Incarto n.
INC.2003.23706

Lugano

6 ottobre 2003

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto

__________

 

sedente per statuire sul reclamo presentato il 23 settembre 2003 da

 

 

__________

rappr. dall'avv. __________

 

 

contro

 

 

la decisione 18/22 settembre 2003 della PP __________ che respinge la richiesta del reclamante di essere interrogato sulla base di domande scritte preventivamente sottopostegli nel procedimento penale contro __________,

 

 

viste le osservazioni 1 ottobre 2003 del magistrato inquirente e 26 settembre 2003 dell'accusato (patr. dall'avv. __________) che postulano la reiezione del reclamo;

 

 

visto, per quanto necessario, l'incarto MP 2003.__________ /BF/BF;

 

 

letti e esaminati gli atti

 

 

ritenuto e considerato

 

 

in fatto

 

 

A.

 

 

Nei confronti di __________ è pendente un'istruttoria formale per le ipotesi di reato di appropriazione indebita qualificata, subordinatamente semplice, amministrazione infedele qualificata, subordinatamente semplice, mancato assassinio, subordinatamente mancato omicidio (doc. _ inc. GIAR __________)

__________ è stato arrestato il 16 aprile 2003; l'arresto è stato confermato, da questo giudice lo stesso giorno, ritenuta la presenza di gravi indizi di colpevolezza (in modo evidente, date le ammissioni, per i reati finanziari) e necessità istruttorie (doc. _ inc. GIAR __________).

 

Due sono le fattispecie oggetto d'inchiesta: da un lato __________ è accusato di essersi appropriato, (rispettivamente di aver amministrato infedelmente) di denaro di proprietà di __________ che era stato depositato su relazioni bancarie delle quali egli __________ era procuratore (e ciò per ca. 3 milioni di FRS), dall'altro, ed in relazione al ferimento al volto di __________ avvenuto a __________ il 24 febbraio 2003 in circostanze poco chiare, egli è accusato di aver agito intenzionalmente e con l'intenzione di uccidere.

 

 

B.

 

 

Con scritto 11 settembre 2003 l'avvocato della parte civile ha chiesto alla Procuratrice pubblica __________, secondo quanto dispone l'art. 84 cpv. 2 CPP, che l'interrogatorio di __________ da parte dell'accusato, previsto per il 22 settembre 2003, venga rimandato e che venga fatto sulla base di domande scritte preventivamente sottoposte dallo stesso al suo mandante.

Egli osserva che il suo cliente si trova ancora in una condizione psichica precaria, che gli impedisce di poter affrontare per il momento un confronto, anche solo indiretto e mediato dalla difesa, con __________.

 

In data 12 settembre 2003 il dr. __________ ha inviato al Ministero pubblico un certificato medico con il quale chiedeva che il Signor __________ venga dispensato per un periodo indeterminato dal partecipare a qualsiasi obbligo di incontro inerente al fatto traumatico.

Ritiene essenziale in questo momento sul piano terapeutico che il paziente si distacchi in modo concreto da ogni stimolo che lo obblighi al ricordo traumatico.

 

Il 18 settembre 2003 la Procuratrice Pubblica ha annullato l'interrogatorio (temporaneamente ed a seguito del certificato medico menzionato al considerando precedente) comunicando, inoltre, alla parte civile che intende procedere all’interrogatorio di __________ (quando l'attuale impedimento verrà a cadere) e che, data la situazione particolare della vittima, sarà lei a dirigere l'interrogatorio e a formulare direttamente i quesiti che l'avvocato __________ (difensore di __________) proporrà.

La PP ha inoltre escluso che la parte civile possa avere preventivamente a disposizione le domande scritte.

 

 

C.

 

 

In data 23 settembre 2003 la parte civile ha presentato reclamo contro la decisione della PP.

Ritiene che l'eventuale interrogatorio di __________ ripropone anche solo indirettamente un confronto tra l'autore del reato e la vittima. Il reclamante si trova in uno stato psicofisico per il quale un confronto, anche indiretto come può essere quello del suo interrogatorio con domande a effetto immediato appare tassativamente controindicato. L’avvocato produce il rapporto psicoterapeutico del dr. __________, che chiede che “il Signor __________ venga dispensato per un periodo indeterminato dal partecipare a qualsiasi obbligo d’incontro inerente al fatto traumatico” (rapporto 12 settembre 2003).

 

La difesa, con le osservazioni 26 settembre 2003, chiede che il reclamo venga respinto.

Essa rivendica sostanzialmente il diritto dell’accusato a controinterrogare la parte civile, in considerazione del fatto che la PP ha più volte interrogato __________ senza che nessun rappresentante di __________ fosse presente. La difesa ritiene che sia necessario interrogare la parte civile se non si vuole arrecare un grave pregiudizio ai diritti del proprio cliente. __________ è infatti in carcere preventivo dal 16 aprile e non ha mai avuto la possibilità di contro interrogare chi lo accusa.

 

La Procuratrice chiede che il reclamo venga respinto con le osservazioni 1 ottobre 2003. Precisa che ha tenuto in considerazione sia gli interessi della vittima, sia il diritto della difesa di controinterrogare i testimoni. L’ipotesi di sottoporre (preventivamente) allegati al testimone non è però contemplata nel codice e pertanto ha dovuto respingere la richiesta.

 

 

in diritto

 

 

1.

 

 

__________, parte civile nel procedimento penale contro __________ e persona oggetto dell’atto istruttorio in questione, è sicuramente legittimato a presentare reclamo.

Il dr. __________, con il certificato medico 12 settembre 2003, ha chiesto al Ministero che il Signor __________ venga dispensato per un periodo indeterminato dal partecipare a qualsiasi obbligo di incontro inerente al fatto traumatico. Il magistrato inquirente ha sostanzialmente accolto questa richiesta, annullando l'interrogatorio previsto.

Ci si può chiedere se il presente reclamo non sia divenuto privo di oggetto.

Il dr. __________ ha solo chiesto che il Signor __________ venga dispensato per un periodo indeterminato da ogni incontro inerente al fatto traumatico, ed ha indicato che è essenziale che lo stesso non subisca pregiudizio “per il momento” senza escludere la possibilità che in futuro possa essere interrogato. Il reclamo, presentato in relazione alle modalità d'interrogatorio, non è stato ritirato a seguito dell'annullamento dell'interrogatorio inizialmente previsto per il 22 settembre. Tutto lascia supporre che all'orquando il Procuratore pubblico riterrà non più presenti gli impedimenti attuali, procederà nelle modalità indicate ed avversate dalla parte civile. Appare quindi opportuno esprimersi sulle stesse già in questa sede.

 

 

2.

 

 

Le disposizioni del III capitolo “vittime di reati che ledono direttamente l'integrità fisica, sessuale o psichica”, trasferiscono nel CPP le norme della Legge federale concernente l'aiuto delle vittime di reati.

 

L'art. 84 CPP riprende l'art. 5 LAV e dispone che le autorità devono tutelare la personalità della vittima in tutti gli stadi del procedimento penale. Lo scopo è essenzialmente quella di evitare alla vittima, per quanto possibile, i disagi connessi a una procedura penale.

L'art. 84 cpv. 2 CPP dispone inoltre che "l'audizione della vittima avviene in tempi e modi che tengono conto delle sue condizioni psichiche e della sua età".

Questa norma ha una funzione di indirizzo. Sono le norme successive del CPP a dare attuazione al postulato legislativo.

 

Per quanto concerne la fattispecie in questione, l'art. 92 CPP dispone che, nel caso di confronto, se la vittima lo domanda, le autorità evitano di metterla in presenza dell'accusato, salvo interessi preponderanti.

Ad esempio il diritto al contraddittorio è esercitabile anche senza compresenza dell'accusato e della vittima. Esso è allora assicurato in altro modo: presentazione di domande e contro domande scritte (all'intenzione del magistrato), interrogatorio tramite video, interrogatorio da parte del patrocinatore dell'accusato Rusca – Verda  – Salmina, Commento al Codice di Procedura Penale, pag. 269 ss).

 

 

3.

 

 

Nel caso concreto la parte civile chiede di poter conoscere le domande che le verranno poste in anticipo, per evitare quell'effetto immediato che potrebbe recare un pregiudizio alla vittima, che, come argomentato, si trova ancora in una situazione psichica precaria.

 

La difesa si oppone a tale richiesta, rivendicando il diritto a contro interrogare la parte civile e osservando che deve essere tenuta in considerazione la tutela dei diritti dell’accusato nel procedimento penale.

 

Anche la PP si oppone, riconfermando la propria decisione.

 

Il codice prevede, in ossequio al principio della parità delle armi, che deve essere possibile per la difesa controinterrogare la vittima. Tale interrogatorio deve però avvenire secondo modalità che tengono in considerazione la particolare situazione di disagio della stessa.

Nel caso in questione la difesa ha assicurato che, per il momento, non si tratta di un confronto diretto; __________ infatti non sarà presente. Ciò nonostante il difensore deve avere la possibilità di interrogare la parte civile. Inoltre la PP ha precisato che sarà lei a condurre l’interrogatorio e a porre direttamente le domande che le verranno sottoposte dall’avv. __________. Tale modalità è stata ritenuta opportuna per tutelare la parte lesa.

 

Tali modalità appaiono sufficienti a tutelare i diritti della vittima con riferimento agli art. 62 e 134 CPP.

 

La possibilità di sottoporre preventivamente le domande di un interrogatorio a un testimone, per il tramite del proprio patrocinatore, non è contemplata espressamente nel codice di rito ed è , salvo eccezioni particolari che qui non si riscontrano, contraria anche al senso ed allo scopo dell'audizione. Simile modo di procedere non può, a giudizio dello scrivente, essere dedotta dalle norme LAV nemmeno in via interpretativa in quanto, neppure nei casi più gravi di violenza sessuale o in ambito minorenni, vi sono norme che permettono al teste di conoscere in anticipo le domande che gli verranno poste, già per il solo fatto che alcune possono rendersi necessarie a seguito delle sue dichiarazioni in quella stessa audizione.

 

 

4.

 

 

Questo giudice, come detto, ha ritenuto di decidere nel merito la questione, malgrado l’interrogatorio sia stato sospeso a tempo indeterminato. Sarà ora compito del Magistrato fissare un nuovo interrogatorio, quando lo riterrà fattibile e tenendo in considerazione le condizioni del teste, ma senza obbligo di far conoscere allo stesso il tenore delle domande prima del momento dell'espletamento formale dell'atto istruttorio in questione.

 

P.Q.M.

 

 

Richiamati gli articoli di legge citati,

 

 

decide:

 

 

1.      Il ricorso è respinto.

 

 

2.      La tassa di giustizia, fissata in fr. 200.00, e le spese di fr. 50.00 sono a carico del reclamante, che rifonderà all'accusato fr. 400.00 a titolo di ripetibili.

 

 

3.      Intimazione:

-      avv. __________ (con copia delle osservazioni della PP e dell'avv. __________);

-      avv. __________ (con copia delle osservazioni della PP);

-      PP __________ (con copia delle osservazioni dell'avv. __________).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                 giudice __________