al Ministero pubblico di rapporti tra __________ e pericolosi elementi
di spicco di associazione mafiosa intesa al traffico di stupefacenti, con
evidenza di importante movimento di Lire in contanti importate o fatte
importare in __________ dall'accusato e qui cambiate in dollari USA oppure in
Euro con successiva destinazione su altri conti anche all'estero: l'ammontare
complessivo di questa ipotesi di riciclaggio corrisponde ad almeno 40 mio di
fr., alcuni milioni dei quali distratti a proprio profitto dall'accusato
stesso.
2.
Nell'istanza di libertà provvisoria, che via via ribadisce come l'accusato abbia "risposto alle domande secondo verità", la difesa all'inizio dichiara che "non si esprime sostanzialmente sulla qualifica giuridica", ma poi si dilunga ad escludere consumazione del reato di riciclaggio, non essendo provata in concreto tale attività né essendovi certezza sulla provenienza da reato delle somme ricevute. Né il lato oggettivo né quello soggettivo sono stati approfonditi ed in proposito nessuna chiara contestazione è stata mossa all'accusato. Per questa situazione quindi non ricorrono pericoli di collusione, di recidiva o di fuga, mentre alla sicurezza di __________ e delle sua famiglia daranno opportuna garanzia il Ministero pubblico e la polizia.
Nell'esprimere preavviso negativo, la Procuratrice pubblica sottolinea gli intensi contatti di __________ con __________ (ora arrestato in __________) ed altri componenti di associazione a delinquere nel campo degli stupefacenti, con la movimentazione di almeno 40 mio di fr. sull'arco di due anni, importi provatamente proveniente da traffico di droga, secondo gli accertamenti delle competenti autorità __________. E l'accusato ha pure distratto una parte di questo denaro, senza dimenticare altre malversazioni nell'ambito della sua attività di fiduciario, oggetto di contemporanea indagine. Per le necessarie verifiche bancarie e contabili e per la necessità di interrogare parti lese e persone a vario titolo coinvolte nelle vicende inquisite, anche in confronto con l'accusato, si manifesta pertanto pericolo di collusione, né va negletto il pericolo di fuga per i legami di __________ con l'estero, dove già era intenzionato a dileguarsi.
Per queste ragioni ed al cospetto della verosimile condanna, il carcere preventivo in atto è rispettoso del principio di proporzionalità.
Di nuovo le osservazioni di __________ al preavviso negativo sono nella sostanza dirette a contestare il reato di riciclaggio, essendo di contro ammessi i fatti riferiti a quelli di appropriazione indebita, amministrazione infedele e falsità in documenti. Anche sulla base del memoriale proprio dell'accusato (contestualmente prodotto e del quale si dirà successivamente, in quanto necessario), sotto il profilo soggettivo, nessun elemento permette di concludere che quest'ultimo sapesse o presumesse di collaborare con pericolosi trafficanti di stupefacenti, pur essendo pacifico che vi furono contatti. Per quanto concerne l'approccio oggettivo, occorre prudenza nella valutazione del materiale probatorio prodotto dalle Autorità penali __________, il tutto essendo ancora da dimostrare e vi sarebbe stato il tempo per farlo con attività indagatoria del Ministero pubblico. Per gli ancora occorrenti atti istruttori si può procedere con l'accusato a piede libero, non essendo rilevabile pericolo di collusione, mentre è negato pericolo di fuga per cittadino svizzero, senza mezzi.
3.
Come al dettato di legge ed a giurisprudenza (REP 1998, pag. 333 ss.), l'art. 95 CPP - corrispondente all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 - dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e (poi, se del caso) proroga del carcere preventivo a' sensi dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali - per quanto qui concerne - i bisogni dell'istruzione, nella specie del pericolo di collusione, ed eventualmente quello di fuga (senza dimenticare che l’arresto, quale misura processuale cautelativa, non serve unicamente ai bisogni dell’istruttoria, ma anche ad assicurare la presenza dell’accusato al processo e a garantire l’eventuale espiazione della pena: DTF 109 Ia 323 consid c, e riferimenti; sentenza 16 novembre 1993 del Tribunale federale in re A.H., 1P.477/1993, consid. 3).
L'eccezione della cautelare privazione della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale (di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 cons. 3), in corrispondenza ed a superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi penali - nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381).
I menzionati presupposti vanno approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss).
Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (REP 1980 pag. 128).
4.
Sufficienti presupposti di legge, come anche esplicitati dalla prassi e dalla giurisprudenza, sono presenti nella situazione personale e processuale di __________ a legittimare e giustificare il perdurare della cautelare privazione della sua libertà, perlomeno sino a miglior definizione dell'assetto probatorio e con riserva circa i suoi sviluppi.
4.1
Come accennato sopra, con le osservazioni al preavviso negativo, __________ ha ammesso irregolarità di rilevanza penale nella gestione di conti di clienti (oltre alla distrazione di importanti somme oggetto dell'imputazione di riciclaggio). Occorre però anche sottolineare la gravità di queste fattispecie, non ancora compiutamente chiarite, come quella in danno di __________ (dapprima con tentativo di addebito delle responsabilità a terzi [v. verbale istruttorio 9 aprile 2002, pag. 3 ss.], prontamente rientrato [v. verbale di polizia 13 aprile 2002, pag. 1, con conferma alla magistrata inquirente, loc. cit. pag. 12]) e quelle concernenti la gestione dei conti di clienti (v. verbale di polizia 3 maggio 2002, pag. 5 ss.; v. anche memoriale al foglio C), con falsificazioni di contorno anche per giustificare il versamento di parte delle somme malversate come ricordato sopra (ed è men che peregrina l'ipotesi avanzata dagli inquirenti di astuto disegno per occultare il maltolto in attesa di tempi migliori [verbale di polizia 4 giugno 2002, pag. 4]).
Premesso che in questa sede è sufficiente verisimiglianza, il merito essendo riservato al pubblico dibattimento (come giustamente fatto presente nell'istanza in discorso), anche per quanto concerne l'imputazione di riciclaggio vi è ampio concorso di indizi per considerarne presentemente dati i presupposti oggettivi e soggettivi a carico di __________.
Dalle comunicazioni della Procura della __________ emergono i dati di
"… una serrata attività volta alla disarticolazione di un sodalizio criminale dedito alla commercializzazione in __________ di ingenti quantitativi di sostanza stupefacente, del tipo cocaina, importati verosimilmente dal __________.
A capo della predetta organizzazione si erge __________.",
con evidenza di stretti contatti del __________ con __________ ed "assidui rapporti" di componenti della banda con l'identificato __________, "che ha il compito di gestire il patrimonio finanziario di __________": e dalle prove acquisite si ha "con sufficiente chiarezza che le somme fatte avere dal __________ al __________ e da questi riciclate rappresentano il corrispettivo degli acquisti e delle cessioni della sostanza stupefacente, nonché i proventi illeciti realizzati dall'organizzazione attraverso tale attività delittuosa."
Il comportamento di __________ e
quanto affiora dalla propria ostentata verità, in uno con dati esterni, portano
alla plausibile conclusione di conoscenza da parte sua del contesto in cui egli
operava con l'inquisita movimentazione di capitali: egli non poteva non sapere,
al di là del dolo eventuale. Senza necessità di entrare nei dettagli e avuti
presenti gli importi in gioco (ricevuti, cambiati, trasportati e consegnati),
nonché i diversi viaggi ed incontri, fanno spicco la pretesa ignoranza di generalità
e personalità delle controparti (per lo più conosciute solo col prenome oppure
dimenticate: v. ad esempio, verbale di polizia 17 aprile 2002, pag. 6; verbale
di polizia 23 aprile 2002, pag. 3; v. anche il memoriale ai fogli 2 e 10), le
modalità di trasferimento del denaro, gli ammessi mai sopiti dubbi, la
distrazione delle ultime somme. In particolare l'accusato ha sempre sostenuto
di aver conosciuto __________ unicamente come __________ (anche giurandolo:
verbale di polizia 17 aprile 2002, pag. 2), il che è già strano per un così
importante referente (e per il quale si prestano anche servizi, come
riservazioni d'albergo e acquisti di orologi), con ampie disponibilità di
denaro, e di essere rimasto ignaro delle sue reali attività, quand'anche a
volte agisse per suoi soci (verbale istruttorio 12 giugno 2002, pag. 7): ma in
ciò è smentito proprio da quella persona alla quale __________ si era rivolto
per fugare sue insicurezze, sua conoscente (per pratiche di investimento ed
indicata quale poliziotto: v. verbale istruttorio 12 giugno 2002, pag. 8), come
risulta incontrovertibilmente dal verbale istruttorio 8 maggio 2002, pag. 4 ss
di quest'ultima persona (inizialmente interrogata in quanto titolare del conto
Inossidabile), letteralmente prospettato all'accusato (verbale di polizia 4
giugno 2002; verbale istruttorio 12 giugno 2002, pag. 8/9). L'interrogato ebbe
in particolare a riferire (v. i citati verbali) che __________ gli aveva
chiesto informazioni, preoccupato perché "avevano certe facce"
ed aggiungendo in particolare che "tra queste persone di questa
famiglia ve ne era uno, pure lui __________, ma che abitava in __________,
probabilmente a __________ e che questa persona era quella che lo intimoriva di
più perché si capiva che era il capogruppo", e che in effetti venne a
sapere "che il __________ era stato costretto a lasciare la __________
ma che continuava a gestire gli affari della famiglia … dedita al traffico di
armi, estorsioni e traffico di stupefacenti", così da consigliare
l'accusato "di interrompere ogni tipo di rapporto con queste persone
…che gestivano dei denari di provenienza illecita", ritenuto altresì
"che almeno quello che abitava in __________ faceva parte di una
famiglia mafiosa __________". Questi importanti rilievi si inseriscono
nelle insicurezze manifestate da __________ nei confronti di quei personaggi,
anche con sua attenzione attirata da funzionari del __________ sul pericolo di
trovarsi in situazione di riciclaggio (verbale istruttorio 9 aprile 2002, pag.
11, e 12 giugno 2002, pag. 5, senza dimenticare il ragionato sospetto di suoi
colleghi, secondo quanto risulta dal verbale di polizia 15 maggio 2002, pag. 6;
v. anche memoriale al foglio 11) e come attestato dalle frottole raccontate
sulla provenienza del denaro e cioè dagli utili di una cava di famiglia
(verbale di polizia 13 aprile 2002, pag. 14; verbale di polizia 6 maggio 2002,
pag. 1). In proposito significativamente l'accusato compendia di aver chiesto
informazioni a quel poliziotto per "essere più sicuro e avere certezza
che non si trattasse di malavitosi" e meglio, avendo dei dubbi: "In
primo luogo perché non si erano presentati con il cognome, inoltre mi avevano
messi sull'attenti le domande che mi avevano fatto a proposito dell'apertura di
conti in __________ e in __________. Ed inoltre perché meridionali"
(verbale istruttorio 12 giugno 2002, pag. 8).
Si tralascia - in quanto qui superfluo - di approfondire modalità e finalità della distrazione degli ultimi importi ricevuti, anche depositati su di un conto nominalmente fatto aprire dal suocero, salvo per riferire le seguenti affermazioni dell'accusato, che ben completano il quadro tratteggiato sopra: "Ho quindi depositato i soldi su un conto intestato a mio suocero affinché non si potesse risalire a me … Non temevo che __________ o __________ mi potessero denunciare, almeno in quel momento lì non più, dal momento che secondo me non facevano parte dei buoni e quindi non avevano interesse a denunciarmi" (verbale istruttorio 7 maggio 2002, pag. 4).
4.2
Bastano i cenni del precedente considerando per avere dimostrato necessità di approfondimento istruttorio, anche con confronti intesi a togliere sostanziali divergenze tra gli assunti di __________ e le dichiarazioni dei testimoni, per tutto il complesso delle indagini. Appaiono allora del tutto evidenti i pericoli di collusione e di inquinamento delle prove, ai quali solo può parare la conferma del carcere preventivo, nell'interesse della (vera) verità.
4.3
I criteri determinanti per
stabilire se esista pericolo di fuga sono il carattere del prevenuto, il suo
domicilio, la sua professione, la sua situazione famigliare e i suoi legami con
lo Stato in cui egli é inquisito (SJ 103/1981, 135; sentenza 31 marzo 1992 in
re S.C. del Tribunale federale; sentenza 20 ottobre 1994 in re
M.A., CRP 314/94). L'apprezzamento di tutte le circostanze, per invocare
appunto un rischio di fuga, deve lasciar presumere che le conseguenze di una
fuga appaiano per l’accusato come un male minore rispetto a quello derivante
per lui dall'ulteriore carcerazione, con maggior forza quanto più i reati
imputati comportino pene edittali od eventualità di pena concreta importanti
(in questo senso Mario Luvini; in
REP 1989, pag. 292, con i riferimenti ivi indicati; sentenza 14 novembre
1994 in re S.V., CRP 341/94).
La Procuratrice pubblica sostanzia la ricorrenza di questo presupposto con i manifestati intenti di __________ di lasciare il nostro paese, i legami con il quale "scomparirebbero" al cospetto di processo e di eventualità di pena da espiare: egli avrebbe peraltro già escogitato un piano di fuga, anche per giustificare la sparizione di importanti somme dei malavitosi calabresi. In effetti gli atti processuali dimostrano che l'accusato intendeva trasferirsi in Italia, acquistandovi un immobile attraverso una società di comodo, tanto che ancora oggi si trasferirebbe volontieri a __________ (verbale istruttorio 7 maggio 2002, pag. 5). Atteso che il carcere preventivo viene confermato per pericolo di collusione, l'eventualità di una fuga può essere lasciata in sospeso, il suo accertamento potendo dipendere poi da successive risultanze istruttorie.
5.
Il carcere preventivo sin qui sofferto e ipotizzabile sino alla conclusione dell'istruttoria ed eventualmente al deferimento al giudice del merito, in un procedimento che risulta essere condotto con coerente sollecitudine nonostante ampie fattispecie e comprensibili difficoltà di indagine (si vedano gli innumeri interrogatori della magistrata inquirente e della polizia), è rispettoso del principio di proporzionalità, fermo restando il noto obbligo del Procuratore pubblico di non protrarre la privazione della libertà personale oltre il necessario (art. 102 cpv. 1 CPP) e di agire celermente (art. 176 cpv. 3 CPP).
6.
L’istanza è così respinta con la presente decisione, esente da tassa e spese giudiziarie (art. 39 lett. f TG e contrario) e suscettibile di impugnazione alla Camera dei ricorsi penali (art. 284 cpv. 1 lett. a CPP).
Per i quali motivi,
richiamati i citati articoli di legge,
decide:
1. L’istanza di libertà provvisoria è respinta.
2. Non si percepiscono né tassa né spese giudiziarie.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei ricorsi penali entro dieci giorni dall’intimazione.
Intimazione:
giudice Claudio Lepori