RACCOMANDATA

 

 

Incarto n.
INC.2002.47704

INC.2002.47705

Lugano

2 dicembre 2003

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto

__________

 

sedente per statuire sulla decisione di carcerazione di

 

 

 

__________;

 

 

 

emanata il 12 novembre 2003 dal Dipartimento delle istituzioni (Ris. n. __________/2003/LU) ed intimata lo stesso giorno all’interessato, con contemporanea esecuzione del provvedimento privativo della libertà e con richiamo delle decisioni che fondano l'allontanamento (in particolare __________ 25.10.1990);

 

 

visto il rapporto di polizia 13 novembre 2003 a questo giudice, con la notifica dell’avvenuta carcerazione di __________ e comunicazione del fatto che la scarcerazione, per esecuzione dell'allontanamento, ha avuto luogo lo stesso 13 novembre 2003;

 

 

preso atto che l’incarcerato si è rifiutato di firmare la decisione di carcerazione;

 

 

costatato dal movimento carceri che l'incarcerato è effettivamente stato sfrattato nei termini indicati;

 

ritenuto e considerato:

 

 

-      che la competenza di questo giudice è limitata all’esame della legalità e dell’adeguatezza della carcerazione nel caso di specie per garantire l’esecuzione dell’allontanamento (art. 13 c cpv. 2 con riferimento all’art. 13 b LDDS) e non si estende a quello della legittimità di quest’ultimo;

 

-      che non è quindi né obbligatorio né necessario procedere all’audizione dell’incarcerato, se l’allontanamento viene eseguito entro il giorno successivo all’attuazione del provvedimento di cautelare privazione della libertà, termine entro il quale l’interessato andrebbe sentito da questo giudice (art. 27 della legge cantonale di applicazione);

-      che infatti questo giudice non avrebbe potuto concludere ad altro se non alla scarcerazione per l’effettivo allontanamento, con il concreto rischio di pregiudicarne sollecita esecuzione;

 

 

-      che, in ogni modo ed abbondanzialmente, la decisione di carcerazione di __________ non risulta essere irrispettosa di legalità ed adeguatezza, l’incarcerato non avendo rispettato né il termine per la partenza fissato dalla SPI per il 18 agosto 2003, né quello successivo (fissato con il suo accordo ed a sua richiesta dopo constatazione del mancato rispetto del primo termine) per il 17 ottobre 2003 (cfr. verbale __________ 7.10.2003);

 

-      che __________, con scritto indirizzato a diverse autorità (tra cui il GIAR) contesta ulteriormente la decisione di incarcerazione e chiede giudizio in merito, richiamando decisioni penali per infrazione alla LDDS e, da ultimo, una errata interpretazione della DTF 129 IV 246 che lo concerne;

 

-      che il TF, peraltro cassando la decisione CCRP 31.10.2002 che confermava il suo (di __________) proscioglimento per entrata illegale, ha precisato che il giudice penale nel caso in cui è abilitato ad esprimersi pregiudizialmente sulla misura amministrativa (in casu divieto espulsione di polizia) deve analizzare la situazione al momento della decisione "tutto ciò che è accaduto dopo non può essere oggetto dell'esame del giudice penale, ma potrà tutt'al più essere preso in considerazione a fronte di eventuale istanza di riesame amministrativo presso le autorità competenti";

 

-      che il fatto che la Pretura penale, a seguito del rinvio per nuovo giudizio del DA 22.01.2002 per entrata illegale, non si sia ancora pronunciata non sospende la decisione 25.10.1990 dell'IMES, confermata dal DFGP il 5.12.1991, già oggetto di domanda di revoca respinta sia dall'Imes che dal DFGP (cfr. esposto dei fatti CCRP 31.10.2002);

 

-      che questo giudice, in questa sede e come detto in entrata della presente, deve determinarsi quale giudice delle misure coercitive verificando legalità ed adeguatezza ex art. 13 ss. LDDS della carcerazione e non sulla legittimità dell'allontanamento (che peraltro si fonda su una decisione che a giudizio dello stesso TF non evidenzia abusi nel potere d'apprezzamento delle autorità amministrative preposte - DTF 129 IV 246, cons. 3.3);

 

 

 

richiamati i citati articoli di legge e, prudenzialmente, l'art. 36 Lcantonale d'applicazione LMC;

 

 

 

 decide                        1. Si dà atto che la carcerazione di __________, non è stata mantenuta

                                         per avvenuta esecuzione dell’allontanamento.

 

                                    2.  La decisione di carcerazione era rispettosa dei principii di legalità ed adeguatezza.

 

                                    3.  Contro la presente decisione è dato reclamo al Tribunale cantonale amministrativo, Lugano, entro 15 (quindici) giorni dalla notifica.

 

                                     4. Non si percepiscono né tassa né spese giudiziarie.

 

 

 

                                     5. Intimazione:

                                         -   Gendarmeria di Lugano, sgtc __________;

                                         -   Comando della polizia cantonale, Bellinzona;

                                         -   __________ tramite avv. __________;

                                         -   Dipartimento delle istituzioni, Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Bellinzona (Ris. n. __________/2003/__________).

 

                                     6. Copia per conoscenza al:

                                        -   Tribunale cantonale amministrativo, Via Pretorio 16, 6900 Lugano.

 

 

 

 

                                                                                  giudice __________