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Incarto n. |
25 luglio 2005 |
In nome |
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Franco Lardelli |
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sedente per statuire sul reclamo presentato il 30 maggio 2003 / 2 giugno 2003 da |
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__________ (patrocinata dall’avv. __________)
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contro |
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la decisione 19 maggio 2003 del Procuratore pubblico Emanuele Stauffer, che ha integralmente respinto i complementi di prova proposti dalla reclamante nel procedimento penale contro di lei pendente per titolo di truffa e falsità in documenti; |
viste le osservazioni del magistrato inquirente (5 giugno 2003) e delle parti civili __________ e __________ (16 giugno 2003), concludenti per la reiezione del reclamo;
letto ed esaminato l’inc. MP __________;
ritenuto
in fatto:
A.
Questa istanza giudiziaria ha già avuto modo di occuparsi di __________ (v. inc. GIAR 27.2002.1/2/3/4), nell’ambito del procedimento penale di cui all’inc. MP __________, sfociato nell’ ACC __________ tutt’ora pendente davanti alla Corte delle Assise correzionali di __________. Con detto atto d’accusa, il magistrato inquirente imputa, in particolare, alla reclamante i reati di ripetuta truffa e falsità in documenti, per avere indotto con inganno astuto nell’aprile 1997 __________, nel febbraio 1999 __________ e nel marzo 2001 __________ a sottoscrivere gli atti di pegno 29.4.1997, 23.2.1999 e 6.3.2001 e per aver abusato delle suddette tre firme al fine di costituire a pegno gli averi, a questi facenti capo, a suo favore, conseguendo, mediante tali illeciti, indebiti profitti a proprio beneficio (v. doc.8 , inc. GIAR 27.2002.1).
B.
A seguito delle dichiarazioni rese in data 29 ottobre 2002 da __________ e da __________ – che hanno denunciato ulteriori fatti di rilevanza penale, in relazione ad importi di denaro da loro affidati in gestione a __________ – il Procuratore pubblico ha avviato una nuova inchiesta a carico della reclamante (doc. 1 e 2 dell’inc. MP __________).
Con decreto 9 dicembre 2002, il magistrato inquirente ha promosso accusa nei confronti della reclamante per titolo di truffa e falsità in documenti, per avere, nel periodo aprile – novembre 1997 , in particolare , indotto __________ ad apporre la propria firma su documenti di apertura di conto in modo tale che il conto risultasse a lei cointestato e indotto __________ a mettere a pegno il proprio patrimonio a suo favore mediante la sottoscrizione di un atto di pegno; contemporaneamente il Procuratore pubblico ha proceduto ad un primo deposito degli atti (v. doc. 8 dell’inc. MP __________).
Il magistrato inquirente ha poi parzialmente accolto e dato seguito alle richieste di complemento istruttorio formulate dal patrocinatore dell’accusata.
Con esposto 24 febbraio 2003, presentato al Tribunale penale cantonale, e poi trasmesso per competenza al Procuratore pubblico, __________ ha pure denunciato fatti di rilevanza penale, in relazione ad importi di denaro da lei affidati in gestione a __________.
Con decreto 28 aprile 2003 , il magistrato inquirente ha esteso l’accusa nei confronti della reclamante ai titoli di truffa e falsità in documenti, reati commessi nel febbraio 1998, a danno di __________, con l’ottenimento di un atto di pegno generale rilasciato a favore del conto n. __________ intestato all’accusata presso la __________ (ora __________: di seguito __________). Contemporaneamente il Procuratore pubblico ha proceduto a depositare gli atti acquisiti nell’istruttoria conseguente alla denuncia __________, come pure gli atti acquisiti su complemento d’inchiesta, in relazione alle denunce __________ e __________ (v. doc. 29 dell’inc. MP __________).
Con istanza 15 maggio 2003, entro i termini fissati per il deposito degli atti, __________ ha postulato l’assunzione di diverse prove.
Con decisione 19 maggio 2003 il magistrato inquirente ha respinto integralmente le domande dell’accusata. Ha fatto seguito il reclamo in oggetto, che le ripropone tutte.
Ricordato che il magistrato inquirente e le parti civili __________ e __________, con le loro osservazioni, chiedono la reiezione integrale del reclamo, si osserva che delle contrapposte argomentazioni delle parti si terrà conto più innanzi ed in quanto necessario per evitare inutili ripetizioni.
e considerato
in diritto:
1.
__________ - in quanto formalmente accusata - é indubitabilmente legittimata ad impugnare il rifiuto del Procuratore pubblico di assumere complementi di prova, non solo per la disposizione di massima dell’art. 280 CPP, ma specificatamente per quella relativa alla completazione dell’istruttoria di cui all’art. 196 cpv. 5 CPP.
Il reclamo, tempestivo a norma di legge (art. 281 cpv. 1 CPP), é allora ricevibile in ordine.
2.
Per meritare di venire assunte, le prove proposte dalle parti contestualmente al deposito atti (art. 196 CPP), o anche in altro momento dell’istruttoria (art. 60 cpv. 1 e 79 cpv. 1 CPP), devono rispettare tre concorrenti ordini di considerazioni e presupposti: esse devono essere motivate per quanto attiene al loro oggetto ed al loro scopo in diretta connessione con la fattispecie inquisita; tali mezzi di prova devono quindi avere i requisiti della novità, della rilevanza e della pertinenza alle successive conclusioni di competenza del Procuratore Pubblico, dapprima per decidere se promuovere l’accusa oppure non far luogo al procedimento e poi eventualmente - dopo definitiva conclusione dell’istruzione formale - se decretare messa in stato d’accusa o abbandono, sino a, se del caso, quelle del giudice di merito; le stesse prove devono essere di difficile produzione al dibattimento, avute presenti le finalità dell’art. 189 CPP, inteso appunto tra l’altro ad assicurarne la non interrotta assunzione (v. REP 1998 nr. 122; già in sentenza 24 gennaio 1990, inc. CRP 337/89; v. decisioni 17 febbraio 1993 in re L.P., inc. GIAR 135.93.1; 3 novembre 1993 in re G.G., inc. GIAR 862.93.1, e 14 giugno 1995 in re F.M., inc. GIAR 1093.93.5).
Se, in particolare per l’accusato, la facoltà di proporre mezzi di prova è espressione del diritto di essere sentito (v., da ultimo, DTF 124 I 49, consid. 3a p. 51; DTF 121 I 306, consid. 1b p. 308) e del “fair trial” ai sensi dell’art. 6 CEDU (v. Frowein/Peukert, EMRK-Kommentar, 2. Aufl. Kehl/Strassburg/Arlington 1996, nota 99 ad art. 6 CEDU), il giudice del merito (ed il magistrato inquirente) è tenuto, in applicazione delle norme procedurali corrispondenti, a considerare rispettivamente ammettere soltanto quei mezzi di prova che “nach seinem richterlichen Ermessen entscheidungserheblich sind” (Frowein/Peukert, loc. cit. p. 231). Con riferimento specifico all’audizione di testi, il magistrato può rifiutare la prova proposta “wenn er die zu erwartende Antwort bzw. Aussage nach seiner freien Ermessensentscheidung für die Wahrheitsfindung nicht für beachtlich hält” (Frowein/Peukert, loc. cit., nota 202 ad art. 6 CEDU, con rinvii), nelle parole di Niklaus Schmid (Strafprozessrecht, 3. Aufl. Zürich 1997, margin. 270, con rinvii a DTF 103 Ia 491 et al. in nota 321) “wenn sie den rechtlich relevanten Sachverhalt als genügend geklärt erachten”. Di conseguenza, non è data violazione dell’art. 6 CEDU se il giudice del merito rifiuta un mezzo di prova dopo averne esaminato la pertinenza (v. Frowein/Peukert, loc. cit., nota 203 ad art. 6 CEDU, con rinvio al noto caso Vidal; come qui, v. decisione 17 giugno 1998 in re F.F., inc. GIAR 55.98.1 consid. 1).
3.
Le pretese nuove prove chieste per la completazione dell’istruzione formale a mente di __________, sono audizioni di testimoni e di una parte civile , oltre a connessi richiami di atti (documentazione bancaria), con riferimento alle sole fattispeci riguardanti le parti civili __________ e __________.
Gran parte di queste audizioni e richiami di atti, a questo stadio del procedimento, non appaiono di rilievo né di pertinenza, vuoi per insufficiente motivazione, vuoi per carenza di novità nel contesto di quanto acquisito: segnatamente non servono a determinare il giudizio nelle competenze del Procuratore pubblico, che chiaramente persegue la via accusatoria, e neppure sono oggettivamente tali da consentire ipotesi di stravolgimento di questo indirizzo. Prevale allora ,segnatamente per l’audizione dei testi e della parte civile, il principio della loro eventuale assunzione al dibattimento, sede propria all’accertamento giudiziale dei fatti.
Va in primo luogo detto che, a giusta ragione, il magistrato inquirente evidenzia che le ipotesi accusatorie ritenute a carico di __________, a seguito delle denunce delle parti civili __________ e __________, si riferiscono alla sola messa a pegno degli averi delle parti civili a favore di un conto dell’accusata. L’atto criminoso, secondo tali ipotesi, si sarebbe dunque consumato al momento in cui l’accusata si è fatta rilasciare un mandato di amministrazione ed ha fatto sottoscrivere atti di pegno, ben sapendo che ne avrebbe in seguito, se del caso, approfittato per i propri interessi personali. Non è per contro oggetto di inchiesta la gestione, in quanto tale, da parte dell’accusata degli averi delle due suddette parti civili.
I mezzi di prova proposti dall’accusata, relativi a circostanze verificatesi dopo la sottoscrizione degli atti di pegno sono dunque irrilevanti e non servono a determinare il giudizio nelle competenze del Procuratore pubblico, nè tantomeno sono tali da consentire ipotesi di stravolgimento dell’indirizzo dato all’inchiesta dal Procuratore pubblico.
Seguendo, in ordine alle suddette richieste, i punti dei complementi istruttori, così come riproposti nel reclamo del 30 maggio 2003 / 2 giugno 2003, si ha allora in particolare:
- (5.1, con riferimento alla posizione di __________) la documentazione relativa alla movimentazione del conto della __________, l’audizione del funzionario bancario attualmente responsabile della pratica del pegno fatto valere da __________ e l’acquisizione del c.d. due diligence (verosimilmente) effettuato nell’operazione di passaggio dalla __________ all’__________ sono irrilevanti, in quanto posteriori alla sottoscrizione dell’atto di pegno da parte della __________; la gestione del conto della __________ da parte dell’accusata non è del resto oggetto di inchiesta;
- (5.2, con riferimento alla posizione di __________) l’audizione di __________ allo scopo di chiarire le risultanze della movimentazione bancaria del suo conto, l’audizione del funzionario bancario che avrebbe preso contatto con __________ dopo la chiusura del conto e l’acquisizione di verbali interni e di documentazione riguardante i rapporti tra __________ e l’__________ dopo la chiusura del conto sono pure irrilevanti, in quanto posteriori alla sottoscrizione dell’atto di pegno da parte di __________; la gestione del conto di __________ da parte dell’accusata non è del resto oggetto di inchiesta. Di nessuna pertinenza è d’altro canto la richiesta dell’accusata di assumere deposizioni e documentazione al fine di “indagare” sui motivi che hanno indotto __________ a presentare la sua denuncia al Procuratore pubblico.
4.
Con la propria istanza di complementi istruttori la difesa aveva chiesto anche l’audizione delle persone che, oltre alla parte civile __________, erano presenti in data 10 febbraio 1998, durante l’incontro presso gli uffici dell’allora __________, in occasione del quale la signora __________ sottoscrisse il contestato atto di pegno e meglio l’audizione di __________, funzionario della banca, del direttore della stessa banca e della signora __________, amica della __________. Queste stesse audizioni vengono riproposte anche in sede di reclamo, con lo scopo di accertare le esatte circostanze dell’incontro e quanto venne effettivamente detto alla signora __________ prima dell’apposizione della firma in calce all’atto di pegno.
Il Procuratore pubblico, respingendo dette audizioni, ha indicato che le stesse non si giustificano più in ragione di dichiarazioni generiche fatte, per altre fattispeci, sull’operato dell’accusata (__________) o sono di poco conto, per mancanza di una relazione diretta con il conto oggetto di inchiesta (__________). Il magistrato inquirente nulla ha per contro detto sul motivo per il quale non deve essere assunta la deposizione del direttore della banca.
Si può convenire con la reclamante che le audizioni di __________, del direttore della banca e di __________ non sono prive di rilevanza, in quanto sono atte ad accertare cosa venne detto alla signora __________ al momento in cui aprì il conto bancario e sottoscrisse l’atto di pegno. Dagli atti emerge del resto che analoghe audizioni di funzionari che hanno concorso all’apertura di conti di altre parti civili sono state ammesse ed eseguite dal magistrato inquirente (AI 20 e 21).
È quindi anche in questo caso certamente utile procedere alle necessarie verifiche, con l’assunzione dei testi conosciuti alle parti, ciò in ragione delle palesi divergenze esistenti tra le dichiarazioni della parte civile __________ (AI 27) e quelle dell’accusata (AI 28) e dell’assenza di altri accertamenti. Per la fattispece denunciata dalla __________ il magistrato inquirente si è infatti limitato ad acquisire gli atti trasmessi dal patrocinatore della denunciante e ad interrogare la denunciante e l’accusata. D’altronde l’audizione di __________ è stata respinta sulla base della semplice “presunzione” del Procuratore pubblico che il teste verrà a ribadire quanto già addotto in corso di inchiesta per altre fattispeci e l’audizione del direttore della banca è stata respinta senza alcuna motivazione.
È dunque pertinente ed utile procedere all’audizione quali testi di __________, del direttore della __________ (ora __________) e di __________ in __________. Su questo punto il reclamo merita pertanto di essere accolto.
5.
Il reclamo, in quanto ricevibile, è conseguentemente parzialmente accolto, come ai considerandi, con la presente decisione definitiva (art. 284 cpv. 1 lett. a CPP e contrario). Visto l’esito del gravame, parzialmente ammesso, si giustifica di non caricare tasse e spese di giustizia al reclamante e di non attribuire ripetibili.
Per questi motivi,
richiamati gli articoli di legge menzionati,
decide:
1. Il reclamo è parzialmente accolto come ai considerandi.
1.1 Di conseguenza si procederà all’audizione quali testi delle persone indicate al
considerando 4.
1.2 Gli altri complementi di prova sono respinti.
2. Non si percepiscono nè tasse nè spese giudiziarie, nè si attribuiscono ripetibili.
3. La presente decisione è definitiva.
4. Intimazione a:
giudice Franco Lardelli