N. 429.2002.1                                                            Lugano, 25 settembre 2002

 

 

                  

 

IL GIUDICE DELL'ISTRUZIONE E DELL'ARRESTO

 

DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO

 

 

__________

 

sedente per statuire sul reclamo 5/6 agosto 2002 presentato da

 

 

__________

(patrocinata dallo studio legale __________)

 

 

contro la decisione 24 luglio 2002 del Procuratore Pubblico __________ concernente l'accesso agli atti, emanata nell'ambito del procedimento di cui all'inc. MP __________;

 

 

ritenuto e considerato che:

 

 

l'11 settembre 2002 si è svolta un'udienza, davanti a questo giudice, presenti il Procuratore Pubblico ed i rappresentanti della reclamante, degli indagati __________ e __________ e della parte civile;

 

dopo discussione, tutti i presenti hanno accolto la proposta dello scrivente magistrato di sospendere la procedura (fino al più tardi il 10 ottobre 2002) in attesa dell'emanazione del decreto di non luogo a procedere preannunciato dal magistrato inquirente;

 

la procedura ricorsuale avrebbe ripreso il suo corso qualora la decisione preannunciata non fosse stata emanata entro il termine indicato;

 

in data 12 settembre 2002 il Procuratore Pubblico ha emanato un decreto di non luogo a procedere non motivato (ex art. 185 cpv. 1 CPP; NLP 3303/2002), ponendo fine, per quanto di sua competenza, al procedimento penale nell'ambito del quale era stata emanata la decisione impugnata;

 

il 23 settembre 2002 la decisione è stata integrata e notificata la motivazione;

 

 

 

 

 

 

alla luce di tutto quanto sopra, la procedura dipendente dal reclamo menzionato in entrata è divenuta priva d'oggetto;

 

le modalità con le quali si è giunti alla presente decisione di stralcio e l'esito concreto della procedura fanno si che (per motivi di equità) la presente decisione possa essere emanata senza carico di tasse e spese e considerando compensate le ripetibili in relazione a tutti i partecipanti alla procedura stessa;

 

 

 

P. Q. M.

 

 

Visti gli artt. 79, 185, 280 ss., 284 CPP,

 

 

 

decide

 

 

 

1.

Il reclamo 5/6 agosto 2002, presentato da __________, Lugano, è stralciato dai ruoli.

 

2.

Non si percepiscono tasse di giustizia e spese, non si attribuiscono ripetibili, ritenendole compensate.

 

3.

Intimazione:

-         Procuratore Pubblico avv. __________;

-         Avv. __________;

-         Avv. __________;

-         Avv. __________.

 

 

 

giudice __________