Incarto n.
INC.2002.23504

Lugano

26 aprile 2007

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto

Claudia Solcà

 

sedente per statuire sul reclamo presentato il 12/15 gennaio 2007 da

 

 

__________, __________

(patrocinati dall’avv. __________, __________)

 

 

contro

 

 

le omissioni del Procuratore pubblico Giovan Maria Tattarletti nell’ambito del procedimento penale aperto contro __________ di cui all’incarto MP __________;

 

 

viste le osservazioni 16 gennaio 2007 della difesa dell’accusato e 26 gennaio 2007 del Procuratore pubblico;

 

visto l’inc. MP __________;

 

 

ritenuto

 

in fatto

 

A.

 

Nei confronti di __________ è in corso un procedimento penale per titolo di truffa, appropriazione indebita, amministrazione infedele e falsità in documenti avendo, tra il 1988 e dicembre 2001, nella sua veste di consulente finanziario presso diversi istituti bancari e da ultimo presso la banca __________, disposto operazioni a rischio elevate, contrariamente alle indicazioni dei clienti, con conseguenti rilevanti perdite, e distratto ripetutamente somme di denaro da conti di clienti per farle confluire su proprie relazioni bancarie.

 

ll procedimento penale ha avuto avvio con l’autodenuncia 13 dicembre 2001 dell’accusato, che aveva preso atto che i suoi superiori in __________ avevano riscontrato delle irregolarità nel suo agire: egli ha da subito segnalato al magistrato inquirente di essersi appropriato, per scopi personali, a partire dal 1996, di un importo di circa CHF 200'000.-/300'000.- nonché di avere procurato perdite ai clienti della banca per cui lavorava per circa CHF 2'000'000.-.

 

 

 

B.

 

Tra il 14 dicembre 2001 e il 27 agosto 2003 il Procuratore pubblico Tattarletti ha eseguito personalmente 21 verbali d’interrogatorio dell’accusato, di parti lese/civili e di testi singolarmente e a confronto.

Con lettera 7 gennaio 2002 (AI 25) dell’avv. __________ di __________, i qui reclamanti (clienti dell’accusato in varie banche dal 1990) hanno formalmente denunciato __________ per titolo di amministrazione infedele, appropriazione indebita e truffa facendo valere un danno superiore ai dieci milioni di franchi svizzeri e costituendosi nel contempo parti civili nel procedimento penale in corso.

Il PP ha pure proceduto a diverse perquisizioni presso numerosi istituti di credito acquisendo svariata documentazione bancaria.

Dopo fine settembre 2003 (quando __________ ha presentato al Procuratore pubblico un promemoria cronologico dei fatti, AI 217) agli atti si trova varia corrispondenza legata più che altro alla gestione dei beni sequestrati o alle varie convenzioni tra banche (datrici di lavoro di __________) e alcuni clienti danneggiati dall’agire dell’accusato (ad esempio quelle dell’__________ inviate con lettera 10 agosto 2004, AI 225), comunicazioni delle parti civili, richieste di accesso agli atti e richieste di atti istruttori (cfr. lettere 30 giugno e 24 settembre 2004 dell’avv. __________, AI 222 e 233). Il PP non ha comunque proceduto con atti istruttori di rilievo da agosto/settembre 2003 sino a fine dicembre 2006/gennaio 2007

 

 

C.

 

Relativamente al reclamo, e per quanto qui di interesse, giova ricordare quanto segue:

 

-     Con lettera 24 dicembre 2004 al legale dei reclamanti il PP comunicava che “ con riferimento alla sua richiesta dell’11.11.2004 ed al successivo fax dell’avv. __________ a __________ dell’EFIN, le comunico, scusandomi innanzitutto per il ritardo nel risponderLe, che i dati contestati a __________ nel verbale del 26.03.2003 sono stati forniti a nostra richiesta dal __________. Non ci sono stati invece forniti i dettagli di tali dati e, in particolare, i singoli conteggi di borsa. Per il resto non è ancora stato allestito il rapporto EFIN, per cui non è ancora possibile trasmettervene una copia” (AI 237).

 

-     Con lettera 21 novembre 2005 (AI 256) l’avv. __________, facendo riferimento ad un colloquio intercorso con il PP il 1° marzo 2005 a Lugano, chiede informazioni in merito all’avanzamento del procedimento penale contro __________ ed in particolare per sapere “quando sarà presentato l’atto di accusa contro __________ alle autorità competenti”. A mente del difensore dei reclamanti “il Sig. __________ ha ammesso e non contesta di avere saccheggiato i fondi dei nostri clienti e le relative cifre sono conosciute (v. i verbali del MP conc. i vari interrogatori), non dovrebbe essere difficile portare avanti il procedimento penale. Prendendo in considerazione l’interesse legittimo dei nostri clienti che __________ sia accusato formalmente nell’ambito della inchiesta iniziata nel dicembre 2001 La prego cortesemente di provvedere al necessario per sottoporre la faccenda al Tribunale competente senza indugio”.

 

-     Con lettera 15 febbraio 2006 l’avv. __________ quale patrocinatore di __________ ed __________ (allegando procura di subdelega), ritenuto che i fatti sono da molto tempo accertati, sollecita l’avanzamento del procedimento in tempi brevi con l’emanazione dell’atto di accusa (AI 262).

 

 

 

-     L’avv. __________, con lettera 3 marzo 2006, inoltra ulteriore sollecito in assenza di riscontro al suo precedente sollecito del 15 febbraio (AI 263).

 

-     Il 17 marzo 2006 il legale dei reclamanti nuovamente sollecita il PP a rispondere al suo scritto del 15 febbraio 2006 già sollecitato una prima volta il 3 marzo 2006 (AI 264).

 

-     Il PP Tattarletti, con lettera 24 marzo 2006 all’avv. __________, afferma di convenire “che visto il tempo trascorso, il procedimento in oggetto merita ora di essere portato a termine in tempi brevi. Purtroppo, come noto, il MP si trova confrontato con una mole ed una complessità crescente degli incarti, per cui non è sempre possibile garantire la dovuta celerità, anche a seguito dei cambiamenti di priorità esatti dalle circostanze. Nondimeno farò il possibile perché questo procedimento possa essere portato a termine in un prossimo futuro” (AI 265).

 

-     Con lettera 11 agosto 2006 (AI 277) l’avv. __________, stigmatizzando il fatto che in 5 mesi dall’ultimo sollecito non sarebbe successo nulla, nuovamente sollecita (“per l’ultima volta”) l’emanazione dell’atto di accusa. In calce alla prima pagina della lettera si legge l’annotazione manoscritta del PP “1.9.06, evasa tel. con avv. __________”.

 

-     Il PP Tattarletti, con lettera 4 settembre 2006 all’__________, facendo riferimento al colloquio telefonico del 1° settembre, comunica che “la presente per ribadire che Lei ha ragione. Purtroppo, a causa dei numerosi altri incarti e del costante modificarsi delle priorità, le speranze da me precedentemente espresse non si sono realizzate. Me ne scuso e, come detto telefonicamente, cercherò di riprendere l’inchiesta nei prossimi uno o due mesi per portarla a conclusione” (AI 278).

 

-     Con lettera 24 ottobre 2006 il legale dei reclamanti, dopo avere osservato che si è confrontati con un caso nel quale l’autore è reo confesso di reati considerevoli e ritenendo inaccettabile il fatto che il procedimento penale “non proceda per totale passività del ministero pubblico” e quindi del PP, invita il magistrato inquirente a procedere con l’emanazione dell’atto d’accusa nei confronti di __________ entro fine 2006 comunicandogli che in caso contrario presenterà reclamo per denegata giustizia all’istanza superiore (AI 279).

 

-     Due mesi dopo, con lettera 27 dicembre 2006, il PP Tattarletti informa il legale dei qui reclamanti di avere potuto rivedere l’intero incarto penale e comunica di non potere procedere all’emanazione immediata di un atto d’accusa contro __________ essendo necessario procedere con ulteriori accertamenti, in particolare sulle perdite di gestione, nonché “procedere con la formalizzazione delle verifiche effettuate a tale riguardo già a suo tempo”. Il PP afferma di avere dato istruzione all’EFIN di procedere alla “necessaria ricostruzione rispettivamente di formalizzare in un rapporto le verifiche effettuate” e di intendere citare successivamente l’accusato per un verbale conclusivo, per poi procedere con il deposito degli atti (AI 285).

 

-     Sempre il 27 dicembre il PP invia alla parte civile __________ (per il tramite del suo patrocinatore) una missiva che sostanzialmente ricalca quella inviata ai reclamanti oltre ad informarsi se le richieste di atti istruttori 30 giugno e il 24 settembre 2004 dalla parte civile in questione sono mantenute o meno (AI 288).

 

 

 

 

 

 

-          Successivamente il PP ha proceduto a chiedere all’__________ e al __________ l’estratto patrimoniale aggiornato delle relazioni sotto sequestro penale (AI 286, 287 e 298) e, in data 26 gennaio 2007, a citare, in qualità di testimoni, __________ e __________ per il 9 febbraio 2007, mentre che con lettera 26 gennaio 2006 ha comunicato all’__________ di voler procedere con l’interrogatorio di __________ e __________, parzialmente a confronto con __________, sempre per il 9 febbraio 2007.

 

-     Per impossibilità dell’una o dell’altra parte i verbali di __________, __________, __________ e __________ (parzialmente a confronto con __________) sono avvenuti il 2 marzo 2007 mentre che il 28 marzo 2007 (dopo alcuni rinvii richiesti dall’accusato) è avvenuto un verbale di __________ alla presenza della responsabile EFIN.

 

 

D.

 

Con il reclamo in oggetto __________ e __________ censurano le omissioni del Procuratore pubblico Tattarletti. Essi sostengono che il procedimento penale – aperto nel dicembre 2001 e che ha visto la costituzione dei summenzionati quali parti civili il 7 gennaio 2002 – è fermo dall’estate del 2003, malgrado l’accusato sia reo confesso e i dati sugli importi sottratti o malversati siano stati integralmente riconosciuti dall’accusato, con la conseguenza che il PP dovrebbe ora soltanto allestire l’atto d’accusa. I reclamanti elencano poi tutti i solleciti inoltrati e le risposte del PP. Dopo avere stigmatizzato la scusa avanzata dal PP di non avere potuto procedere con l’incarto a causa del carico di lavoro esistente presso il Ministero pubblico e dopo avere ricordato il pericolo che, a causa del lungo tempo trascorso, possa intervenire la prescrizione dell’azione penale (con richiamo alle nuove norme della prescrizione), i reclamanti chiedono che venga fatto ordine al PP Tattarletti di procedere indilatamente nei suoi incombenti ed in particolare nell’emanazione dell’atto d’accusa a carico di __________.

 

 

E.

 

Con osservazioni 26 gennaio 2007 (inc. GIAR 235.2002.4, doc. 4) il magistrato inquirente afferma che, malgrado l’accusato si sia autodenunciato, la fattispecie sarebbe di una certa complessità sia per il periodo in cui i fatti si sono svolti sia per il coinvolgimento di tre istituti bancari presso i quali __________ ha lavorato e malversato, sia per il numero di parti lese – che ha comportato l’allestimento di un gran numero di verbali d’interrogatorio – sia per l’imprecisione dell’accusato e delle parti civili che hanno comportato la necessità di “accertamenti mirati e puntuali su numerose fattispecie”. A mente del magistrato inquirente da circa fine 2003, metà 2004 “il grosso dell’inchiesta può essere considerato completato” anche se resta “da approfondire e formalizzare il capitolo delle perdite di gestione realizzate dall’accusato in danno delle varie parti lese/civili. Il sopraggiungere e l’accavallarsi di numerosi altri impegni lavorativi hanno fatto sì che quegli accertamenti e quindi l’emanazione dell’atto d’accusa richiesto dai reclamanti si siano protratti sino ad oggi” (osservazioni, p. 1). Il PP ammette di avere “più volte espresso nei confronti dei patrocinatori dei reclamanti la volontà di portare a termine il procedimento, ma il fatto che ciò non si sia concretizzato nei termini auspicati non è certo dovuto ad ignavia, tantomeno ad una scelta di privilegiare incarti o attività asseritamente più interessanti dal profilo mediatico” (osservazioni, p. 2). Dopo avere richiamato il carico di lavoro che grava sul Ministero pubblico il PP afferma che più un incarto è voluminoso e complesso, più difficoltà vi sono nel riprenderne le fila tra un impegno lavorativo e l’altro e che le attività dell’autorità inquirente mutano costantemente a dipendenza delle circostanze legate ai singoli casi. Per quanto riguarda la sua lettera del 27.12.2006 (che a mente dei reclamanti sarebbe stata la causa scatenante del reclamo) non avrebbe avuto scopo dilatorio “avendo voluto

 

confermare di aver riesaminato l’intero incarto ovvero di averne riprese le fila, come richiesto dai reclamanti stessi, motivando inoltre l’impossibilità di emanare (immediatamente) l’atto d’accusa e anticipando i passi istruttori volti a completare l’inchiesta” (osservazioni, p. 2). A mente del PP sarebbero infatti stati compiuti numerosi passi istruttori tra dicembre 2006 e gennaio 2007, in parte ancora prima che venisse presentato il reclamo, e cita: il richiamo e l’esame degli incarti relativi alle cause civili pendenti, l’istruzione verbale all’EFIN di formalizzare il rapporto (la cui consegna sarebbe prevista a breve), l’aggiornamento delle posizioni bancarie e dei sequestri, le citazioni di testimoni richiesti dall’accusato e la richiesta di sentire i reclamanti.

Se la causa scatenante del reclamo fosse la lettera 27.12.2006 del PP il reclamo sarebbe quindi privo di oggetto in quanto ingiustificato visto che l’atto d’accusa non poteva essere emanato (per la necessaria completazione degli accertamenti) e perché il PP si sarebbe effettivamente attivato al fine di concludere l’inchiesta.

 

 

 

In diritto:

 

 

1.

 

Il reclamo in oggetto è diretto contro le omissioni del Procuratore pubblico Tattarletti nell’ambito del procedimento penale contro __________ in quanto costitutive di denegata/ritardata giustizia.

__________ e __________, entrambi parti civili nel procedimento, sono certamente legittimati a reclamare contro tempi e modalità di conduzione del procedimento.

Il reclamo è quindi ricevibile in ordine.

 

 

2.

 

Si ricorda che il divieto di denegata/ritardata giustizia, dedotto a suo tempo dall'art. 4 della vCF e ora sancito positivamente dall'art. 29 cpv. 1 CF, impone che le autorità giudiziarie evadano le procedure di loro competenza (e si organizzino per poterlo fare) in un tempo adeguato, in relazione a natura e complessità della causa (CRP 23 maggio 2001 in re R., inc. 60.2000.00306) e che si ha denegata giustizia quando l'autorità alla quale compete l'emanazione di una decisione o l'impulso di un procedimento, semplicemente non vi pone mano oppure quando, pur dimostrandosi pronta a statuire, non lo fa tempestivamente e in modo adeguato alla natura delle cose e delle circostanze, ritenuto che il lamentato ritardo non sia compatibile con le esigenze processuali, segnatamente con i bisogni dell'istruttoria, con la complessità delle questioni di fatto e di diritto sollevate, nonché, ma in minor misura, con l'aggravio di pratiche pendenti (REP 1998, pag. 350, con riferimento a DTF 107 I b 160; DTF 117 Ia 193).

 

 

3.

 

In concreto, come detto, i reclamanti, riassunti i fatti e spiegate le ragioni che hanno condotto all’inoltro del gravame, postulano da parte di questo giudice, l’accertamento di una situazione di denegata giustizia da parte del Procuratore pubblico che non intenderebbe procedere indilatamente con l’emanazione di un atto d’accusa, rispettivamente che venga ingiunto al magistrato inquirente di attivarsi in tal senso.

 

 

Dagli atti risulta che il PP non ha proceduto con atti istruttori di rilievo da agosto/settembre 2003 sino a fine dicembre 2006/gennaio 2007. A fine dicembre 2006 il PP ha comunicato al legale dei reclamanti (cfr. lettera 27 dicembre 2007 all’__________, AI 285, che sarebbe stata la ragione del reclamo) “di avere potuto ultimamente rivedere l’intero incarto in questione”, che non gli sarebbe stato possibile procedere con l’emanazione dell’atto d’accusa ritenendo necessari ulteriori accertamenti sulle perdite di gestione (e che in tal senso avrebbe dato istruzioni all’EFIN di procedere alla “necessaria ricostruzione” nonché di “formalizzare in un rapporto le verifiche effettuate)” e che prima di procedere con il deposito degli atti avrebbe provveduto a citare l’accusato per un verbale conclusivo, mentre che a gennaio 2007 ha proceduto a citare testimoni, parti civili e accusato.

 

Dagli atti emerge che il procedimento penale ha avuto uno stallo di circa 3 anni (da quando, per usare le parole del PP nelle osservazioni al reclamo, “il grosso dell’inchiesta può essere considerato completato” e cioè da circa fine 2003 a fine 2006) e l’incarto conta, almeno per l’ultimo anno (da novembre 2005 a ottobre 2006), almeno 6 solleciti scritti oltre a qualche sollecito telefonico – di cui si ha notizia leggendo lo scambio di corrispondenza tra i rappresentanti dei reclamanti ed il PP – a dimostrazione di un interesse al procedimento da parte dei reclamanti. Si tratta di un periodo francamente eccessivo e che non può essere giustificato con quanto avanzato (genericamente) dal PP nelle proprie osservazioni.

A quest’ultimo proposito e con riferimento alle osservazioni del PP secondo cui sarebbe noto il carico di lavoro che grava sul Ministero pubblico e la “circostanza che nell’attività inquirente le priorità mutano costantemente, non per scelta dei singoli magistrati, ma per le circostanze oggettive dei singoli casi” (osservazioni, p. 2) non si può non sottolineare che, dopo la precedenza che la legge impone ai procedimenti penali con accusato in carcere preventivo (art. 176 cpv. 3 CPP) la priorità va assegnata ai procedimenti di particolare disagio morale e materiale per le parti, soprattutto quando vengono sollecitati in modo puntuale, come nel presente caso (GIAR 25 settembre 2000 in re R.S. inc. 952.95.3L).

 

D’altronde, per quanto riguarda la causa scatenante del reclamo (la lettera 27 dicembre 2006), da un esame dell’incarto penale appare evidente che il PP non avrebbe potuto procedere direttamente all’emanazione dell’atto d’accusa, così come richiesto dai reclamanti, e non solo perché mancano agli atti passi procedurali imprescindibili quali il deposito degli atti e la chiusura dell’istruzione formale, ma per evidenti motivi di incompletezza istruttoria già con il solo riferimento alla ricostruzione contabile di quanto imputato all’accusato. Inoltre, e a futura memoria, si precisa che questo giudice non ha alcuna competenza per imporre promozioni d'accusa, non luoghi a procedere o abbandoni (L. Marazzi, Il GIAR L'arbitro del processo penale, 2001, p. 18/19 e note) e, per analogia, neppure atti d’accusa: il diniego del magistrato di emanare un atto d’accusa non è un atto istruttorio in quanto tale, impugnabile con reclamo al GIAR, giusta l’art. 280 CPP, né una decisione di merito, conclusiva, dell’istruttoria, impugnabile alla CRP giusta l’art. 284 cpv. 1 lit. b CPP. Come per l’abbandono, si tratta di atti procedurali che avverranno quando il magistrato inquirente avrà maturato il proprio personale convincimento che l’accusato non potrà essere condannato o dovrà essere deferito davanti ad una corte delle Assise.

 

Che il magistrato inquirente avesse, a dicembre 2006, finalmente ripreso in mano l’incarto penale contro __________ lo si evince non solo dalle sue dichiarazioni al legale dei reclamanti, ma anche dalla lettera 27 dicembre 2006 (AI 288) al legale della __________ (____________________), che in parte ricalca il contenuto di quella inviata lo stesso giorno all’__________ (di cui si è appena fatto cenno). In questo scritto, con riferimento ad alcune istanze di prove presentate da questa parte civile il 30 giugno e il 24 settembre 2004, il PP ha inteso informarsi con l’interlocutore se intendesse mantenere le richieste fatte a suo tempo e se

 

 

avesse altri atti istruttori specifici da proporre al di là dell’interrogatorio dell’accusato (già previsto dal magistrato inquirente).

Alla conclusione di un’effettiva riattivazione della procedura si giunge anche con la lettura della lettera 22 dicembre 2006 alla __________ (AI 284), con la quale il PP ha chiesto l’estratto patrimoniale aggiornato della __________, e con la richiesta e l’esame di alcuni incarti relativi a procedimenti civili presso le preture di Bellinzona e Lugano. Dopo ricezione del reclamo il magistrato inquirente, al fine di completare i propri accertamenti, ha provveduto, in data 22 gennaio 2007, a chiedere all’__________ alcune situazioni patrimoniali delle __________ ed il 26 gennaio 2006 a citare in qualità di testimoni __________ e __________ nonché i qui reclamanti (anche se in effetti avrebbe potuto procedere con la proposta di audizione dei reclamanti ancora a dicembre 2006 senza attendere l’inoltro del reclamo) .

 

Va detto che nel frattempo all’incarto si sono effettivamente aggiunti gli atti istruttori ventilati dal PP quali i seguenti verbali (in parte svolti alla presenza del legale dei reclamanti): 2 marzo 2007 dei testimoni __________ e __________, __________ e __________ (in parte a confronto con l’accusato) e 28 marzo 2007 dell’accusato __________, nonché ulteriori accertamenti bancari (cfr. ad esempio la lettera 6 marzo 2007 (AI non numerato) della __________ al Ministero pubblico all’attenzione della responsabile EFIN.

 

Da quanto detto sopra appare quindi che le rassicurazioni del PP, espresse nella lettera 27 dicembre 2006 (e ribadite nelle osservazioni al reclamo), di un effettivo riavvio del procedimento, che si starebbe dirigendo verso una conclusione in tempi brevi (perlomeno verso il deposito degli atti), sono sorrette da elementi concreti, per cui non è necessario che sia questo giudice (in questa sede, come chiesto dai reclamanti) ad ordinare al PP il riavvio della procedura apparendo la stessa già riavviata al momento dell’inoltro del reclamo, mentre che già si è detto in precedenza dell’incompetenza di questo giudice ad ordinare al magistrato inquirente di procedere con l’emanazione dell’atto d’accusa.

Il reclamo è dunque da ritenersi privo d’oggetto e può quindi essere stralciato dai ruoli.

 

Visto quanto suesposto, il lungo tempo trascorso senza il compimento di atti istruttori di rilievo, che costituisce oggettivamente ritardata giustizia, ed i numerosi solleciti dei reclamanti, che in precedenza non avevano portato ad una riattivazione della pratica, tassa e spese di giustizia sono a carico dello Stato mentre che, visto l’esito del reclamo (che chiedeva a questo giudice di ordinare al magistrato di procedere immediatamente nei suoi incombenti, in particolare con l’emanazione dell’atto d’accusa a carico di __________, e che si è praticamente incrociato con la riattivazione della pratica) non vengono assegnate ripetibili ai reclamanti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

viste le norme applicabili, in particolare gli articoli 138, 146, 158, 251 CP, 1ss, 60, 178 ss., 188 ss., 196, 280 e 284 (e contrario) CPP, 29 CF;

 

 

 

 

 

decide

 

 

 

 

1.      Il reclamo, in quanto privo d’oggetto, è stralciato dai ruoli.

 

 

2.      La tassa di giustizia di CHF 450.-- e le spese di FRS 100.-- sono a carico dello Stato mentre che non vengono assegnate ripetibili ai reclamanti.

 

 

3.      La presente decisione è definitiva.

 

 

4.           Intimazione:

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        giudice Claudia Solcà