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Incarto n. |
24 marzo 2004 |
In nome |
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Edy Meli |
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sedente per statuire sul reclamo presentato il 22/23 marzo 2004 da |
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__________
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contro |
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la chiusura dell'istruttoria formale datata 10 marzo 2004 |
preliminarmente,
nel caso in esame, trattandosi in primis di questione relativa all'effetto sospensivo e in secondo luogo, per quanto si dirà in seguito, di questione divenuta priva d'oggetto, si può prescindere dal richiedere osservazioni alle altre parti al procedimento così come non è necessario visionare l'incarto MP (peraltro noto a questo giudice) bastando, per quanto qui concerne e come meglio precisato in seguito, il riferimento ad atti ed incarti di questo ufficio;
ritenuto e considerato:
in fatto ed in diritto
che:
- __________ è stato arrestato il 16 aprile 2003, con contestuale promozione dell'accusa per le ipotesi di reato di appropriazione indebita qualificata, subordinatamente semplice, amministrazione infedele qualificata, subordinatamente semplice, mancato assassinio, subordinatamente mancato omicidio (__________);
- l'accusato si trova ancora in stato di detenzione preventiva a seguito di tre proroghe della carcerazione concesse da questo giudice con decisioni del 15 ottobre 2003, 12 dicembre 2003, rispettivamente 13 febbraio 2004 (incarti __________); il 9 febbraio 2004 è pure stata respinta un'istanza di libertà provvisoria (__________); la relativa decisione è stata confermata dalla CRP (__________);
- con decisione 4 marzo 2004, questo giudice si era determinato in merito ad una richiesta di complementi istruttori, sostanzialmente relativa alla non completa esecuzione di quelli ammessi con decisione precedente (__________), respingendo il relativo reclamo;
- conseguentemente a tale decisione, il magistrato inquirente ha comunicato la chiusura dell'istruttoria formale con scritto del 10 marzo 2003 (__________);
- con istanza del 10 marzo 2004, il qui reclamante aveva inoltrato al Ministero pubblico una richiesta di estromissione dall'incarto di alcuni atti, richiesta che il magistrato inquirente ha dichiarato irricevibile il 17 marzo 2004; contro tale comunicazione/decisione __________ ha interposto reclamo con scritto del 22 marzo 2004 (__________);
- con il presente reclamo l'accusato chiede di dichiarare priva d'effetto la comunicazione di chiusura dell'istruttoria, fino ad avvenuta estromissione degli atti menzionati nell'istanza del 10 marzo 2004 e chiede che al presente reclamo sia concesso effetto sospensivo (sugli effetti della comunicazione di chiusura, appunto);
- con decisione odierna questo giudice ha respinto il reclamo contro la decisione d'irricevibilità dell'istanza di estromissione atti, sia per carenza di motivazione del reclamo, sia perché (e se si vuole abbondanzialmente) corretta;
- da quanto sopra deriva che il presente reclamo è divenuto privo d'oggetto, essendo venuto a cadere il motivo che fondava la richiesta di privare d'effetto la comunicazione di chiusura (cfr. sentenza __________);
- abbondanzialmente, ed a futura memoria, si rileva come non vi fossero comunque motivi sufficienti per privare d'effetto la comunicazione di chiusura nelle more dell'altra procedura ricorsuale menzionata;
- nella sentenza di cui all'inc. 237.2003.16, si afferma che:
"- a seguito della decisione di cui al precedente capoverso, la fase predibattimentale di assunzione delle prove può considerarsi completata:
L’acquisizione delle prove avviene durante la fase del procedimento di istruzione in senso stretto (v. Titolo VI del CPP), nella forma della raccolta di informazioni preliminari prima, e dell’istruzione formale poi. Questa fase termina, di principio (per la decisione di non luogo a procedere v. artt. 184 s. CPP), con il deposito atti (art. 196 CPP), fatto salvo il diritto delle parti di formulare istanze di complemento d’inchiesta (ibid., cpv. 1), evase le quali, l’istruzione formale viene dichiarata chiusa (art.
197 CPP). Dopo questo momento, nessuna prova può più essere assunta da parte del Procuratore Pubblico: tale facoltà spetta unicamente alla Corte di merito (art. 227 s. CPP)."
(sentenza 22 ottobre 1997 in re S., GIAR 360.1997.1)
si veda anche L. Marazzi, Le prove nell'istruttoria predibattimentale, in REP 2000, p. 3 ss., p. 71;
- la conseguente decisione di chiusura dell'istruttoria, di principio non impugnabile trattandosi di “semplice formalità voluta dal legislatore cantonale per il ‘doveroso avviso alle parti che nessun complemento non é stato più chiesto e che una importante fase processuale si é conclusa e nella decorrenza dei termini per i successivi incombenti (con particolare riguardo alla contemporanea decorrenza di quelli di carcerazione preventiva)’ (Messaggio aggiuntivo 20 marzo 1991 concernente la revisione totale del CPP pag. 165)” (sentenza 29 gennaio 1997 in re V.M., inc. GIAR 221.95.5-6 R, consid. 4 p. 4), costituisce (quindi) semplice constatazione di completamento della fase di acquisizione delle prove nelle competenze del Procuratore pubblico, che nel presente caso appare legittima e non nulla; "
infatti, dopo la decisione di questo giudice che rifiutava (ancorché in parte per impossibilità d'acquisizione) i complementi istruttori richiesti, la fase predibattimentale di acquisizione delle prove é conclusa;
- inoltre, gli effetti della chiusura non causerebbero un pregiudizio irreparabile al reclamante ritenuto che, conclusa la fase probatoria predibattimentale, l'assunzione di eventuali ulteriori prove, così come l'opposizione all'uso dibattimentale (quindi l'estromissione dagli atti ad uso della corte) di altre risultanze dell'istruttoria predibattimentale, debbono (quindi, anche, possono) essere chieste al giudice del merito entro dieci giorni dalla ricezione dell'atto d'accusa (art. 227 cpv. 1 e cpv. 2 CPP); alla luce di queste disposizioni, l'argomento secondo cui per un equo processo il giudice del merito non dovrebbe neppure conoscere il contenuto degli atti di cui si chiede estromissione (e qui starebbe il pregiudizio irreparabile a giudizio del reclamante) non ha, per così dire, portata autonoma e, quindi, non giustifica concessione dell'effetto sospensivo;
- da ultimo, il fatto che una richiesta di estromissione atti sia ricevibile davanti al magistrato inquirente dopo la conclusione della fase di assunzione delle prove (anche alla luce dell'art. 227 cpv. 2 CPP) non è per nulla scontato (invero neppure argomentata nel reclamo e negativamente risolta nella decisione di cui all'inc. GIAR 237.2003.16) e influisce (negativamente) sulla determinazione dell'esistenza di possibilità di esito favorevole del presente reclamo in relazione all'argomento sul quale è fondato (attesa della decisione di estromissione);
- in conclusione il reclamo, al quale non è concesso effetto sospensivo, è divenuto privo d'oggetto e può essere stralciato dai ruoli, con la presente decisione definitiva; si rinuncia a prelevare tasse di giustizia e spese;
P.Q.M.
viste le norme applicabili, in particolare gli artt. 196, 197,280 ss., 281 cpv. 2, 284 e contrario CPP,
decide
1.
Il reclamo, al quale non è concesso effetto sospensivo, è stralciato dai ruoli in quanto divenuto privo d'oggetto.
2.
Intimazione:
giudice Edy Meli