Incarto n.
INC.2002.66801

Lugano

31 marzo 2003

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto supplente

__________

 

sedente per statuire sul reclamo presentato il 29 novembre 2002 da

 

 

__________

 

 

contro

 

 

l'ordine di perquisizione e sequestro emanato il 18 novembre 2002 dal Procuratore pubblico avv. __________ nel procedimento penale conto __________;

 

viste le osservazioni 11 dicembre 2002 del magistrato inquirente, che postula la reiezione del reclamo;

 

preso atto della posizione chiesta all'istituto bancario reclamante e prodotta il 28 marzo 2003, con la conclusione di "tutto sommato considerare privo di oggetto il gravame";

 

considerato di conseguenza che il reclamo va stralciato dai ruoli, senza carico di spese giudiziarie;

 

richiamati gli art. 161 ss. e 280 e rel. CPP,

 

decide:

 

 

1.      Il reclamo è evaso, in quanto privo di oggetto.

 

 

2.      Non si percepiscono spese giudiziarie.

 

 

3.      Intimazione:

-         __________;

-         Procuratore pubblico avv. __________ (con copia della comunicazione 28 marzo 2003 della reclamante e con gli atti processuali di ritorno).

 

 

 

                                                                                 giudice __________