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Incarto n. |
Lugano |
In nome |
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Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto |
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__________ |
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sedente per statuire sull’istanza di libertà provvisoria presentata il 9/14 ottobre 2003 da |
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__________, attualmente presso il PCT La Stampa, Lugano-Cadro rappr. di fiducia dall’avv. __________; |
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e qui trasmessa il 14 ottobre 2003 con preavviso negativo dal
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Procuratore pubblico __________ |
visto, per quanto necessario, l’INC. MP 2003.__________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
__________ è stato arrestato I'8 luglio 2003 con contestuale promozione dell'accusa per titolo di riciclaggio di denaro e, eventualmente, infrazione aggravata sub. semplice alla LFStup “per aver occultato almeno Euro 337'800 (in banconote di piccolo taglio, complessivi 20 “pani”) nella carrozzeria del veicolo da lui condotto ed avere così varcato il confine svizzero; denaro verosimilmente provento di traffico di stupefacenti, ritenute le rilevanti tracce di cocaina rinvenute sia sulle banconote sia nel veicolo” (doc. _ inc. GIAR __________).
L'arresto è stato confermato da questo giudice il giorno successivo, per necessità istruttorie e pericolo di fuga (doc. _ inc. GIAR __________).
Con istanza 9 ottobre 2003 __________ chiede di essere immediatamente posto in libertà provvisoria. Preliminarmente la difesa rileva che in occasione dell'arresto vi sarebbe stata una violazione delle garanzie costituzionali a favore dell'accusato: innanzitutto nel corso del verbale di polizia 8 luglio 2003 egli sarebbe stato informato unicamente del fatto che il suo arresto avveniva per titolo di riciclaggio di denaro sub. d’infrazione aggravata sub. semplice alla LStup, senza alcuna indicazione sulle ipotesi relative ai singoli elementi costitutivi di tali reati; in secondo luogo, non vi sarebbe agli atti alcun ordine di arresto sottoscritto dal Procuratore pubblico. La difesa contesta l'esistenza di gravi e concreti indizi di colpevolezza a carico dell'istante: unico indizio sarebbe la presenza di tracce di cocaina sulle banconote rinvenute nell'autovettura dell'accusato, circostanza questa affatto sufficiente per giustificare il mantenimento della carcerazione preventiva, essendo notorio che assai frequentemente le banconote recano tracce di cocaina, come risulta dall'allegato articolo apparso sul numero di Panorama del 14.8.2003. La difesa censura pure la mancanza di celerità nella conduzione dell'inchiesta: dal giorno dell'arresto l'accusato sarebbe stato sentito soltanto in due occasioni dal Ministero pubblico, il 30 luglio 2003 dalla segretaria giudiziaria ed il 17 settembre 2003 dal Procuratore pubblico, ed inoltre, per quanto a conoscenza della difesa, non sarebbero stati esperiti altri interrogatori o acquisiti altri mezzi di prova.
C.
Con preavviso 13 ottobre 2003 il Procuratore pubblico si è opposto alla scarcerazione di __________, evidenziando l'esistenza di seri e concreti indizi di colpevolezza, nonché di bisogni istruttori, pericolo di collusione ed inquinamento delle prove e pericolo di fuga.
Relativamente alle asserite violazioni delle garanzie costituzionali a favore dell'accusato, il magistrato inquirente osserva innanzitutto che l’accusato fin dall’inizio è stato interrogato in presenza di un interprete, circostanza questa che lo stesso non ha mai contestato, e che in tale occasione, le contestazioni ad __________ sono state precise e indirizzate a stabilire l’origine del denaro rinvenuto occultato nella vettura e delle tracce di cocaina. Del resto, l'accusato non ha comunque interposto ricorso alla Camera dei ricorsi penali contro la promozione dell’accusa, per cui la censura sarebbe comunque tardiva. In secondo luogo, sull'assenza di un ordine di arresto scritto, il Procuratore pubblico osserva che l'arresto, ordinato l’8 luglio 2003, è stato confermato dal GIAR il giorno successivo e contro la conferma non è stato interposto alcun ricorso alla Camera dei ricorsi penali. Anche tale censura sarebbe quindi tardiva.
D.
Con osservazioni 15 ottobre 2003, la difesa, dopo aver sollevato a titolo cautelativo la tardività del preavviso negativo, ribadisce sostanzialmente il contenuto dell'istanza.
Delle ulteriori argomentazioni si dirà, per quanto necessario, nei considerandi che seguono.
Considerato
in diritto:
1.
La legittimazione di __________, accusato e detenuto, all'inoltro della presente istanza è pacifica.
La censura di tardività del preavviso negativo sollevata a titolo cautelativo dalla difesa deve essere respinta. Il Procuratore pubblico ha ricevuto l'istanza di libertà provvisoria giovedì 9 ottobre 2003, quindi il termine di tre giorni di cui all'art. 108 cpv. 1 CPP per la trasmissione degli atti e del preavviso negativo a questo giudice veniva a scadere lunedì 13 ottobre 2003, essendo il 12 ottobre giorno festivo. Dagli atti risulta che il preavviso negativo datato 13 ottobre 2003 è stato spedito lo stesso giorno.
Ai sensi dell'art. 98 cpv. 1 CPP l'arresto deve avvenire in forza di un ordine scritto, tale forma è rispettata quando l'ordine (notifica) di arresto è inserito nel verbale di interrogatorio dell'accusato da parte del Procuratore pubblico. L'art. 99 CPP, relativo ai casi di flagranza o quasi flagranza, permette invece l'arresto da parte della polizia indipendentemente dall'esistenza di un ordine scritto da parte del Procuratore pubblico, in altre parole l'emissione preventiva dell'ordine di arresto non è necessaria. In tali casi è infatti la flagranza/quasi flagranza - e non l'ordine del magistrato - che giustifica l'arresto, i cui motivi dovranno comunque essere comunicati all'interessato tramite notifica d'arresto fattagli dal PP e dal GIAR (cfr. M. Rusca / E. Salmina / C. Verda, Commento del codice di procedura penale ticinese, Lugano 1997, ad art. 98 n. 1).
Se è ben vero che in concreto non vi è un ordine di arresto scritto ai sensi dell'art. 98 CPP e che la richiesta di conferma al GIAR non supplisce a tale carenza, è altrettanto vero che nel caso specifico trova applicazione l'art. 99 CPP e non l'art. 98 CPP. In particolare, nella fattispecie in esame ci si trova infatti confrontati con un caso di quasi flagranza - data quando il sospetto non è colto sul fatto ma poco dopo, allorché sussistono indizi evidenti di reato (cfr. M. Rusca / E. Salmina / C. Verda, op. cit. ad art. 99 cpv. 3, n. 8) - ai sensi dell'art. 99 cpv. 3 CPP, ritenuto che gli agenti non appena rinvenute marcate tracce di cocaina all'interno dell'autovettura, nella quale poco prima erano stati rinvenuti i "pani" contenenti un'ingente somma di denaro, hanno proceduto al fermo di __________ per titolo di riciclaggio, subordinatamente infrazione aggravata sub semplice alla LFStup.
La censura deve quindi essere respinta.
Anche la censura secondo cui l'accusato non sarebbe stato immediatamente informato, in una lingua a lui comprensibile, delle precise imputazioni a suo carico e dei fatti addebitatigli, ciò in violazione degli art. 31 cpv. 2 e 32 cpv. 2 Cost., nonché della CEDU, deve essere respinta. A prescindere dal fatto che il diritto dell'accusato di conoscere le ragioni che hanno determinato il suo arresto (art. 5 cpv. 2 CEDU), non deve essere adempiuta già al momento dell'arresto, ma può esserlo anche successivamente con l'interrogatorio davanti al Procuratore pubblico o al GIAR, giova osservare che nel caso in esame l'accusato sin dall'inizio è sempre stato sentito con l'ausilio di un interprete, e che già nel corso del verbale 8 luglio 2003 le contestazioni sono state precise ed indirizzate a stabilire l'origine del denaro e delle marcate tracce di cocaina rinvenuti nella sua autovettura. Le ragioni dell'arresto sono indicate nella promozione dell'accusa del 9 luglio 2003, nonché comunicate all'accusato in sede di conferma dell'arresto.
2.
I principi che reggono la materia, pur se noti alle parti, vengono qui riproposti:
"L'art. 95 CPP - corrispondente all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 - dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e proroga del carcere preventivo a' sensi dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali - per quanto qui concerne - i bisogni dell’istruzione, con particolare riguardo al pericolo di collusione che, - sia detto qui a futura memoria - può continuare ad esistere sino al pubblico dibattimento (sentenza della I Corte di diritto pubblico del Tribunale federale del 23 marzo 2000 in re S.B., consid. 4a). Si aggiunge, sempre con riferimento al caso in esame, che l’elenco dei motivi di interesse pubblico nell’art. 95 cpv. 2 CPP non è esaustivo (Messaggio aggiuntivo del 20 marzo 1991 concernente la revisione del CPP, ad art. 27, pag. 32, nota 3), tra altri possibili, essendovi quello della tutela dell’ordine pubblico (REP 1998 n. 105).
L'eccezione della cautelare privazione della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale (di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 cons. 3), in corrispondenza ed a superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi penali - nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381).
I menzionati presupposti vanno approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss).
Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (REP 1980 pag. 128)."
(per tutte: sentenza GIAR 21.12.2001 in re G., inc. 520.2001.5)
3.
Sufficienti presupposti di legge, come anche esplicati dalla prassi e dalla giurisprudenza, sono presenti nella situazione personale e processuale di __________ a legittimare e giustificare il perdurare della cautelare privazione della sua libertà, perlomeno fino a miglior definizione dell'assetto probatorio.
3.1
Con sufficiente verosimiglianza a questo stadio del procedimento ed in questa sede, si può concludere per l'esistenza di seri e concreti indizi di colpevolezza - contestati dalla difesa - a carico di __________.
__________ è stato arrestato nottetempo alla frontiera in entrata dall'Italia. Nella sua autovettura sono stati trovati dapprima 13 “pani” di banconote di piccolo taglio sigillate in involucri di plastica, per complessivi Euro 200'000.-- circa (rapporto di segnalazione Polizia cantonale 8 luglio 2003, p. 1). Nel suo primo interrogatorio __________ ha dato una prima versione sull'origine del denaro: si sarebbe trattato di una cifra leggermente superiore ai 200'000 Euro, appartenente alla sua famiglia e necessaria per comprare dei forni per la cottura del pane, acquisto poi non concluso che sarebbe stato alla base del suo viaggio in Italia, segnatamente nel Veronese. Successivamente la polizia ha rinvenuto altri 7 "pani", per complessivi 20 "pani", il tutto per una somma complessiva di Euro 382'990 in banconote di piccolo taglio. Le analisi condotte hanno permesso di rinvenire non soltanto tracce di cocaina sulle banconote - elemento che singolarmente, così come sostenuto dalla difesa, non è determinante - , ma anche tracce di cocaina e THC nei vani della vettura, in cui erano occultati i “pani” di denaro (che, in quanto sigillati, non potevano dare origine a contaminazione) e sotto le unghie di __________ (cfr. perizia universitaria 18 luglio 2003, separatore 7, AI _).
In siffatte circostanze vi sono quindi indizi sufficientemente concreti per ritenere che __________ sia stato intercettato dalla polizia durante il viaggio di ritorno in Olanda col denaro ricavato dalla vendita di sostanze stupefacenti, denaro, come detto, imballato ermeticamente e nascosto in vani della carrozzeria con forti tracce di cocaina e che verosimilmente sono serviti per nascondervi la cocaina nel viaggio di andata in Italia.
A ciò si aggiunge che l'accusato - il quale ha sin dall'inizio mantenuto un atteggiamento affatto collaborativo, trincerandosi in "non so", "non ricordo" - è stato trovato in possesso di un cellulare che, come evidenziato dal magistrato inquirente nel preavviso negativo, è verosimilmente "di servizio", vale a dire in uso all'accusato quale componente di un'organizzazione dedita al traffico di stupefacenti. L'apparecchio contiene infatti una serie di utenze e di nominativi registrati in memoria, nonché di collegamenti in entrata ed in uscita, sui quali __________ non è stato in grado di fornire alcuna indicazione atta ad individuare i titolari di tali utenze. Inoltre, pur dichiarando che il cellulare sarebbe il suo "personale", sempre in suo possesso, __________ non ne conosce il numero e neppure si trovano memorizzati i nomi di parenti, amici, datore di lavoro ecc. (cfr. verbali PP 17 e 30.9.2003, separatore 3 AI _). Ciò che ha determinato indagini volte ad individuare le utenze "sconosciute", tramite rogatorie in Italia, Francia, Germania, Lussemburgo, Belgio, Olanda, Spagna e Marocco, rispettivamente ad accertare gli spostamenti di __________, segnatamente il suo viaggio nel Veronese. Basti qui sottolineare che i riscontri sino ad ora pervenuti hanno - tra l'altro - permesso di accertare che __________ mente, ritenuto che dalla risposta ad una delle suddette rogatorie è risultato che lo stesso non si è mai recato nel Veronese, come invece da lui dichiarato, e che era in contatto con persone inchiestate in Italia per traffico internazionale di stupefacenti.
In conclusione, vi sono ampi riscontri quanto alla presenza di seri e concreti indizi di colpevolezza in relazione ai reati indicati nella promozione dell'accusa, indizi che dovranno evidentemente essere approfonditi, al fine di definire l'esatto ruolo dell'accusato nei fatti addebitategli.
3.2
Quanto alle necessità istruttorie atte a giustificare la misura cautelare di privazione della libertà, non è inutile ricordare i seguenti principi:
"
- In relazione ai bisogni istruttori, atti a giustificare la misura restrittiva della libertà personale, occorre ricordare che questi non s'identificano semplicemente con gli atti istruttori in quanto tali, o con gli accertamenti (ancora) da effettuare, bensì con il pericolo di collusione o d'inquinamento delle prove che (eventualmente) espone a rischio la corretta raccolta (o conservazione) di tali atti (G. Piquerez, Procédure pénale suisse, ZH 2000, nos. 2344 ss.; N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, nos. 697 ss.; RDAT 1988 no. 24). In quest'ottica il fatto che l'inchiesta sia tuttora in corso non è, di per sé, decisivo, in quanto "Die Tatsache allein, dass noch nicht alle Beweise erhoben bzw. die Mitverdächtigen dingfest gemacht werden konnten oder dass der Angeschuldigte die Aussage verweigert, genügt nicht" (N. Schmid, op. cit., no. 701a). Occorre che l'indagato, se posto in libertà, possa pregiudicarne (o comprometterne) il corretto svolgimento e, conseguentemente, l'esito.
- E', inoltre, necessario che questa possibilità di pregiudicare la raccolta di elementi di prova si fondi su elementi concreti: "Jedoch genügt nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtes die theoretische Möglichhkeit, dass der Angeschuldigte in Freheit kolludieren könnte, nicht, um die Fortsetzung der Haft oder die Nichtgewährung von Urlauben unter diesem Titel zu rechtfertigen. Es mussen vielmehr konktrete Indizien für eine solche Gefahr sprechen." (DTF 117 Ia 257, cons. 4 c.).
- Gli elementi di concretezza del pericolo vanno individuati, di volta in volta, quantomeno nella specifica prova da assumere e nel rapporto (oggettivo e soggettivo) dell'accusato con il mezzo di prova. Ad esempio, trattandosi di audizione testimoniale, il pericolo di collusione non può essere invocato in modo astratto a giustificazione del mantenimento della misura cautelare, occorre che un'influenza (dell'accusato nei confronti del teste) sia possibile, rispettivamente che vi sia una possibile convergenza d'interessi (tra i due) in relazione al contenuto della deposizione (SJ 1990 p. 438; DTF 117 Ia 257; ZR 72 no. 77 p.19). Il semplice atteggiamento di diniego dell’accusato, in sé, non costituisce indice in tal senso (DTF 90 IV 66; Hauser/Schweri, Schweizerisches Strafprozessrecht, BS 1999, § 68 no 13)."
(GIAR 23 settembre 2002 in re Y.)
Va da sé che i criteri sopra esposti richiedono applicazione più restrittiva allorquando l'inchiesta (e la detenzione) é in corso da un certo tempo.
A sostegno del mantenimento del carcere preventivo il Procuratore pubblico invoca l'esistenza di bisogni dell'istruzione, nonché del pericolo di collusione ed inquinamento delle prove con gli altri membri dell'organizzazione.
Va innanzitutto evidenziato che l'accusato interrogato dalla polizia al momento del fermo, così come in sede di conferma dell'arresto, ha tenuto un atteggiamento negatorio, contraddistinto da reticenza e contraddizioni. Atteggiamento che è stato mantenuto anche nel corso dei successivi verbali, trincerandosi con "non so", "non ricordo" (cfr. verbali POL 9, 7, 15, 23.7.2003, 14 e 25.8.2003, 4, 15, 22 e 23.9.2003 e 7.10.2003 e PP 30.7.2003, 17.9.2003, 30.9.2003 e 9.10.2003) e che ha reso difficoltosa la conduzione dell'inchiesta, rendendo necessari l'esperimento di più atti istruttori, segnatamente rogatorie internazionali.
Come evidenziato dal Procuratore pubblico, i riscontri alle diverse rogatorie stanno ora giungendo dall'estero e dovranno essere contestati a __________. Quanto sinora ricevuto, con particolare riferimento alle utenze memorizzate sul cellulare dell'accusato ha permesso di accertare che lo stesso agiva in collaborazione con altre persone facenti capo alla stessa rete (i titolari delle utenze memorizzate, quali __________ e __________, i "marocchini" che l'hanno preso in consegna all'uscita autostradale, ed i destinatari del denaro in Olanda, quali __________), alcune delle quali risultano essere inchiestate in Italia i relazione all'appartenenza ad un'organizzazione al traffico internazionale di stupefacenti ed i cui ruoli all'interno di tale organizzazione devono ancora essere chiariti, nonché che l'accusato mente con riferimento al suo viaggio nel Veronese (cfr. in proposito quanto rilevato al consid. 3.1 sul viaggio a Verona). Va inoltre rilevato che __________ aveva inizialmente dichiarato di essersi recato in Italia per acquistare dei forni presso la __________ Forni srl, successivamente tale versione è stata apparentemente superata da quella dell'evasione fiscale, a sostegno della quale il 15 ottobre 2003 è stato sentito __________, estensore della procura versata agli atti dalla difesa con scritto del 23 settembre 2003 ed anch'egli verosimilmente in contatto con personaggi legati al traffico internazionale di stupefacenti. Orbene, il Procuratore pubblico al termine dell'interrogatorio ha ordinato il suo arresto in relazione all'allestimento e all'uso di tale procura per titolo di truffa, falsità in documenti e favoreggiamento, arresto confermato da questo giudice il giorno successivo.
In siffatte circostanze, - ricordato che, se è pur vero che il carcere preventivo non può (e non deve) essere utilizzato per ottenere confessioni è altrettanto vero che un accusato che non collabora (come suo diritto) può dover in qualche modo sopportare le eventuali conseguenze che questa sua scelta potrebbe avere sull'evoluzione ed i tempi dell'istruttoria (cfr. SJ 1998 p. 247) - i suddetti atti istruttori costituiscono passi d'inchiesta che esigono il mantenimento del carcere preventivo di __________: la sua posizione sostanzialmente negatoria rende infatti palese il rischio di collusione e di inquinamento delle prove con le altre persone facenti parte dell'organizzazione ancora a piede libero ed alcune ancora da identificare. Ciò a salvaguardia di una corretta ricerca della verità, anche a vantaggio dello stesso accusato. Il fatto che tali atti istruttori non siano ancora stati effettuati, non può essere ritenuto lesivo del principio di proporzionalità, tenuto anche conto dell'atteggiamento negatorio dell'accusato, dell'ampiezza dell'inchiesta e del fatto che le risposte alle rogatorie in parte sono appena giunte dall'estero ed in parte devono ancora pervenire al magistrato inquirente.
Da ultimo va evidenziato che al Procuratore pubblico non può essere rimproverata una mancanza di celerità nella trattazione dell'inchiesta - resa peraltro difficoltosa dal comportamento affatto collaborativo dell'accusato - ritenuto che quest'ultimo, come rilevato sopra, è stato più volte sentito sia dalla polizia che dallo stesso magistrato inquirente.
3.3
I criteri determinanti per stabilire se esista pericolo di fuga sono il carattere del prevenuto, il suo domicilio, la sua professione, la sua situazione familiare ed i suoi legami con lo Stato in cui egli è inquisito (SJ 103/1981, 135; sentenza 31 marzo 1992 in re S. C. del Tribunale federale, sentenza 20 ottobre 1994 in re M.A., CRP 314/94) e l'apprezzamento di tutte tali circostanze, per invocare appunto un rischio di fuga, deve lasciar presumere che le conseguenze di una fuga appaiono all'accusato come un male minore rispetto a quello derivante per lui dall'ulteriore carcerazione, con maggior forza quanto più i reati imputati comportino pene edittali od eventualità di pena concreta importante (in questo senso M. Luvini, in Rep. 1989, p. 292 e ss. e riferimenti ivi indicati; sentenza 14 novembre 1994 in re S.V., CRP 341/94)
L'imputato è cittadino straniero, titolare di un passaporto olandese e di uno marocchino, senza alcun legame con la Svizzera. L'istante non ha alcun interesse a rimanere a disposizione delle autorità svizzere (come del resto suffragato dal suo atteggiamento negatorio e reticente in sede di istruttoria), nella prospettiva, in caso di condanna, di una pesante sanzione penale, ritenuta la gravità degli addebiti mossigli. La tentazione di riparare all'estero per sottrarsi al procedimento è quindi sorretta da sufficiente verosimiglianza ed il rischio di fuga appare probabile in modo concreto.
3.4
Ritenuto che presentemente primeggiano le esigenze istruttorie, il pericolo di inquinamento e collusione delle prove e quello di fuga, può qui restare indeciso il pericolo di recidiva, che potrà essere approfondito in seguito, quando sarà meglio chiarito il quadro delle responsabilità dell'accusato istante.
4.
Il carcere preventivo sofferto ed ipotizzabile, è rispettoso del principio di proporzionalità, con riferimento alla presumibile pena.
Resta sottinteso l'obbligo per il magistrato inquirente di trattare con priorità i casi in cui l'accusato è in detenzione (art. 102 cpv. 1 e 176 cpv. 3 CPP).
Il presente giudizio, in tema di libertà personale, è esente da spese e tassa di giustizia.
P.Q.M.
richiamati gli articoli 19 cifra 1 e 2, 19a LFStup, 95 ss. 102, 103, 279 ss, 284 CPP,
decide:
1. L’istanza è respinta.
2. Non si percepiscono né tassa né spese giudiziarie.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei ricorsi penali entro dieci giorni dall’intimazione.
4. Intimazione:
- avv. __________, per sé e per l’accusato;
- Procuratore pubblico __________ (con copia delle osservazioni 15.10.2003 della difesa e con l’incarto 2003.__________ di ritorno).
giudice __________