Incarto n.
INC.2003.12005

Lugano

6 ottobre 2003

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto

__________

 

sedente per statuire sul reclamo presentato il 24/25 settembre 2003 da

 

 

__________, attualmente c/o PCT

(patrocinato dall'avv. __________)

 

 

contro

 

 

la decisione 18 settembre 2003 del Procuratore pubblico __________, con la quale vengono respinte le richieste di complemento istruttorio presentate nell'ambito dell'inc. MP __________/2003;

 

 

viste le osservazioni del magistrato inquirente 24 settembre 2003 e ritenuta l'inutilità di richiederne al coaccusato __________, sia perché già espresse nelle osservazioni alla richiesta di proroga del carcere preventivo (inc. GIAR __________, doc. _), sia perché comunque ha partecipato all'udienza del 29.09.2003 in cui, prevalentemente, si è discusso di questa questione (inc. GIAR citato, doc. _);

 

espletata un'udienza il 29 settembre 2003;

 

 

visto l'inc. MP __________/2003;

 

 

ritenuto e considerato

 

 

 

in fatto ed in diritto

 

 

che

 

 

-        sui fatti oggetto d'indagine e sulla situazione processuale del reclamante si può, per economia di giudizio, far riferimento a precedente decisione:

 

"__________ è stato arrestato in Romania il 12.12.2002, in esecuzione di un ordine d'arresto internazionale del 9.12.2002, per i reati di cui agli artt. 260 bis CP (in relazione con 112 CP) e 260 ter CP (AI 11, 17, 18, 19 e 36). L'estradizione alla Svizzera, meglio l'arrivo in Ticino, è avvenuta il 27 febbraio 2003, in base all'ordine 369/C del Ministero di Giustizia rumeno (AI _, doc. _ inc. GIAR __________).

Questo giudice ha confermato l'arresto il 28 febbraio 2003, ritenuti presenti gravi indizi per il reato di cui all'art. 260bis CP, necessità istruttorie e pericolo di fuga (doc. _, inc. GIAR citato).

Per completezza si precisa che analogo ordine, così come tutta la procedura che ne è derivata, ha colpito __________ (padre di __________), i due avendo agito (secondo l'accusa) di concerto in (e per) ogni fase dei fatti imputati.

B.

Le accuse mosse a __________ sono in relazione a fatti in vario modo (ritenuti) connessi all'uccisione violenta di __________, avvenuta a __________ il 3 dicembre 2002 ad opera di __________ e di tale __________.

__________ è accusato di aver preso parte, unitamente ad altri, ad un disegno criminoso finalizzato all'omicidio di tre guardie di confine elvetiche, verso le quali __________ nutriva sentimenti di vendetta, disegno poi concretizzatosi nei confronti di __________, moglie di una delle guardie; il tutto conformemente ad un piano, dietro compenso e quale membro di un'organizzazione criminale (cfr. AI _).

Nei fatti, l'accusato, dopo aver avuto conoscenza delle intenzioni vendicative di __________ (inizio estate 2002), avrebbe accettato di collaborare con lui alla realizzazione della vendetta contattando e concorrendo al reclutamento, a tale scopo, di altri quattro cittadini moldavi (__________), organizzato un incontro a __________ (Romania) durante il quale si sarebbero anche pattuito il compenso, mantenuto i contatti con __________ nel periodo successivo a tale incontro, fornito (sempre ad __________) le generalità dei quattro moldavi (oltre alle sue e quelle del padre) per permettere la compilazione di "inviti" verso la Germania, ricevuto la documentazione e trasmesso quella necessaria ai quattro moldavi allo scopo di ottenere il visto (per la Germania). Fattori indipendenti dalla volontà dell'accusato (e degli altri moldavi) avrebbero ostacolato l'ottenimento dei visti in questione, rispettivamente la trasferta in Germania (cfr. Rapporto d'arresto 28 febbraio 2003, pagine da 2 a 3 e relativi riferimenti, in inc. GIAR __________, doc. _; riassunto di tali fatti, siccome emersi dall'istruttoria, in Verbale PP V. __________, 25 luglio 2003, p. 2; Istanza di proroga 12 agosto 2003, p. 23/24). Inoltre, la persona che ha poi effettivamente accompagnato __________ in Ticino, e risulta essere l'autore materiale dell'uccisione di __________, sarebbe stata segnalata e inviata in Germania da __________ e __________ (Rapporto d'arresto, p. 3 e 4).

Per completezza e correttezza di esposizione, si precisa che __________ non nega di aver in qualche modo organizzato, e partecipato, all'incontro di __________, di aver mantenuto (in concreto tramite il padre, prevalentemente) dei contatti con __________, rispettivamente di aver fatto da tramite per la trasmissione delle generalità, la ricezione degli inviti e la loro consegna agli altri quattro presenti a __________ (cfr. Verbale GIAR 28.02.2003 p. 6/7, doc. _ inc. GIAR __________). Afferma però che il tutto era finalizzato al recarsi in Germania per un'attività di guardia del corpo e che mai si è parlato di vendette contro doganieri svizzeri (cfr., per tutti, verbale GIAR 28 febbraio 2003, p. 7 e seguenti)."

(sentenza 26 agosto 2003)

 

 

-        con decisioni 26 agosto 2003 e 29 settembre 2003, il carcere preventivo cui è astretto __________ è stato prorogato dapprima sino al 30 settembre 2003, per permettere l'espletamento delle formalità di chiusura dell'istruttoria, poi sino al 15 novembre 2003, per permettere conclusione della procedura relativa ai complementi istruttori richiesti ed oggetto della presente decisione (cfr. inc. GIAR __________);

 

 

-        analoghe decisioni di proroga, per motivi di connessione, hanno colpito il coaccusato __________ (inc. GIAR __________);

 

 

-        in sede d'udienza, __________ ha formalmente ritirato due delle tre richieste di complemento istruttorio formulate nell'istanza del 15 settembre 2003 (doc. _, inc. GIAR __________), mantenendo unicamente quella di poter procedere "ad un interrogatorio di __________ al fine di permettere il contraddittorio" (doc. _ inc. GIAR citato), se del caso nelle forme previste (o permesse) dalla legislazione rumena (doc. _, inc. GIAR citato);

 

 

-        da decidere in questa sede rimane quindi la richiesta di procedere ad un interrogatorio di __________, ancora in sede d'istruttoria predibattimentale, se del caso per rogatoria e nelle forme ammesse dal diritto dello stato rumeno (dove __________ è attualmente detenuto e sottoposto a giudizio);

 

 

-        questa richiesta è stata respinta dal magistrato inquirente in quanto tardiva e in tutti i casi riproponibile davanti al giudice del merito, con la precisazione che è comunque già intenzione del magistrato inquirente presentare tale richiesta al giudice del merito in quanto "…il confronto è mezzo di prova che per eccellenza esige l'immediatezza ed è certamente più utile se esperito innanzi alla Corte di marito" (cfr. decisione 18 settembre 2003, doc. _ inc. GIAR);

 

 

-        in sede di osservazioni, il magistrato inquirente ribadisce tardività della richiesta in quanto la stessa "poteva tranquillamente essere dedotta dalla partecipazione agli interrogatori" e per il fatto che un'audizione "personale" da parte del difensore non sarebbe possibile, rimettendosi (sic!) alla decisione di questo giudice qualora la difesa accettasse che l'audizione avvenga nelle modalità ammesse dall'autorità rumena (Osservazioni p.2);

 

 

-        a richiesta di questo giudice, il Procuratore pubblico ha confermato (come peraltro affermato non solo nella decisione qui impugnata ma anche nell'istanza di proroga e in udienza) con scritto 1 ottobre 2003, la sua intenzione di chiedere l'interrogatorio di __________ al giudice del merito (cfr. doc. _ inc. GIAR);

 

 

-        per meritare di venire assunte, le prove proposte dalle parti contestualmente al deposito atti (art. 196 CPP) o in altro momento dell’istruttoria (artt. 60 cpv. 1 e 79 cpv. 1 CPP) devono rispettare tre concorrenti ordini di considerazione: esse devono essere motivate per quanto attiene al loro oggetto ed al loro scopo in diretta connessione con la fattispecie inquisita; tali mezzi di prova devono avere i requisiti della novità, della rilevanza e della pertinenza alle successive conclusioni di competenza del Procuratore Pubblico, dapprima per decidere se promuovere l’accusa oppure non far luogo al procedimento e poi eventualmente - dopo definitiva conclusione dell’istruzione formale - se decretare messa in stato di accusa o abbandono, sino se del caso a quelle del giudice di merito; per quest’ultima evenienza, le stesse prove devono essere di difficile produzione al dibattimento, avute presenti le finalità dell’art. 189 CPP, inteso appunto tra l’altro ad assicurarne la non interrotta assunzione (v. sentenza 24 gennaio 1990, inc. CRP 337/89; v. decisioni 17 febbraio 1993 in re L.P., inc. GIAR 135.93.1; 3 novembre 1993 in re G.G., inc. GIAR 862.93.1, e 14 giugno 1995 in re F.M., inc. GIAR 1093.93.5).

 

 

-        la questione del diritto per l'accusato di poter interrogare, rispettivamente essere posto a confronto, con chi lo accusa o, rispettivamente, adduce elementi a suo carico, sia esso teste o coaccusato (L. Marazzi, Il GIAR L'arbitro nel processo penale, 2001, pp. 32 e 33), é trattata ampiamente dalla giurisprudenza (DTF 125 I 127, 124 I 49, 121 I 306, 118 Ia 327, 118 Ia 457,116 Ia 289; REP 1999 n. 129) quale elemento dell'equo processo, ai sensi degli artt. 6 della CEDU e 29 CF, e può essere così riassunta:

 

"D'après la jurisprudence de la Cour, les éléments de preuve doivent en principe être produits devant l'accusé en audience publique, en vue d'un débat contradictoire. Ce principe ne va pas sans exception, mais on ne saurait les accepter que sous réserve des droits de la défense; en régle générale, les paragraphes 3d e 1 de l'art. 6 commandent d'accorder à l'accusé une occasion adéquate et suffisante de contester un témoignage à harge et d'en interroger l'auteur, au moment de la déposition ou plus tard."

(Cour eur. D.H., arrêt Lüdi c. Suisse del 15 giugno 1992, serie A no. 238, p. 21)

 

 

-        le eccezioni sono sostanzialmente relative alla forma e alle modalità dell'audizione (cfr., in relazione a questa problematica, B. Corboz, L'agent infiltré, in ZStrR 1993, p. 307 ed in particolare pp. 329 a 334 e giurisprudenza citata; L. Marazzi, op. cit, p.34), dato che pressupposto sostanziale per il diritto a interrogare o ad essere posto a confronto con un teste o coaccusato è che vi sia un interesse reale a tale audizione, nel senso che le dichiarazioni in questione siano utilizzate quale mezzo di prova e poste a fondamento della condanna:

 

"Es soll ausgeschlossen werden, dass ein Strafurteil auf Aussagen von zeugen abgestützt wird, ohne dass dem Beschuldigten wenigstens einmal angemessene und hinreichende Gelegenheit gegeben wird, das Zeugnis in Zweifel zu ziehen und Fragen an den Zeugen zu stellen."

(DTF 125 I 127)

 

 

-        in relazione all'audizione di persone che si trovano all'estero (quindi da effettuarsi tramite rogatoria), la giurisprudenza ha già avuto modo di precisare che se da un lato occorre fare il possibile per garantire che questa avvenga nella modalità che meglio garantiscono i principi sopra esposti e l'immediatezza della prova, dall'altro il principio della buona fede processuale vieta che si rinunci a priori a procedere quando tali modalità sono meno aderenti a tali principi, per esempio quando sono richieste domande scritte e/o non è ammessa la presenza dell'accusato o, addirittura, del difensore (DTF 118 Ia 462; Assise criminali di Lugano, 16 ottobre 1992 in re A.);

 

 

-        la fase in cui si colloca la presente discussione del complemento probatorio è quella predibattimentale, finalizzata in primo luogo a permettere alla pubblica accusa di determinarsi sulle questioni se promuovere l’accusa o meno, indi se deferire l’accusato alla Corte competente oppure se pronunciare l’abbandono del procedimento (art. 184 cpv. 1 CPP, rispettivamente artt. 196 cpv. 1 e 198 cpv. 1 CPP combinati); per costante dottrina e giurisprudenza, invece, l’eventuale utilità o opportunità della prova proposta nell’ottica del giudice del merito è elemento a favore della sua assunzione già nella fase predibattimentale unicamente qualora l’amministrazione di tale prova in sede dibattimentale sia impossibile, o vi sia concreto rischio che lo diventi (sentenza 13 febbraio 2003, GIAR 428.1997.2);

 

 

-        nel caso specifico, quindi, non è tanto il diritto all'interrogatorio/contraddittorio, in quanto tale, ad essere determinante per la decisione, bensì l'utilità della prova proposta per le successive decisioni di competenza del Procuratore pubblico, ritenuto che lo scopo dell'istruttoria è quello di sottoporre l'accusa ad un preventivo (quindi non definitivo esame), al fine di pronunciare abbandono o rinvio a giudizio (art. 189 CPP), rispettivamente per garantirne ininterrotta assunzione e ritenuto che proprio i confronti sono mezzi di prova, di regola, da esperirsi al dibattimento (L. Marazzi, Le prove nell'istruttoria penale predibattimentale, in REP 2000, p. 39 ss, p.54);

 

 

-        sia in sede di istanza di complemento che in sede di reclamo, la difesa si limita a richiedere la prova per il motivo che "deve essere assicurato alla difesa il diritto al contraddittorio", senza nulla argomentare circa la necessità di un suo espletamento in sede predibattimentale ed in funzione delle decisioni che il Procuratore pubblico sarà chiamato a prendere (cfr. doc. _ inc. GIAR __________ e doc. _ inc. GIAR __________);

 

 

-        per sua parte, e conseguentemente, neppure il magistrato inquirente si esprime sull'utilità (o inutilità) dell'assunzione della prova in questione già in sede istruttoria; in base a quanto emerge dagli atti, si deve comunque desumere che egli non la ritenga utile per le proprie successive decisioni; infatti, non solo ha respinto la richiesta di complemento in tal senso e non ha proceduto ad assumere tale mezzo di prova durante il corso dell'istruttoria, ma allorquando ha presentato alle autorità rumene una ulteriore richiesta di audizione __________ (il 26 maggio 2003, AI _), contenente anche domande relative al ruolo di __________ e __________, non ha ritenuto di farvi partecipare la difesa (ancorché nelle forme e nelle modalità possibili);

 

 

-        l'intenzione del magistrato inquirente, reiteratamente manifestata, di chiedere l'assunzione del mezzo di prova in questione al giudice del merito, è ulteriore argomento per non ammetterla in sede predibattimentale, sia per motivi di economia processuale [ rischio di ulteriore (e in tal caso poco utile) prolungamento della detenzione preventiva], sia perché tale intenzione (manifestata da chi ha gestito sin qui l'incarto ed i rapporti con l'autorità rumena) è indice di non impossibilità, rispettivamente di non particolari difficoltà, dell'assunzione in tale sede;

 

-        visto quanto sopra, ed il conseguente esito del reclamo, si può prescindere dal determinarsi sulla pretesa tardività della richiesta di prova, ricordando comunque che il tema della tardività delle prove richieste in sede di complementi istruttori è tema delicato in quanto mette in gioco diritto, doveri ed interessi giuridici e pratici non necessariamente convergenti; di fatto, la tardività deve costituire una lesione del principio della buona fede processuale e del divieto dell'abuso di diritto (cfr. sentenza 6 agosto 1999 in re B., GIAR 205.1999.4) che, nel caso in esame, prima facie non sembrano manifestarsi già per i limiti posti all'accesso agli atti da parte della difesa e l'esclusione della stessa dall'interrogatorio di __________ richiesto con rogatoria del 26 maggio 2003;

 

 

P.Q.M.

 

 

viste le norme applicabili ed in particolare gli artt. 260 bis (in relazione con l'art. 112 CP) e 260 ter CP, artt. 111, 112, 122, 183, 184, in relazione con 25, rispettivamente 21 e 22  CP, nonché 134 CP e 260 bis (in relazione con 111, 183, 122 CP), artt. 47 ss., 58, 60, 196, 279 ss., 280, 284 (e contrario) CPP,

 

 

decide

 

 

 

1.      Il reclamo è respinto.

 

 

2.      La tassa di giustizia, fissata in FRS 300.00, e le spese, FRS 50.00, sono a carico del reclamante.

 

 

3.      Intimazione:

-        PP __________ (con copia dello scritto 1. ottobre 2003 della difesa e con l'inc. MP __________/2003 di ritorno);

-        avv. __________, per sé e per __________ (con copia delle osservazioni 30 settembre 2003 del PP);

-        avv. __________ (con copia del ricorso 24 settembre 2003; delle osservazioni 30 settembre 2003 del PP e dello scritto 1. ottobre 2003 dell'avv. __________);

-        Direzione PCT, 6904 Lugano-Cadro (per conoscenza);

-        SEPEM, 6808 Taverne-Torricella (per conoscenza).

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                 giudice __________