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Incarto n. |
Lugano |
In nome |
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Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto |
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Ursula Züblin |
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sedente per statuire sul reclamo presentato il 22 agosto 2005 da |
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__________ patr. di fiducia dall’__________
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contro |
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la decisione 9 agosto 2005 con la quale il Procuratore pubblico ha respinto l’istanza di dissequestro 12 maggio 2005; |
preso atto delle osservazioni di __________ (25 agosto 2005) e del Procuratore generale (5 settembre 2005);
visto l'inc. MP __________;
ritenuto,
in fatto
A.
Nell'ambito del procedimento penale inerente la concessione illecita di permessi di soggiorno in Ticino (inchiesta __________) è emerso che __________, unitamente all'ex funzionario della Sezione dei permessi e dell'immigrazione __________, avrebbe fatto ottenere ad __________, cittadina germanica, contro pagamento di fr. 254'000.-- circa, un permesso di lavoro fittizio e, di conseguenza, un permesso di soggiorno. In particolare, detto importo è stato versato su di un conto, appositamente aperto da __________ presso il __________, da __________, amministratore del patrimonio di __________ in Svizzera, per conto di __________.
Da qui l'arresto il 30 gennaio 2002 di __________ con contestuale promozione dell'accusa per titolo di corruzione attiva, complicità in corruzione passiva, truffa e falsità in documenti e, tra l'altro, il sequestro presso la sua abitazione di fr. 47'000.-- il 30 gennaio 2002 e di fr. 70'000.-- il 28 febbraio 2002.
Il 9 agosto 2005 il PG ha esteso l'accusa nei confronti di __________ anche al reato di conseguimento fraudolento di una falsa attestazione (AI 128).
B.
Relativamente al procedimento di cui all'inc. __________, per quanto qui di interesse, giova rilevare quanto segue.
- In relazione ai medesimi fatti il Ministero pubblico ha aperto due procedimenti per titolo di corruzione attiva (art. 288 vCP) anche nei confronti di __________ e __________, persona che, come detto sopra, ha effettuato i versamenti per conto di __________ a favore del conto presso il __________ nella titolarità di __________.
- In data 8 aprile 2002 il magistrato inquirente aveva proceduto al dissequestro di parte della somma sequestrata presso l'abitazione di __________ e meglio di fr. 32'4000.-- (AI 62).
- Con decisione 8 agosto 2002 l'allora GIAR Luca Marazzi ha accolto il reclamo presentato da __________ contro il dissequestro, rilevando sostanzialmente che "in mancanza di chiari indizi in senso contrario, questo giudice ritiene più verosimile che l'importo di fr. 70'000.-- sequestrato a casa di __________ in data 28 febbraio 2002 rappresenti un attivo ricostituito grazie a beni provento di reato. L'intero importo soggiace dunque a sequestro confiscatorio (o restitutorio) e non, come ammesso dal magistrato inquirente, a mero sequestro risarcitorio": in tale decisione veniva pure rilevato che gli attivi pervenuti sul conto presso il __________ nella titolarità di __________ erano beni di illecita provenienza che davano origine ad un obbligo confiscatorio con restituzione diretta ad __________ in applicazione dell'art. 59 cfr. 1 cpv. 1 ultima frase CP, se parte lesa, oppure con attribuzione allo Stato, in applicazione dell'art. 59 cfr. 1 prima frase CP se la macchinazione messa in atto da __________ e __________ le era nota ed era d'accordo a parteciparvi (inc. GIAR 51.2002.2; AI 75).
- Con sentenza 6 settembre 2002 la CRP ha respinto il reclamo presentato da __________ contro la suddetta decisione del GIAR (inc. CRP 60.2002.00250; AI 81).
- In data 20 febbraio 2003 il PG ha decretato il non luogo a procedere - decisione cresciuta in giudicato - nei confronti di __________, argomentando non "può essere ritenuto a carico di __________ un dolo eventuale, che pure deve portare su tutti gli elementi oggettivi del reato" (non essendovi prove che la stessa fosse a conoscenza dell'intervento di __________ per l'ottenimento del permesso, del fatto che il conto sul quale per il tramite di __________ ha versato l'importo complessivo di circa fr. 254'000.-- fosse intestato a __________ ed inoltre essendosi accertato che le firme a suo nome sui documenti relativi alla pratica di ottenimenti del permesso erano state apposte da __________; cfr. NLP __________).
- Il 16 maggio 2003 __________ e __________ hanno presentato congiuntamente per il tramite dei rispettivi patrocinatori istanza di dissequestro con richiesta di restituzione dell'importo a suo tempo sequestrato presso il domicilio dell'accusato, rilevando di avere raggiunto un accordo nel senso che fr. 47'000.-- (sequestrati il 28.2.2002) fossero restituiti ad __________ unitamente alla somma di fr. 23'000.-- (sequestrata il 30.01.2002) ed i rimanenti fr. 47'000.-- fossero invece restituiti a __________; nell'istanza viene pure precisato "qualora questa ripartizione dovesse essere così effettuata la parte lesa si riterrà tacitata in ogni sua pretesa civile e si disinteresserà del procedimento penale" (AI 98).
- La suddetta istanza è stata respinta dal PG il 30 giugno 2003, in quanto prematura dovendosi ancora procedere all'assunzione di nuove prove, atte a chiarire il ruolo di ciascuna delle parti (AI 101).
- Il 3 settembre 2004 il PG ha decretato il non luogo a procedere anche nei confronti di __________ per il reato di corruzione attiva, per insufficienza di prove, in particolare in relazione al requisito soggettivo (NLP __________).
C.
Con scritti 12 maggio 2005 e 19 luglio 2005 la qui reclamante ha reiterato la richiesta di dissequestro volta alla restituzione della somma di fr. 70'000.-- con riferimento all'accordo intercorso con __________ nel maggio 2003.
Richiesta respinta dal PG in data 9 agosto 2005. In particolare, il magistrato inquirente, dopo aver rilevato che la principale ipotesi di reato nei confronti di __________ è quella di corruzione attiva, ha sostanzialmente ritenuto che una decisione di dissequestro non potrebbe prescindere da una decisione di merito relativamente al presunto reato di truffa ai danni di __________, ritenuto che il diritto della parte lesa alla restituzione o agli assegnamenti concerne unicamente valori patrimoniali costituenti il prodotto di reati commessi nei suoi confronti, in concreto unicamente quello di truffa (ma non quello di corruzione attiva di cui all'art. 288 vCP).
Avverso la suddetta decisione è tempestivamente insorta __________, postulandone l'annullamento. La reclamante, dopo aver preliminarmente censurato la decisione impugnata come carente di motivazione - ritenuto che il magistrato inquirente si è limitato a sostenere che gli importi sequestrati, essendo finalizzati a determinare o ricompensare l'autore del reato non potrebbero essere assegnati alla parte lesa - evidenzia che nei suoi confronti è stato emanato un decreto di non luogo a procedere per il reato di corruzione attiva, dal quale emerge che non aveva alcuna intenzione di ricompensare l'autore del reato: il denaro posto sotto sequestro sarebbe quindi il provento di una truffa o eventualmente di una appropriazione indebita commessa a suo danno e dovrebbe quindi esserle restituito ex art. 59 cifra 1 cpv. 1 ultima frase CP. Incomprensibile sarebbe inoltre la distinzione operata dal magistrato inquirente tra reato principale (corruzione attiva) e reato secondario (truffa) e comunque ininfluente ai fini della richiesta restituzione ed, in ogni caso, non rivestirebbe comunque importanza ai fini della restituzione definire quale sia il reato imputabile a __________: i fondi cui viene chiesta la restituzione sono in connessione con i fatti incriminati e di proprietà di __________, parte (direttamente) lesa dall'agire di __________ e alla quale dovrebbero quindi essere restituiti ex art. 59 cpv. 1 (ultima frase) CP.
D.
In sede di osservazioni il PG si è riconfermato nella decisione impugnata, argomentando sostanzialmente che __________ "può pretendere la qualità di parte lesa solo per il presunto reato di truffa in suo danno" e che pertanto "le decisioni di merito e sul reato e sull'eventuale confisca … per coerenza ed opportunità vanno dunque prese a conclusione dell'istruzione formale", l'accoglimento della richiesta di restituzione, allo stadio attuale dell'inchiesta, equivarrebbe al riconoscimento in forma anticipata del reato di truffa a danno della reclamante.
Con scritto 29 settembre 2005 questo giudice (che ha assunto l'incarto il 28 settembre 2005) ha chiesto al PG la trasmissione degli incarti a suo tempo aperti nei confronti di __________ e di __________ per titolo di corruzione, conclusosi entrambi con decreto di non luogo a procedere.
Con scritto 30 settembre 2005 il Ministero pubblico ha trasmesso a questo giudice copia delle decisioni richieste discendenti dal medesimo incarto (inc. MP __________) ed emanate sulla base dei medesimi atti.
E considerato
In diritto
1.
La legittimazione di __________ è data (destinataria della decisione impugnata; cfr. anche sentenza GIAR 7.8.2002, inc. cit., consid. 3d).
Il reclamo tempestivo è quindi ricevibile in ordine.
2.
Pur nella rinnovata forma in vigore dal 1° agosto 1994, le norme sulla confisca penale (artt. 58 ss. CPS) ribadiscono l’obbligo di confisca di ogni e qualsiasi vantaggio patrimoniale ottenuto in maniera illecita: la definizione dei valori patrimoniali di cui all’art. 59 cfr. 1 cpv. 1 CPS riprende le previgenti dottrina e giurisprudenza (v. Niklaus Schmid, Das neue Einziehungsrecht nach Art. 58 ff. StGB, in: RPS 113 [1995], p. 321 ss., pto. 4.2.1 p. 331 e nota 45, con rinvii [qui di seguito citato: Schmid RPS]).
Sottostanno a tale tipo di confisca ai sensi dell’art. 59 cfr. 1 cpv. 1 CPS anche cosiddetti valori sostitutivi, sia propri che impropri (“echte und unechte Surrogate”, v. Schmid, RPS, pto. 4.3.2, p. 334 ss.; DTF 126 I 97, consid. 3.c.bb p. 105-106). Completamente rivisto è l’istituto della confisca risarcitoria ai sensi dell’art. 59 cfr. 2 cpv. 1 CPS: essa permette al giudice (di merito) di ordinare un risarcimento in favore dello Stato (con eventuale successiva assegnazione alla parte lesa in applicazione dell’art. 60 CPS), se – pur essendo dati i presupposti per una confisca ex art. 59 cfr. 1 cpv. 1 CPS – i valori patrimoniali di cui all’art. 59 cfr. 1 cpv. 1 CPS non siano più reperibili (v. Schmid, RPS, pto. 4.3.1, p. 333 s.; pto. 4.3.2, p. 336) oppure debbano venir attribuiti direttamente alla parte lesa in applicazione dell’art. 59 cfr. 1 cpv. 1 ultima frase CPS (v. Schmid, RPS, pto. 4.4.1, p. 339). Infine, la misura può essere ordinata non solo nei confronti dell’autore, bensì anche di terzi che abbiano beneficiato dei proventi del reato, a meno che non trovino applicazione le eccezioni contemplate all’art. 59 cfr. 1 cpv. 2 CPS (art. 59 cfr. 2 cpv. 1 ultima frase CPS; v. Schmid, RPS, pto. 4.3.3, p. 336 ss.). Per non vanificare la portata delle norme sulla confisca, il magistrato inquirente può ordinare il sequestro dei beni che vi soggiacciono a titolo probatorio, confiscatorio (art. 161 cpv. 1 e 2 lit. b CPP; v. Schmid, RPS, pto. 6.3, p. 362) oppure risarcitorio (art. 59 cfr. 2 cpv. 3 CPS; DTF 126 I 97, consid. 3.d.aa p. 107). Come la confisca, pure il sequestro può ovviamente essere ordinato anche nei confronti di un terzo.
Un ordine di perquisizione e sequestro (bancario) può rappresentare un attentato ai diritti personali, o causarne un pregiudizio. Come ogni misura d’inchiesta, pertanto, deve soddisfare tre presupposti sostanziali: deve poggiare sull’esistenza di gravi indizi di colpevolezza, deve apparire necessario per il giudizio di merito (nel senso che deve essere connesso con l’oggetto che occorre salvaguardare agli incombenti processuali e di giudizio, v. decisione 17 agosto 1998 in re E.F., inc. Giar 501.98.2 consid. 2), infine deve essere rispettoso del principio di proporzionalità (v. Gérard Piquerez, Précis de procédure pénale suisse, 2. éd. Lausanne 1994, margin. 1441, 1454 e 1469, con rinvii). La verifica della fondatezza di questi presupposti, per il doveroso scrupolo di rispetto dei diritti individuali, deve essere costante negli incombenti dell’autorità inquirente e requirente, con sempre accresciuta esigenza probatoria indiziante approssimantesi alla verità materiale, a partire dal sospetto all’apertura del procedimento, che va in seguito ed indilatamente approfondito con gli accertamenti probatori del caso (v., in contesto più generale, Piquerez, cit., margin. 1116 ss.).
3.
Per principio, sequestro (e dissequestro) “di tutti gli oggetti che possono avere importanza per l’istruzione del processo come mezzi di prova oppure che possono essere confiscati o devoluti allo Stato” (art. 161 cpv. 1 CPP) seguono il destino dell’azione penale, tant’è che tale misura decade automaticamente in assenza di una decisione dell’autorità competente, quando questa statuisce sull’abbandono del procedimento o emana la sentenza definitiva (art. 165 cpv. 1 CPP). Ogni eccezione a questa regola esige una soluzione particolare: così, all’art. 350 CPP è regolato il caso del mantenimento del sequestro oltre la pendenza dell’azione penale (v. in merito decisione 14 luglio 1998 in re B.P., inc. GIAR 286.98.2 consid. 2), mentre all’art. 165 cpv. 2 e 3 sono descritte le condizioni alle quali è possibile procedere ad un dissequestro prima del giudizio di merito (oltre al caso, scontato, in cui siano venuti meno nel frattempo i presupposti del sequestro).
In vista della revisione totale del CPP, il Messaggio 11 marzo 1987 prevedeva che gli oggetti e i valori sottratti con il reato “sono restituiti all’avente diritto quando la sentenza é cresciuta in giudicato. Gli stessi possono essere restituiti prima con il consenso del procuratore e dell’indiziato” (loc. cit., art. 124 cpv. 2 Prog., p. 148). Il medesimo progetto di legge prevedeva che “se il diritto alla restituzione é contestato o dubbio l’autorità competente ordina il deposito” e può rinviare “il richiedente al competente giudice civile” (ibid.; v. in merito decisione 22 gennaio 1999 in re J.J.M., inc. GIAR 1047.98.2, in: Rep. 132 [1999], n. 131 consid. 3 p. 359). A rendere poco chiaro il pensiero del legislatore, interveniva tuttavia la nota 3 (Messaggio, loc. cit.), secondo la quale la restituzione anticipata avrebbe dovuto essere possibile, diversamente da quanto previsto nell’avanprogetto Schultz, “quando il diritto della parte lesa sia manifesto” - eventualità, invece, che non trova riscontro nel testo della norma commentata.
Nell’ambito dell’esame di detta norma, la competente Commissione speciale del Gran Consiglio, nel suo Rapporto dell’8 novembre 1994 (p. 58) relativo all'art. 165 CPP, ha deciso “l’inserimento di un nuovo terzo capoverso per evitare un pregiudizio eccessivo alla parte lesa con la rigorosa applicazione del cpv. 2 che richiede, per la restituzione all’avente diritto degli oggetti e dei valori sottratti con il reato, una sentenza cresciuta in giudicato o il consenso del Procuratore Pubblico e dell’accusato. Si prescrive pertanto che se ‘il diritto della parte lesa é manifesto, gli oggetti e i valori sottratti con reato possono essere restituiti a quest'ultima prima della crescita in giudicato della sentenza, anche senza il consenso dell’accusato’”. Questa norma, nuova rispetto al previgente CPP (art. 224 cpv. 2 CPP/1941), rappresenta dunque un’eccezione al principio in virtù del quale una restituzione anticipata alla parte lesa è possibile solo a seguito di convergente accordo tra le parti. Essa sembra derivare principalmente dalla necessità di superare i problemi connessi con la latitanza dell'accusato, e quindi la difficoltà concreta di ottenerne il consenso (in questo senso CRP 333/1991, si veda GIAR 863.93.3 del 21 marzo 1996 p. 4 e 5; come qui la già citata decisione in: Rep. 132 [1999], n. 131 consid. 3 p. 359).
Presupposto del dissequestro senza il consenso dell’accusato é che il diritto della parte lesa sia “manifesto” (v. Messaggio, loc. cit., nota 3). Con tale termine occorre intendere che il diritto della parte lesa appaia chiaro e liquido, senza contestazioni tali da poterne porre in dubbio l’esistenza. Trattandosi di giudizio di verosimiglianza occorre porre attenzione di volta in volta alla specificità del caso ed al cospetto di dubbio si deve optare per il mantenimento dello status quo al fine di non anticipare un giudizio di merito (che potrebbe smentire la decisione incidentale) rispettivamente per non vanificare il giudizio di merito stesso (così, verbatim, in decisione 29 luglio 1999 in re D.C., inc. GIAR 457.99.1, consid. 2.2 p. 5-6; v. anche decisione 21 aprile 1997 in re S.C., GIAR 207.97.1, e la citata Rep. 132 [1999], n. 131 consid. 3 p. 360).
4.
In relazione all'obbligo di motivazione in quanto tale, valga quanto detto nella sentenza 6 agosto 2001 (in re C. e S.I. SA, inc. GIAR 528.2000.3):
"nell’ambito delle informazioni preliminari (e dell’istruttoria formale) le decisioni di dissequestro (e prima ancora quelle di sequestro), sono di competenza del magistrato inquirente così come le relative motivazioni; le parti non hanno facoltà di imporre (ottenere), a semplice richiesta, dissequestri (o sequestri); alle parti è data solo la facoltà di formulare istanze in tal senso, rispettivamente di richiedere (al GIAR in prima, quando non unica, istanza) il controllo della legalità delle decisioni adottate dal titolare dell’azione penale (GIAR 30 dicembre 1997 in re T., 241.96.4);
le decisioni del magistrato inquirente debbono, comunque, essere motivate;
l’obbligo di motivazione discende dal diritto di essere sentito e dalla garanzia di un equo processo (art. 29 CF, art. 6 CEDU), che concerne tutte le parti al procedimento, ed è pure codificato nel CPP (art. 6); tale obbligo non concerne solamente istanze e gravami (CRP 20.07.1994, 249/94; GIAR 13.01.2001, 436.2000.6), ma anche le decisioni del Procuratore pubblico, compresi gli ordini di perquisizione e sequestro; le parti al procedimento hanno diritto di conoscere le ragioni che hanno indotto il magistrato a decidere in un senso o in un altro; la motivazione è presupposto essenziale per la verifica della fondatezza della decisione sia per le parti al procedimento che per l’autorità di reclamo/ricorso, che deve verificare la conformità; l’assenza di motivazione costituisce un “vizio capitale” della decisione (DTF 98 Ia 460; DTF 9.02.1994, I Corte di diritto pubblico, in re L.; GIAR 5.05.1995 in re K.L.; GIAR 15.03.1995 in re L.B.; G. Piquerez, Procedure Pénale Suisse, ZH 2000, nos. 796, 798; art. 6 CPP);
spetta al magistrato inquirente motivare (al momento in cui vengono emanate) le sue decisioni, per rapporto agli indizi di reato, alle necessità probatorie e/o di confisca (rispettivamente di garanzia ex 59 cifra 2 CP);
secondo dottrina e giurisprudenza, il diritto di essere sentito (da cui discende l’obbligo di motivazione) è garanzia di natura formale, la cui violazione comporta l’annullamento della decisione impugnata, indipendentemente dalle possibilità di successo del ricorso sul merito (DTF 119 Ia 136; Hauser/Schweri, Schweizerisches Strafprozessrecht, Basilea 1999, § 55 no. 4; G. Piquerez, La motivation des décisions de justice en droit pénal, in Festschrift für Jörg Rehberg, Zurigo 1996, p. 261; CRP 31 luglio 2001 in re B.; GIAR 9 maggio 2001, 165.2000.2);
Il diritto di essere sentito di cui all'art. 29 cpv. 2 Cost. fed. impone al Procuratore pubblico di menzionare, almeno brevemente, i motivi che l'hanno spinto a decidere e di porre quindi l'interessato nelle condizioni di rendersi conto della portata del provvedimento e delle eventuali possibilità di impugnazione ad un'istanza superiore, che deve poter esercitare il controllo sullo stesso (cfr. DTF 127 I 54; decisione 1P.231/1998, pubblicata in RDAT n. 54/1-1999; R. Hauser/E. Schweri/K. Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., § 55 n. 1 ss; N. Schmid, Strafprozessrecht, 4. ed., n. 251 ss; G. Piquerez, Procedure penale suisse, Zurigo 2000, n. 283 ss., 796 ss.; CRP 24.03.2005 in re D.C.R., inc. 60.2005.9).
5.
In concreto, la motivazione del diniego del PG appare quantomeno contraddittoria ed in questo senso insufficiente o comunque carente.
Preliminarmente occorre ricordare che sia questo ufficio nella decisione 8 agosto 2002 (consid. 3c e d; inc. GIAR 51.2002.2) sia la CRP in quella del 6 settembre 2002 (consid. 2.2; inc. CRP 60.2002.00250), avevano ritenuto che l'importo di fr. 254'000.-- circa versato da __________ per conto di __________ ed accreditato sul conto intestato a __________ presso il __________ di __________ rappresenta comunque valori patrimoniali di illecita provenienza e quindi confiscabili ex art. 59 cifra 1 cpv. 1 prima frase CP se __________ sapeva delle macchinazioni, o con restituzione diretta a quest'ultima ex art. 59 cifra 1 cpv. 1 ultima frase CP se parte lesa.
Dagli atti risulta che nel corso del maggio 2003 __________ e __________ per il tramite dei rispettivi legali hanno sottoscritto un accordo sulle conseguenze risarcitorie - con la firma della convenzione 9 maggio 2003 e della congiunta istanza di dissequestro con __________, __________ ha concretamente riconosciuto la legittimità del proprio obbligo di risarcimento nei confronti di __________, dando il proprio accordo alla restituzione di parte della somma a suo tempo sequestrata presso il proprio domicilio (indipendentemente da ogni questione penale, cfr. scritto avv. __________ del 22.5.2003, AI 99) -, rispettivamente che il procedimento nei confronti di __________ per il reato di corruzione attiva (art. 288 vCP) si è concluso con un decreto di non luogo a procedere, non potendosi ritenere a suo carico un dolo eventuale. Anche il procedimento nei confronti di __________ si è concluso con un decreto di non luogo a procedere per insufficienza di prove, in particolare con riferimento al requisito soggettivo.
In sostanza l'inchiesta, da ritenersi in fase conclusiva (cfr. osservazioni 5.9.2005 del PG), ha permesso di accertare che __________, per il tramite di __________, ha versato un importo complessivo di fr. 254'900.-- su un conto appositamente aperto da __________ presso il __________ di __________, tale denaro è stato utilizzato da __________, in minima parte per la copertura delle spese amministrative, nonché per le imposte alla fonte ed i contributi AVS ed in maniera preponderante per la riattazione di rustici; fr. 5'000.-- sono invece stati consegnati a __________ (cfr. NLP __________ del 20.02.2003). Per quanto concerne __________ dalla decisione di non luogo a procedere 20 febbraio 2003 risulta che, visto il rapporto di fiducia instauratosi con __________, amministratore del suo patrimonio in Svizzera, la stessa non si è mai interessata dell'iter formale ed amministrativo della pratica relativa all'ottenimento di un permesso di dimora (e di lavoro) in Svizzera, limitandosi a recepire quanto le riferiva quest'ultimo (anch'egli prosciolto dal reato di cui all'art. 288 vCP), e che di conseguenza non vi sono sufficienti indizi per ritenere che ella fosse a conoscenza o volesse mettere in atto tutti gli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 288 vCP. In particolare, non vi è alcuna prova che la reclamante sapesse dell'intervento di __________, allora funzionario della Sezione dei permessi e dell'immigrazione, e di quanto da lui percepito da __________, né che il conto su cui è confluito l'importo di fr. 254'900.-- fosse intestato a __________ ed inoltre è stato appurato che le firme a nome __________ apposte sui vari documenti relativi all'ottenimento del permesso sono state apposte da __________. Circostanze queste che hanno indotto il PG a decretare, come detto sopra, il non luogo a procedere, non potendosi ritenere a carico della reclamante un dolo eventuale.
Dalla decisione impugnata risulta che gli atti istruttori esperiti hanno permesso di accertare che il denaro rinvenuto presso l'abitazione di __________ (sia l'importo di fr. 47'000.-- che quello di fr. 70'000.--) proveniva da versamenti effettuati da __________ (in parte in forma diretta ed in parte in forma sostitutiva; cfr. decisione impugnata 9.8.2005, AI 129).
In siffatte circostanze, la richiesta di restituzione formulata da __________, quale parte lesa, sembrerebbe, di primo acchito, manifesta.
In particolare, ritenuto che __________ è stata prosciolta dal reato di corruzione attiva, non si vede in quale misura, come rettamente evidenziato nel gravame, la qualificazione dei reati imputati a __________ possa influire sulla sua qualifica di parte lesa, né tantomeno lo spiega il magistrato inquirente nella decisione impugnata, che anzi appare in contraddizione proprio con il proscioglimento di __________ dal reato di cui all'art. 288 vCP. In particolare, non si capisce per quale motivo il denaro sequestrato presso il domicilio di __________ e di cui viene richiesta la restituzione, anche ritenendo che la principale ipotesi di reato nei confronti di __________ sia quella di corruzione attiva, possa essere ritenuto come destinato a "determinare o a ricompensare l'autore" del reato (corruzione attiva) e non invece come provento di reati ai danni della reclamante (truffa, falsità in documenti o al limite appropriazione indebita). Stante il proscioglimento di __________ dal reato di cui all'art. 288 vCP, la stessa è da considerarsi comunque parte lesa (perlomeno per quella parte eccedente quanto la reclamante avrebbe dovuto versare all'erario pubblico in conseguenza al rilascio del suo permesso, denaro affluito sul conto __________ sine causa, rispettivamente con finalità illecita) indipendentemente dal reato imputato a __________, il quale peraltro ha sostanzialmente ammesso le proprie responsabilità.
Né del resto nella decisione il PG indica altri motivi per i quali non si debba riconoscere ad __________ la qualità di parte lesa e, di conseguenza, neppure affronta le questioni a sapere se il suo diritto alla restituzione sia manifesto e quale sarebbe la destinazione del denaro versato, ad esempio nell'ipotesi di un proscioglimento di __________ dal reato di truffa per assenza dell'inganno astuto, limitandosi laconicamente a sostenere che la restituzione potrebbe avvenire soltanto in caso di condanna di __________ per truffa (ma non per corruzione attiva) e ciò venendo meno al proprio obbligo di indicare i motivi che l'hanno spinto a decidere in un senso piuttosto che nell'altro (in proposito cfr. sentenza CRP 24.3.2005 in re D.C.R. consid. 3.3 e 3.4, inc. 60.2005.9).
6.
In conclusione, la decisione 9 agosto 2005 del PG è annullata per carenza di motivazione.
Compito di questo giudice (quale autorità di reclamo) è quello di verificare la conformità delle decisioni alla legge (per analogia: CRP 23 maggio 2001 in re R.), e non quello di emanare decisioni in luogo e vece del magistrato inquirente (con le eccezioni previste dal CPP); di conseguenza l’annullamento della decisione impugnata per carenza di motivazione non ha necessariamente quale conseguenza l’emanazione di una decisione sostitutiva da parte del GIAR, ma unicamente il ritorno dell’incarto al Procuratore pubblico con invito a provvedere indilatamente (all’emanazione di una decisione debitamente motivata di rifiuto del dissequestro o, se del caso, al dissequestro; per analogia: REP 1994 p. 463).
L’esito del gravame (parziale accoglimento) comporta esenzione da tasse e spese di giustizia, nonché l’assegnazione di ripetibili (parziali), a carico dello Stato, per la reclamante.
P.Q.M.
viste le norme applicabili, in particolare gli artt. 146, 251, 253 CP e 288vCP, 6, 161 CPP, 59 CP, 29 CF;
decide
1. Il reclamo è parzialmente accolto.
Di conseguenza la decisione 9 agosto 2005 del Procuratore generale nel procedimento MP __________ é annullata.
2. L’incarto è ritornato al Procuratore pubblico con l’invito ad emanare indilatamente nuova decisione debitamente motivata.
3. Non si prelevano tasse di giustizia e spese, inoltre lo Stato rifonderà, a titolo di ripetibili parziali, fr. 400.-- alla reclamante.
4. Contro la presente decisione è dato reclamo alla Camera dei ricorsi penali, Lugano, entro 10 giorni dall’intimazione.
5. Intimazione:
giudice Ursula Züblin