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Incarto n. INC.2002.3205 |
3 settembre 2004 |
In nome |
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Edy Meli |
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sedente per statuire sul reclamo presentato il 30 luglio/2 agosto 2004 da |
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__________ (rappr. dall'avv. __________, __________)
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contro |
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la decisione 19 luglio 2004 del Procuratore pubblico Giuseppe Muschietti che respinge, parzialmente, l'istanza di complementi istruttori nell'ambito del procedimento di cui all'inc. MP __________; |
viste le osservazioni del Procuratore pubblico (3/4 agosto 2004) e quelle della parte civile __________ e __________ (3/4 agosto 2004);
visto l'inc. MP __________;
ritenuto e considerato
in fatto ed in diritto
che:
- a seguito di un esposto inerente "fatti di rilevanza penale", presentato da __________ il 13 settembre 2001, il Ministero pubblico ha avviato informazioni preliminari per le ipotesi di reato di cui agli artt. 140 e 158 CP, nei confronti di __________ (AI 1, 2, 39, 42);
- il 22 settembre 2003, è stata promossa l'accusa nei confronti di __________, per ripetuta appropriazione indebita e falsità in documenti (AI 120); non risultano, allo stato attuale dell'inchiesta, altre promozioni d'accusa (cfr. elenco atti inc. MP __________);
- i fatti oggetto d'inchiesta sono quindi quelli indicati nella menzionata promozione d'accusa e cioè:
"a) ripetuta appropriazione indebita
in relazione alle seguenti operazioni a debito del conto bancario intestato a __________ presso __________:
- € 774'000.-, il 28.06.2000, bonifico sul conto intestato all'accusato presso __________;
- USD 150'000.-, l'11.10.2000, bonifico sul suddetto conto intestato all'accusato;
- € 25'052.-, il 18.01.2001, corrispondenti a un prelievo per cassa di ITL 50'000'000.-;
b) falsità in documenti
in relazione alla sottoscrizione del formulario A della suddetta relazione bancaria intestata a __________, indicante l'accusato quale unico avente diritto economico;"
- a seguito del deposito degli atti "nel procedimento a carico di __________ " (AI 160), la difesa ha presentato istanza di complementi istruttori (AI 163) che il magistrato inquirente ha evaso respingendola (rispettivamente accogliendola) parzialmente (AI 165); da qui il reclamo oggetto della presente (doc. 1, inc. GIAR 32.2005.5);
- la questione verte dunque sulla richiesta di audizione di tre testi (__________e titolari relazioni __________ e __________) motivata con il fatto che il primo "era referente di __________ " e potrebbe confermare le lamentele dei clienti "in merito" a non meglio precisate istruzioni, nonché il fatto che __________ non vi aveva dato seguito; inoltre, i testi "potranno attestare l'assoluta estraneità di __________ rispetto a quanto accaduto" (AI 163, punto 3.); richiesta respinta dal magistrato inquirente che, dopo aver individuato la connessione tra la richiesta ed il bonifico di USD 150'000.- dell'11.10.2000, afferma carenza di motivazione per quanto concerne __________ e non invocata pertinenza, da parte dello stesso istante, per gli altri due testi, beneficiari (mediante contestuali ordini di bonifico a debito della relazione intestata a __________) della somma di cui si è detto (Ai 165, pag. 2, ad b);
- con il reclamo in oggetto, __________ chiede che la decisione del magistrato inquirente venga annullata con ordine di assunzione delle prove richieste; afferma che l'istanza non può essere definita carente nella motivazione, né priva di indicazione di rilevanza delle prove stesse; infatti, da un lato il magistrato inquirente avrebbe individuato con precisione i fatti in relazione con le prove proposte, dall'altro è stato indicato che i testi sono in grado di "confermare" l'estraneità di __________ "rispetto alla causale dei bonifici di cui … hanno beneficiato" (Reclamo, punto 5);
- in sede di osservazioni, il magistrato inquirente ribadisce genericità della motivazione e irrilevanza dell'audizione dei beneficiari finali della somma in questione in quanto il reato si sarebbe perfezionato "a monte" e cioè con l'uscita dell'importo dal conto della società __________ e l'accredito sul conto intestato a __________ (Osservazioni PP, pag. 2);
- le parti civili si sono associate alla decisione del magistrato inquirente (Osservazioni 3 agosto 2004);
- il reclamo, presentato tempestivamente dall'accusato nel procedimento e destinatario della decisione, è ricevibile in ordine;
- con decisione 2 agosto 2004, lo scrivente giudice ha rifiutato di concedere l'effetto sospensivo al reclamo;
- i principi in base ai quali si deve determinare se la prova debba essere assunta (identici sia che la decisione avvenga in corso d'istruttoria, sia che avvenga alla conclusione della stessa e nel termine del deposito degli atti), seppur noti al magistrato ed ai patrocinatori delle parti, possono essere così riassunti:
"Per meritare di essere assunte, le prove proposte dalle parti contestualmente al deposito atti (art. 196 CPP), o in altro momento dell’istruttoria (artt. 60 cpv. 1 e 79 cpv. 1 CPP), devono rispettare tre concorrenti ordini di considerazione: esse devono essere motivate per quanto attiene al loro oggetto ed al loro scopo in diretta connessione con la fattispecie inquisita; tali mezzi di prova devono avere i requisiti della novità, della rilevanza e della pertinenza alle successive conclusioni di competenza del Procuratore Pubblico, dapprima per decidere se promuovere l’accusa oppure non far luogo al procedimento e poi (dopo conclusione dell’istruzione formale) se decretare messa in stato d'accusa o abbandono, sino se del caso a quelle del giudice di merito; per quest’ultima evenienza, le stesse prove devono essere di difficile produzione al dibattimento, avute presenti le finalità dell’art. 189 CPP, inteso appunto tra l’altro ad assicurarne la non interrotta assunzione (v. sentenza 24 gennaio 1990, inc. CRP 337/89; v. decisioni 17 febbraio 1993 in re L.P., inc. GIAR 135.93.1; 3 novembre 1993 in re G.G., inc. GIAR 862.93.1, e 14 giugno 1995 in re F.M., inc. GIAR 1093.93.5). Se, in particolare per l’accusato, la facoltà di proporre mezzi di prova è espressione del diritto di essere sentito ai sensi dell’art. 4 Cost. fed. (ora, art. 8 cpv. 1 della nuova Cost. fed.; v., da ultimo, DTF 124 I 49, consid. 3a p. 51; DTF 121 I 306, consid. 1b p. 308) e del “fair trial” ai sensi dell’art. 6 CEDU (v. Frowein/Peukert, EMRK-Kommentar, 2. Aufl. Kehl/Strassburg/ Arlington 1996, nota 99 ad art. 6 CEDU), il giudice del merito (ed il magistrato inquirente) è tenuto, in applicazione delle norme procedurali corrispondenti, a considerare rispettivamente ammettere soltanto quei mezzi di prova che “nach seinem richterlichen Ermessen entscheidungserheblich sind” (Frowein/Peukert, loc. cit. p. 231). Con riferimento specifico all’audizione di testi, il magistrato può rifiutare la prova proposta “wenn er die zu erwartende Antwort bzw. Aussage nach seiner freien Ermessensentscheidung für die Wahrheitsfindung nicht für beachtlich hält” (Frowein/Peukert, loc. cit., nota 202 ad art. 6 CEDU, con rinvii), nelle parole di Niklaus Schmid (Strafprozessrecht, 3. Aufl. Zürich 1997, margin. 270, con rinvii a DTF 103 Ia 491 et al. in nota 321) “wenn sie den rechtlich relevanten Sachverhalt als genügend geklärt erachten”. Di conseguenza, non è data violazione dell’art. 6 CEDU se il giudice del merito rifiuta un mezzo di prova dopo averne esaminato la pertinenza (v. Frowein/Peukert, loc. cit., nota 203 ad art. 6 CEDU, con rinvio al noto caso Vidal; come qui, v. decisione 17 giugno 1998 in re F.F., inc. GIAR 55.98.1 consid. 1). .Non va, inoltre, dimenticato che la fase in cui si colloca la presente discussione del complemento probatorio in questione è quella predibattimentale, finalizzata in primo luogo a permettere alla pubblica accusa di determinarsi sulle questioni se promuovere l’accusa o meno, indi se deferire l’accusato alla Corte competente oppure se pronunciare l’abbandono del procedimento (art. 184 cpv. 1 CPP, rispettivamente artt. 196 cpv. 1 e 198 cpv. 1 CPP combinati). Per costante dottrina e giurisprudenza, invece, l’eventuale utilità o opportunità della prova proposta nell’ottica del giudice del merito è elemento a favore della sua assunzione già nella fase predibattimentale unicamente qualora l’amministrazione di tale prova in sede dibattimentale sia impossibile, o vi sia concreto rischio che lo diventi."
(GIAR 21 giugno 2001 in re C.)
- quanto espresso al considerando che precede evidenzia l'importanza di una corretta e sufficiente motivazione della richiesta di complemento, in relazione ad ogni prova proposta, per consentire alle controparti e all'autorità di prendere adeguata posizione, rispettivamente decisione (sentenza 20 luglio 1994 della Camera dei ricorsi penali in re D.T., CRP 249/94); in materia di prove, occorre spiegarne l'oggetto e lo scopo perseguito, ai fini della determinazione di effettiva rilevanza e pertinenza per le successive conclusioni del Procuratore pubblico, non bastando che una prova proposta sia "nuova" e in qualche modo connessa con l'inchiesta per meritare di essere assunta (REP 1998 n. 122); la motivazione non può essere sottointesa, bensì deve supportare i requisiti indicati più sopra (sentenza 30 giugno 2003 in re W., GIAR 54.2002.11); non é sufficiente, ad esempio, indicare che il testimone, di cui si chiede l'audizione dovrebbe essere a conoscenza di un fatto (decisione 9 maggio 1994 in re R.A., GIAR 336.94.1) o "potrebbe confermarlo";
- inoltre, in fattispecie di una certa complessità, è alquanto rischioso (sia per le parti che per il magistrato inquirente), nell'ottica della sufficiente motivazione (a favore o contro l'assunzione della prova), omettere di "riassumere anche solo brevemente i fatti oggetto d'inchiesta, rispettivamente di far riferimento, a sostegno delle richieste e/o affermazioni, ad atti istruttori o accertamenti specifici agli atti, se non in modo alquanto generico o con riferimento ad alcune singole prove, dimenticando che non spetta al giudice del reclamo ricostruire la fondatezza delle tesi esposte sulla base di semplici asserzioni, neppure se si ha a disposizione l'intero incarto (CRP 5 dicembre 1997 in re P. e G. Est.; GIAR 17 giugno 1997 in re S.E.I.M.I.S. SA e S.ET.IM.M. Est.)." (sentenza 4 settembre 2003 in re G., GIAR 39.2002.8);
- da ultimo, sempre in materia di prove, è possibile che l'obbligo di motivazione (meglio la sua estensione) possa anche essere valutato diversamente per l'istanza (diretta al magistrato inquirente che conosce e gestisce l'inchiesta ed il relativo incarto) e per il reclamo (diretto a autorità "terza" che non vi partecipa direttamente);
- nel caso in esame la motivazione dell'istanza, se non proprio assente, era certamente carente; tuttavia il Procuratore pubblico è comunque entrato nel merito ed ha respinto le richieste di prova perché ritenute non pertinenti e/o irrilevanti;
- il reclamo presenta motivazioni maggiori ma, come si vedrà nel seguito della presente, insufficienti a sostanziare la loro effettiva pertinenza e rilevanza;
- per quanto si comprende dalla lettura dell'istanza e del reclamo, i tre testi richiesti dovrebbero aiutare a "chiarire una volta per tutte quale sia stata dal loro punto di vista, l'effettiva causale dei bonifici effettuati a loro favore e da chi essi ritengono di aver ricevuto le somme in questione" avendo __________ contestato in un verbale "di aver posto in essere sia il prelievo di USD 150'000.- dal conto __________, sia i successivi bonifici a favore di __________ e __________ " e essendo inattendibili le dichiarazioni di __________, visto il suo interesse a "stornare da sé ogni sospetto";
- è indubbio che istanza, decisione, reclamo ed osservazioni, sono quantomeno parsimoniose nell'esporre i fatti e nel riferirsi agli accertamenti sin qui esperiti, con evidenti conseguenze sulla motivazione;
- comunque dagli atti visionati da questo giudice emerge che __________ è accusato di appropriazione indebita (anche) in relazione al bonifico di USD 150'000.- dal conto __________ (cfr. promozione dell'accusa); non risulta, né alcuno lo sostiene, che egli avesse formale procura e che l'ordine di bonifico sia stato da lui sottoscritto (cfr. Rapporto Efin 26 novembre 2001, punto 3.2; Classatore documentazione bancaria di supporto, separazione 3; Verbale __________ 22.09.2003, p. 5);
- non è chiaro chi abbia, di fatto, ordinato il bonifico (__________, verbale citato, pag. 2, 4 e 5), ma è agli atti una dichiarazione di scarico sottoscritta da __________ per le operazioni "firmate" da __________, avente diritto di firma sulla relazione (AI 125); inoltre, risulta che __________ ha avuto conoscenza del bonifico in questione a favore della sua relazione (Verbale __________ 7 febbraio 2002, pag. 4) ed ha sottoscritto i successivi (e ulteriori) bonifici a favore dei conti Trucciolo e Lupo, ancorché egli affermi di averlo fatto a posteriori e su richiesta di __________ (Verbale citato pag. 4 e 7);
- nel verbale del 22 febbraio 2002 __________ afferma che la somma (di USD 150'000.-) bonificata sul suo conto è stata "dirottata" a favore di clienti di __________ di cui era (__________stesso) gestore esterno (verbale menzionato, pag. 4 e 7); parla di più clienti e di uno ricorda, correttamente, il nome (ibidem; cfr. documenti di apertura relazione __________), di altri no (cfr. per __________, la pagina 7 del verbale);
- alla luce di questi fatti (conoscenza del bonifico di USD 150'000.- a suo favore e della provenienza, ratifica scritta delle operazioni, sottoscrizione dei successivi bonifici della somma dal suo conto a favore __________ e __________, conoscenza dello scopo dell'operazione e di almeno uno dei destinatari) e senza pregiudizio per le competenze dell'eventuale giudice del merito, non si vede, né è esplicitato nell'istanza o nel reclamo, come l'accertamento della precisa causale dei bonifici possa influire in modo determinante sulle successive decisioni del magistrato inquirente; infatti, da un lato la causale, perlomeno dei bonifici a favore __________, è già stata indicata dallo stesso __________ (sistemazioni di clienti di __________ di cui era gestore), dall'altro, in particolare per il bonifico a __________ (se si da credito alla sua dichiarazione di non conoscere né la relazione né il titolare), l'accertamento della causale non modificherebbe il fatto che egli abbia ricevuto una somma dal conto __________ (avendone chiara conoscenza e ratificando l'operazione) e l'abbia girata a un terzo (ancorché ratificando a posteriori l'operazione, come egli pretende) a lui sconosciuto e per motivi che egli dichiara altrettanto sconosciuti;
- l'accertamento in questione, per come è motivato, pare quindi suscettibile unicamente di apportare qualche ulteriore chiarimento sullo scopo dei bonifici a __________ e __________; in proposito va detto che, sebbene questo giudice non condivida
(in termini generali) l'opinione del magistrato inquirente secondo cui l'accertamento della causale dei bonifici a __________ e __________ é comunque priva di pertinenza in quanto il reato si sarebbe perfezionato a monte (destino ed utilizzo possono servire ad accertare lo scopo di indebito profitto e, nel caso in esame risultano accertamenti in tal senso per gli altri due movimenti menzionati nella promozione d'accusa), non risulta (né è sostenuto dall'istante in corso d'inchiesta o in sede di reclamo) che le somme siano state (o possano essere state) utilizzate in qualche modo (dal profilo economico) negli interessi o a favore di __________ (rispettivamente dei suoi aventi diritto economico); anzi, la motivazione del reclamo permette di presumere che lo scopo delle audizioni richieste è quello di attribuire (anche) a __________ l'interesse "economico" dei bonifici in oggetto, dimenticando che tra gli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 138 CP vi è anche il procacciare a terzi un indebito profitto;
- di fatto, quindi, pur non volendo affermare che l'accertamento in questione sia totalmente privo d'interesse per una più completa visione dei fatti (ma sembra esserlo più per la posizione di terzi quali __________, anch'egli con informazioni preliminari aperte), occorre concludere che la richiesta di audizione dei testi __________, __________ e __________, non è sufficientemente motivata quo alla sua effettiva pertinenza e rilevanza per le successive conclusioni del Procuratore pubblico in merito all'accusa di appropriazione indebita formulata nei confronti di __________;
- abbondanzialmente, non è stata neppure dimostrata impossibilità (o particolare difficoltà) di assunzione delle prove in questione all'eventuale dibattimento (DTF DTF 6s.559/1998; GIAR 15 settembre 2000 in re W., 260.2000.1).
Viste le norme applicabili, in particolare gli artt. 138, 251 CP, 1 ss, 58, 60, 113 ss., 173 ss., 188 ss., 196, 280, 284 e contrario CPP,
decide
1. Il reclamo è integralmente respinto.
2. La tassa di giustizia fissata in FRS 500.- e le spese, FRS 70.-, sono a carico del reclamante, il quale rifonderà alle parti civili (in solido) FRS 250.- a titolo di ripetibili.
3. La presente decisione è definitiva.
4. Intimazione a:
giudice Edy Meli