N. 631.2002.3 EM                                                     Lugano, 2 dicembre 2002

 

 

                  

 

IL GIUDICE DELL'ISTRUZIONE E DELL'ARRESTO

 

DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO

 

 

__________

 

 

 

 

Sedente per statuire sulle istanze di libertà provvisoria presentate il 25 novembre 2002 e 26 novembre 2002 da

 

 

__________             (sedicente), attualmente c/o Carceri pretoriali di Bellinzona

(rappresentato dall’avv. __________)

 

 

e qui trasmesse con preavviso negativo del 28 novembre 2002 dalla Procuratrice Pubblica avv. __________;

 

preso atto che con scritto 29 novembre 2002, firmato sia dall’accusato istante che dal difensore, le istanze di libertà provvisoria vengono ritirate;

 

 

visti gli atti dell’inc. MP __________/2002;

 

 

 

 

 

Per i quali motivi,

visti gli artt. 95 ss., 107 s., 279 ss. e 284 cpv. 1 lit. a CPP

 

decide:

1.      Le istanze di libertà provvisoria inoltrate il 25 e 26 novembre 2002 da __________ sono stralciate.

2.      Non si percepiscono né tassa né spese giudiziarie.

3.      Contro la presente decisione è dato il rimedio alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale di appello entro 10 (dieci) giorni dall’intimazione.

4.      Intimazione:

-         avv. __________;

-         __________;

-    Procuratrice Pubblica avv. __________, con copia dello scritto 29.11.2002 dell’istante, nonché con l’inc. MP __________/2002 di ritorno.

 

 

 

 

 

 

                                                                                  giudice __________