N. 246.2002.3 L                                                         Lugano, 15 maggio 2002

 

 

                  

 

IL GIUDICE DELL'ISTRUZIONE E DELL'ARRESTO

 

DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO

 

 

__________

 

 

 

sedente per statuire sull'istanza di libertà provvisoria presentata il 6 maggio 2002 da

 

 

__________,                  

                                           (patrocinata dall'avv. __________)

 

 

e qui trasmessa con preavviso negativo il 10/13 maggio 2002 dal Procuratore pubblico avv. __________;

 

 

 

viste le osservazioni 14 maggio 2002 dell'accusata (redatte in collaborazione per subdelega con l'avv. __________), che conferma contenuti e conclusioni dell'istanza;

 

 

 

preso atto che

 

-          l'accusata è stata posta in libertà il 14 maggio 2002, dopo interrogatorio da parte del Procuratore pubblico e intimazione di decreto di accusa, in presenza del patrocinatore;

 

-          l'istanza è divenuta così priva di oggetto, con suo conseguente stralcio dai ruoli;

 

-          non vi sono spese giudiziarie a carico dell'istante, sostanzialmente vincente, né si attribuiscono ripetibili, essendo stato concesso il beneficio del gratuito patrocinio, con separata decisione;

 

 

 

 

 

 

 

richiamati gli art. 95 ss. CPP,

 

 

 

decreta:

 

 

 

1.      L'istanza è evasa, in quanto divenuta priva di oggetto.

 

 

2.      Non si percepiscono tasse di giustizia né si attribuiscono ripetibili.

 

 

3.      Intimazione:

-         avv. __________, per sé e per l'accusata;

-         Procuratore pubblico avv. __________ (con copia delle osservazioni dell'accusata e con l'inc. MP 388/2000 di ritorno).

 

 

 

 

 

                                                                                giudice __________