Incarto n.
INC.2002.5407

Lugano

7 maggio 2003

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto

__________

 

sedente per statuire sul reclamo presentato il 24/29 aprile 2003 da

 

 

 

__________, attualmente detenuto c/o Carcere di __________

patrocinato dall'avv. __________

 

 

contro

 

 

le decisioni 11/14 aprile 2003 di deposito atti e complementi d'inchiesta e 22/23 aprile 2003 di proroga del termine del deposito atti, entrambe del Procuratore generale avv. __________ (inc. __________);

 

 

visto lo scritto 30 aprile 2003 del Procuratore generale mediante il quale si comunica la concessione di una ulteriore proroga del deposito atti;

 

 

preso atto dell'accordo verbale da parte del legale del ricorrente a che il reclamo sia, ora, considerato privo d'oggetto riservato giudizio sulle ripetibili;

 

 

ritenuto che lo scritto 30 aprile 2003 del Procuratore generale contiene adesione, perlomeno di fatto, a parte delle richieste del reclamante;

 

 

viste le norme applicabili ed in particolare gli artt. 138 e 146 CP, 161 ss, 118, 280 ss, 284, 9 cpv. 4 CPP,

 

 

 

decide:

 

 

 

1.   Il reclamo è stralciato dai ruoli in quanto divenuto privo d'oggetto.

 

2.   Non si prelevano tasse e spese, ma al reclamante lo Stato verserà FRS 300.- a titolo di ripetibili.

3.   Intimazione:

      -    avv. __________, per sé e per il reclamante (con copia delle osservazioni del magistrato inquirente);

      -    Procuratore generale avv. __________.

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                 giudice __________