Incarto n.
INC.2003.16506

Lugano

15 marzo 2004

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto

Franco Lardelli

 

sedente per statuire sull’istanza presentata il 2/5 marzo 2004 da

 

 

 

____________

patrocinata dall’avv. __________

 

 

intesa ad ottenere il dissequestro parziale del conto bancario intestato a lei e al marito ____________ presso ____________ SA, Lugano, sequestrato nell’ambito del procedimento penale aperto a suo carico per complicità in assassinio mancato e tentato di cui all’ACC 159/2003 del Procuratore pubblico ____________;

 

 

viste le osservazioni 8 marzo 2004 dell’avv. __________, Lugano (per M.P., M.R. e M.M.) e del magistrato inquirente, come pure le osservazioni 9 marzo 2004 dell’avv. __________ (per il __________;

 

 

letti ed esaminati gli atti dell’inc. ACC 159/2003 messi a disposizione di questo giudice;

 

 

ritenuto e considerato

 

 

in fatto e in diritto:

 

 

che:

 

 

-          nell’ambito del procedimento a carico di ____________, per titolo di complicità in assassinio mancato e tentato, il Procuratore pubblico ____________ ha ordinato il sequestro, tra le altre cose, della relazione bancaria n. __________, intestata a ____________ e/o ____________ presso l’____________ SA, Lugano, relativo ad un investimento azionario del valore di FRS. 71'462.- valuta 06.12.2002;

-          con istanza 2/5 marzo 2004, ____________ chiede il dissequestro della suddetta relazione bancaria nella misura di FRS. 15'000.-, ciò per far fronte, in occasione del processo che verrà celebrato a suo carico tra il 23 marzo 2004 e il 6 aprile 2004 davanti alla Corte delle Assise Criminali di Lugano, alle sue “spese di trasferta, di soggiorno, di vitto e alloggio”, come pure alle spese “di custodia dei figli e di trasferta” del suo patrocinatore a __________, per l’interrogatorio di suo marito ____________;

 

 

-          con osservazioni 8 marzo 2004, il Procuratore pubblico dichiara di acconsentire ad un dissequestro “limitato a quanto strettamente necessario per le spese di viaggio, vitto e alloggio di ____________ per la durata (massima) di tre settimane di processo” e quantifica in FRS. 5'000.- l’importo da dissequestrare: FRS. 400.- per le spese di trasferta dell’accusata dalla __________ in Ticino, FRS. 4'200.- per vitto e alloggio dell’accusata durante il processo (FRS. 200.- al giorno) e FRS. 400.- per le spese varie dell’accusata durante la trasferta/soggiorno. Il magistrato inquirente giudica invece infondate le pretese di inserire nell’importo da dissequestrare le spese per la trasferta a __________ del patrocinatore e per la custodia dei figli durante il periodo del processo;

 

 

-          con osservazioni 8 marzo 2004, l’avv. __________ dichiara di non aver nulla da osservare, segnalando che i suoi patrocinati non assumono veste di parti civili per le ipotesi di reato contemplate dall’atto d’accusa;

 

 

-          con osservazioni 9 marzo 2004, l’avv. __________ si rimette al giudizio di questo giudice, chiedendo che “venga privilegiata la possibilità per la richiedente di partecipare al processo”;

 

 

-          l’art. 161 cpv. 1 CPP impone al magistrato penale di ordinare il sequestro di tutti gli oggetti che possono avere importanza per l’istruzione del processo, alternativamente o cumulativamente come mezzi di prova o in quanto passibili di confisca o devoluzione allo Stato. Il sequestro, per la sua qualità di provvedimento eminentemente cautelare, ha lo scopo di acquisire e conservare gli oggetti di cui sopra al seguito della procedura e quindi per le necessità dell’istruzione preliminare, per decisioni del magistrato requirente e quelle del giudice del merito, come evidenziato nella duplice prospettiva - alternativa o cumulativa - della produzione e valutazione delle prove (sequestro probatorio) e delle decisioni di confisca, restituzione o devoluzione (sequestro confiscatorio) (v. decisione 8 maggio 1998, inc. GIAR 516.97.3, in: Rep. 131 [1998] nr. 117, consid. 1a p. 359);

 

 

-          un ordine di perquisizione e sequestro bancario rappresenta un attentato ai diritti personali: come ogni misura d’inchiesta, pertanto, deve poggiare sull’esistenza di gravi indizi di colpevolezza, deve apparire necessario per il giudizio di merito (nel senso che deve essere connesso con l’oggetto che occorre salvaguardare agli incombenti processuali e di giudizio, v. decisione 17 agosto 1998 in re E.F., inc. GIAR 501.98.2 consid. 2), infine deve essere rispettoso del principio di proporzionalità (v. Gérard Piquerez, Précis de procédure pénale suisse, 2. éd. Lausanne 1994, margin. 1441, 1454 e 1469, con rinvii; Rep. 131 [1998] nr. 117, consid. 1a p. 360; decisione 31 marzo 2000 in re banche X e Y, inc. GIAR 386/387.99.15, consid. 2b p. 6);

 

 

-          in materia di sequestro, nel lasso di tempo che intercorre tra l’emanazione dell’atto di accusa e l’apertura del dibattimento, la CRP (30.7.2002 in re B, inc. 60.2002.00174) ha constatato un “vuoto legislativo” e l’ha colmato assegnando tale competenza al GIAR. Non v’è ragione perché quanto detto dalla CRP nella sentenza citata non valga anche in tema di dissequestro. Di conseguenza questo giudice ha riconosciuto la sua competenza per decidere (comunque e sempre in via incidentale) istanze di dissequestro presentate dopo l’emanazione dell’atto d’accusa e prima dell’apertura del dibattimento (un chiarimento tra le varie autorità coinvolte ha confermato questa conclusione; cfr. decisione 14 ottobre 2003, doc. 12, inc. GIAR 268.1997.2);

 

 

-          questo giudice è dunque competente ad esaminare l’istanza 2/5marzo 2004, trattandosi di istanza giunta dopo l’emanazione dell’atto d’accusa;

 

 

-          gli averi sequestrati non sono provento di reato; entra dunque, in questo caso in considerazione il sequestro risarcitorio. Le parti hanno prestato il loro consenso solo al dissequestro di un importo di FRS. 5'000.-, importo ritenuto sufficiente a coprire le spese di viaggio, vitto e alloggio dell’accusata durante il processo. A giusta ragione il magistrato inquirente giudica invece infondate le pretese di inserire nell’importo da dissequestrare le spese per la trasferta a __________ del patrocinatore e per la custodia dei figli durante il processo. In merito a quest’ultima richiesta va infatti detto che i figli potranno rimanere presso la suocera dell’accusata, signora __________ in __________ (D), che li ha ospitati durante la carcerazione preventiva di ____________;

 

 

-          alla luce delle considerazioni che precedono, l’istanza è conseguentemente solo parzialmente accolta, con conseguente dissequestro di FRS. 5'000.-, con la presente decisione suscettibile di gravame alla Camera dei ricorsi penali (art. 284 cpv. 1 lett. a CPP), senza carico di tassa e di spese giudiziarie;

 

 

-          trattandosi di un importo destinato a coprire spese connesse allo svolgimento del processo, impregiudicato in questa sede il giudizio sull’indigenza dell’accusata, eventuali eccedenze potranno, se del caso essere decise dalla Corte delle Assise criminali in sede di giudizio di merito.

 

 

 

Per questi motivi,

visti i citati articoli di legge,

 

 

 

decide:

 

 

1.      L’istanza è parzialmente accolta.

Viene pertanto ordinato il dissequestro della relazione bancaria n. __________, intestata a ____________ e/o ____________ presso l’____________ SA, Lugano, limitatamente all’importo di FRS. 5'000.-.

 

2.      Non si prelevano nè tassa nè spese di giustizia.

3.      Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei ricorsi penali entro dieci giorni dall’intimazione.

4.      Intimazione:

-    PP ____________,

            (con copia delle osservazioni 8.3.2004 dell'avv. __________ e 9.3.2004 dell'avv. __________);

-    avv. __________, per sé e per il __________.

                 (con copia delle osservazioni 8.3.2004 del magistrato inquirente, 8.3.2004 dell'avv. __________ e 9.3.2004 dell'avv. __________);

-    avv.ti __________ e __________,  per sé e per __________ (con copia delle osservazioni 8.3.2004 del magistrato inquirente e 9.3.2004 dell'avv. __________);

-    avv. __________, per sé e per ____________

(con copia delle osservazioni 8.3.2004 del magistrato inquirente, 8.3.2004 dell'avv. __________ e 9.3.2004 dell'avv. __________);

-    Presidente della Corte delle assise criminali, Via Pretorio 16, 6900 Lugano

(con copia delle osservazioni 8.3.2004 del magistrato inquirente, 8.3.2004 dell'avv. __________ e 9.3.2004 dell'avv. __________).

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                giudice ____________