Incarto n.
INC.2002.40602

Lugano

22 aprile 2003

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto

__________

 

sedente per statuire sul reclamo presentato il 4 aprile 2003 da

 

 

__________

rappr. dall’avv. __________

 

 

contro

 

 

la decisione 27 marzo 2003 del Procuratore pubblico __________, che ha ordinato la custodia della reclamante presso la Clinica Psichiatrica __________ per l’allestimento di una perizia psichiatrica affidata al dott. __________;

 

visto lo scritto 16 aprile 2003 del Procuratore pubblico con il quale si rende noto che l’ordine di custodia della signora __________ presso la Clinica Psichiatrica __________ è stato revocato, il reclamo diventa privo di oggetto e può essere evaso con la presente decisione di stralcio esente da tassa, spese e ripetibili;

 

richiamati gli art. 147 CPP e 280 e rel. CPP,

 

 

decide

 

 

1.      Il reclamo è stralciato dai ruoli in quanto divenuto privo d’oggetto.

 

2.      Non si prelevano né tassa né spese giudiziarie.

 

3.      Non si assegnano ripetibili.

 

4.      Intimazione a:

-      Procuratore pubblico __________;

-      avv. __________ , per sé e per la reclamante.

 

 

 

                                                                                 giudice __________