Incarto n.
INC.2003.22701

Lugano

23 aprile 2003

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto

__________

 

sedente per statuire sul reclamo presentato il 15 aprile 2003 da

 

 

Avv. Dr. __________

 

 

contro

 

 

l'inazione della Procuratrice pubblica avv. __________ nel procedimento di cui all'INC.__________

 

visto lo scritto 22 aprile 203 della Procuratrice pubblica avv. __________ (titolare dell'incarto dal dicembre 2002) con il quale si riconosce l'oggettiva inattività passata e si comunica che lo stesso giorno si è provveduto a spiccare le necessarie citazioni, si constata che la materiale denegata giustizia è ammessa e l'attività inquirente ripresa;

 

non apparendo necessario emanare formale decisione quo alla denegata giustizia, il reclamo può essere considerato privo di oggetto e stralciato dai ruoli;

 

per i quali motivi,

 

visti gli artt. 174, 173, 303, 307 CP, 169, 178 ss, 280, 284 CPP, 29 CF,

 

decide:

 

1.      Il reclamo è stralciato dai ruoli.

 

2.      Non si prelevano tasse e spese, al reclamante lo Stato verserà la somma di fr. 100.-- a titolo di ripetibili.

 

3.      Intimazione a:

-      PP avv. __________ (con l'INC.__________ di ritorno);

-      Avv. Dr. __________.

 

 

 

                                                                                 giudice __________