Incarto n.
INC.2003.23718

Lugano

26 aprile 2004

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto

Edy Meli

 

sedente per statuire sul reclamo presentato il 13/15 aprile 2004 da

 

 

 

 

 

contro

 

 

l'inattività del Procuratore Generale __________ in relazione alla denuncia __________,

 

 

viste le osservazioni del Procuratore Generale (21 aprile 2004);

 

visto l'inc. __________;

 

ritenuto e considerato

 

 

in fatto ed in diritto

 

 

 

che:

 

-        con scritto 16 aprile 2003, __________ ha presentato una denuncia penale per le ipotesi infrazione agli artt. 293, rispettivamente 320 CP, a seguito della pubblicazione sulla stampa di fatti e circostanze emergenti dall'inchiesta penale che lo vede quale accusato (e detenuto) e, a suo dire, noti solo a partecipanti all'inchiesta (AI 1);

 

-        dall'incarto MP emerge che in data 29 luglio 2003, il magistrato ha interpellato gli organi di stampa prospettando audizione degli estensori degli articoli segnalati dalla denuncia ed invitando gli stessi ad esprimersi ex art. 27bis CP (AI da 2 a 6 e AI 9);

 

-        con scritto 1 settembre 2003, il magistrato inquirente segnalava tale situazione alla difesa e concludeva affermando difficoltà ad istruire un'inchiesta come desiderato dal denunciante (AI 10); il giorno successivo sospendeva (apparentemente senza intimazione formale) il procedimento "poiché ignoto l'autore ed in attesa di nuovi sviluppi" (AI 11);

 

-        a partire dal 5 settembre 2003, la difesa ha indirizzato al Ministero pubblico una serie di lettere e solleciti (nonché segnalazioni di ulteriori articoli) volti al proseguimento dell'inchiesta, pur senza indicare, o richiederne formalmente l'assunzione, specifiche prove (AI da 12 a 15); nessuna risposta emerge dagli atti dell'incarto MP;

 

-        il 13 aprile 2003, quindi contestualmente all'inoltro del reclamo di cui ci si occupa, alla regione Ticino è stato indirizzato un nuovo scritto (analogo a quello di cui all'AI 3) in relazione ad ulteriori articoli apparsi sul quotidiano il 15.11.2003, rispettivamente il 13.01.2003 (AI 16); in data 21 aprile 2004, il magistrato inquirente ha indirizzato al denunciante uno scritto (per lettera raccomandata) nel quale si comunica che non sono stati rilevati "indizi concreti per i reati che ci interessano" e che al procedimento "non si darà ulteriore seguito, riservata naturalmente la riattivazione a fronte di nuovi e specifici elementi di valutazione" (AI 19);

 

-        alla luce di quanto sopra, occorre constatare che contestualmente alla presentazione del reclamo il procedimento è stato oggetto di ulteriori atti (AI 16 e 19) e fors'anche concluso (non è compito di questo giudice determinare in questa sede se lo scritto 21 aprile 2004 debba essere considerato quale formale decisione di non luogo a procedere, quale preannuncio di tale decisione o quale invito ad indicare con più precisione indizi di reato e mezzi di prove da assumere) col che il reclamo diviene di fatto privo d'oggetto;

 

-        il reclamo, divenuto privo d'oggetto, può (e deve) essere stralciato dai ruoli;

 

-        in merito a tasse, spese e ripetibili va considerato che la nota relativa alla sospensione (AI 11) non è stata notificata al denunciante, che ha preso posizione sullo scritto 1 settembre 2003 (peraltro di contenuto dubitativo e non affermativo), il quale non ha neppure ricevuto risposte ai suoi successivi scritti e solleciti e può essere ritenuto in buona fede circa il fatto che il procedimento non si fosse fermato; la mancata risposta alla richiesta di ragguagli del 15 marzo 2004 giustifica (come non abusivo né lesivo del principio della buona fede procedurale) il reclamo oggetto di stralcio per atti contestuali e successivi;

 

 

 

P.Q.M.

 

 

viste le norme applicabili, ed in particolare l'art. 280 CPP

 

 

decide

 

 

1.

Il reclamo 13 aprile 2004 è stralciato dai ruoli in quanto divenuto privo d'oggetto.

 

 

2.

La tassa di giustizia, fissata in FRS 150.-, e le spese (FRS 50.-) sono a carico dello Stato che rifonderà al reclamante FRS 300.- a titolo di ripetibili.

 

 

 

 

3.

Intimazione a:

 

 

 

 

 

 

                                                                                 giudice Edy Meli