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Incarto n. |
28 luglio 2004 |
In nome |
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__________ |
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sedente per statuire sul reclamo presentato il 12/13 luglio 2004 da |
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__________, attualmente detenuto c/o PCT La Stampa (patrocinato dagli avvocati __________ e __________,); |
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contro |
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la decisione 30 giugno 2004 emanata dal Procuratore pubblico __________ in materia di prove; |
viste le osservazioni del Procuratore pubblico 20 luglio 2004 e della parte civile 23 luglio 2004, entrambi concludenti per la reiezione del gravame;
visti, per quanto necessario, gli atti di cui all'inc. MP 2003.4808;
considerato in fatto ed in diritto che
- per quanto concerne i fatti alla base del procedimento penale si può far capo a quanto detto in precedente decisione (sentenza 10 febbraio 2004, GIAR 458.2003.5), e meglio :
"A.
__________ è stato arrestato a Losanna il 16 luglio 2003 sulla base dell'ordine di arresto di portata nazionale ed internazionale del 6 giugno 2003 e trasferito il 18 luglio 2003 in Ticino, con conferma dell'arresto da parte di questo giudice il giorno successivo (cfr. doc. 9 inc. GIAR 458.2003.1) e contestuale promozione dell'accusa nei suoi confronti per titolo di infrazione aggravata e contravvenzione alla LFStup, riciclaggio di denaro, falsità in certificati, sequestro di persona e rapimento semplice subordinatamente aggravato, estorsione, nonché subordinatamente coazione (inc. MP 2003.4808 e 4299).
Successivamente, nell'ambito del procedimento di cui all'inc. MP 2003.4808, in data 10 novembre 2003, l'accusa è stata estesa, a seguito della querela 29 agosto 2003 sporta da __________, ai reati di lesioni semplici, vie di fatto, aggressione, ingiuria e minaccia.
In sostanza e riassuntivamente __________ è accusato di avere acquistato, rivenduto a terzi ingenti quantità di canapa (inc. MP 2003.4299), nonché di avere partecipato, con altre persone, al "prelevamento" di __________ dal ristorante/hotel __________ di Lugano, contribuendo a trattenerlo, spostarlo (contro la volontà di __________) in diverse località del Cantone e della Svizzera, nel periodo fra il 16 ed il 18 giugno 2003, in quanto __________ era "sospettato" di aver sottratto un importante quantitativo di marijuana (ca kg. 170) che __________ ed altri avevano in precedenza depositato presso il suddetto ristorante/hotel, verosimilmente in vista di consegnarlo agli acquirenti (inc. MP 2003.4299).
B.
Il 12 novembre 2003 il Procuratore pubblico ha depositato gli atti.
Il 16 dicembre 2003 __________ ha inoltrato un complemento d'inchiesta, volto ad ottenere l'assunzione di diverse prove. Con decisione 29 dicembre 2003 il magistrato inquirente ha accolto soltanto alcune domande. Ha fatto seguito il reclamo in esame, con il quale viene chiesta l'acquisizione di tutti i mezzi di prova, ad eccezione del sopralluogo, della ricostruzione e dell'audizione di __________, oggetto dell'istanza 16 dicembre 2003 e respinti dal Procuratore pubblico.
Nelle rispettive osservazioni il magistrato inquirente e la parte civile hanno postulato la reiezione del gravame, la parte civile, con argomentazioni di cui si terrà conto, per quanto necessario, nel seguito.
C.
In data 29 gennaio 2004 il patrocinatore di __________ ha trasmesso al Procuratore pubblico documentazione relativa allo stato di salute del suo cliente.
Con scritto 6 febbraio 2004 ha comunicato a questo giudice di aver ricevuto ulteriore documentazione relativa alle condizioni di __________ e di aver richiesto, per il tramite del dr. __________, un nuovo certificato da parte dell'interessato ospedale psichiatrico serbo sull'interrogabilità e sulla capacità processuale di __________.
In data 9 febbraio 2004 il Procuratore pubblico ha trasmesso a questo giudice lo scritto di pari data del dr. __________, contenente il riassunto del rapporto medico 6.2.2004 allestito dal medico serbo di __________ (allegato), dal quale risulta che quest'ultimo è capace di intendere e di volere ed è interrogabile.";
- in conclusione della predetta sentenza, questo giudice accoglieva la richiesta di provvedere all'audizione singola e/o a confronto di __________, ritenuto che:
"
Nel caso specifico, il magistrato inquirente, come detto, ha sostanzialmente negato il confronto in questione in ragione dell'assenza all'estero di __________ anche a causa di problemi di salute, rispettivamente dell'inutilità di tale atto istruttorio, in quanto entrambi hanno già più volte fornito la propria versione dei fatti, quindi verosimilmente si riconfermerebbero nelle rispettive dichiarazioni, nonché tenuto conto delle numerose deposizioni delle altre persone coinvolte, peraltro già sentite prima del 3 novembre 2003 (unico confronto successivo a tale data e precedente la decisione impugnata è stato quello tra il reclamante e __________). Per contro, il magistrato inquirente con la decisione impugnata non ha motivato in alcun modo la "perdita" di rilevanza di tale prova - che lui stesso aveva indicato come da assumere, da ultimo poco prima di procedere al deposito degli atti - seppure nell'incarto non vi fosse documentazione atta a comprovare l'impossibilità da un punto di vista medico di __________ di sottoporsi al richiesto verbale di confronto. Né, del resto, la pretesa inutilità di tale prova emerge dall'incarto, ritenuto che per le ipotesi di reato di sequestro/rapimento di persona le dichiarazioni di __________, asserita vittima, sono indubbiamente rilevanti. Il fatto che __________ si trovi attualmente all'estero e che al momento attuale un suo rientro in Svizzera non sia previsto né prevedibile non ostano all'assunzione dell'atto istruttorio richiesto. Tutto ciò premesso e considerato che dallo scritto 9 febbraio 2004 del dr. __________ emerge che __________ ha la capacità di intendere e di volere ed è interrogabile, non sussistono motivi per giustificare il diniego di tale complemento istruttorio. E' ben vero che i confronti, come detto, sono, di regola, da esperirsi in sede dibattimentale e che per costante dottrina e giurisprudenza l’eventuale utilità o opportunità della prova proposta nell’ottica del giudice del merito è elemento a favore della sua assunzione già nella fase predibattimentale unicamente qualora l’amministrazione di tale prova in sede dibattimentale sia impossibile, o vi sia concreto rischio che lo diventi (sentenza 13.2.2003, GIAR 428.1997.2 e sentenza 6.10.2003, GIAR 120.2003.5). Tuttavia nel caso specifico, pur non essendovi l'impossibilità certa di non poter procedere al confronto in sede dibattimentale, è altrettanto vero che dallo scritto 9 febbraio 2004 del dr. ___________ risulta che le condizioni psichiche di __________ sono recentemente peggiorate "per cui è stato pianificato un eventuale ammissione all'ospedale diurno del reparto di psichiatria" e che pertanto esiste il rischio concreto di un ulteriore peggioramento, con conseguente impossibilità di procedere al confronto in sede dibattimentale".
(decisione 10 febbraio 2004, inc. GIAR 2003.45805);
- il magistrato inquirente fissava di conseguenza le date (aprile 2004) per l'esperimento dell'atto istruttorio (AI 207);
- in seguito lo stato di salute di __________ è peggiorato e non è stato possibile procedere alla sua audizione: dai certificati medici allestiti nel corso del mese di aprile 2004, è infatti risultato che __________ soffre di "una grave sindrome post-traumatica da stress" tale da rendere impossibile (anche alla CPC ed alla presenza di un medico) un suo interrogatorio in confronto, rispettivamente da solo (in presenza dei legali) e ciò "verosimilmente per diverse settimane" (cfr. certificati medici 14 aprile 2004, 15 aprile 2004, 22 aprile 2004 e 27 aprile 2004, AI 232, 236, 241 e 247);
- con scritto del 28 aprile 2004 il magistrato inquirente ha chiesto alla difesa di __________ se intendesse aspettare tale termine, rinunciare eventualmente a tale prova o riservarsi il diritto di richiederla in sede dibattimentale (AI 248);
- il 6 maggio 2004 la difesa di __________ ha informato il Procuratore pubblico di non rinunciare all'interrogatorio isolato e/o a confronto con __________, richiedendo nel contempo la verifica delle asserite condizioni di salute di __________ da parte di uno specialista scelto dal magistrato inquirente (AI 251);
- con decreto 12 maggio 2004, accogliendo la suddetta richiesta, il Procuratore pubblico ha proceduto alla nomina di un perito, al fine di stabilire lo stato psichiatrico di __________, la sua interrogabilità ed in caso di risposta negativa se tale impossibilità sia da definirsi definitiva, oppure se, qualora delimitata nel tempo, fino a quando lo stesso non potrà essere interrogato e se si con quali modalità (isolato o a confronto, presenza di un medico, presenza dei patrocinatori delle parti) (AI 252);
- il perito nominato ha allestito il rapporto peritale 21/25 maggio 2004, concludente che "(…) Visto il decorso sfavorevole si esclude che nei prossimi 6 mesi (tempo minimo ritenuto indispensabile per un miglioramento consistente nel quadro depressivo grave attuale) possa essere effettuato un verbale di interrogatorio del periziando sui fatti oggetto del procedimento. Tenendo conto del decorso della patologia da lui presentata dopo 11 mesi dal trauma è anche possibile che tale inidoneità a essere verbalizzato possa essere definitiva (…)" (AI 257);
- allo scritto 25 maggio 2004, con il quale il Procuratore pubblico ha chiesto alle parti se intendevano richiedere un delucidazione orale, assegnando loro un termine scadente il 28 maggio 2004, il difensore di parte civile con lettera 27 maggio 2004 ha comunicato di rinunciarvi, mentre la difesa di __________, dopo una proroga concessa sino all'11 giugno 2004 ed il sollecito del 14 giugno 2004, soltanto in data 18 giugno 2004 ha risposto che "(…) A tempo debito verrà ripresentata richiesta di sottoposizione della persona di __________ ad esame da parte d'esperto scelto dalla difesa __________ (…)" (AI 258, 259, 260, 261, 264 e 268);
- con decisione 30 giugno 2004 il Procuratore pubblico, alla luce dell'attuale stato personale e di salute di __________, ha rifiutato la richiesta di interrogatorio singolo e/o a confronto di quest'ultimo, in quanto attualmente impossibile per almeno sei mesi se non definitivamente, rilevando nel contempo che attendere il decorso del termine di sei mesi o il "A tempo debito" della difesa sarebbe contrario al principio di proporzionalità e che comunque la prova in questione potrà, a dipendenza del decorso medico di __________, essere esperita al momento del pubblico dibattimento (AI 271);
- avverso la suddetta decisione è tempestivamente insorto __________, postulandone l'annullamento, in quanto il rifiuto del Procuratore pubblico di procedere all'atto istruttorio in questione sarebbe lesivo dei diritti dell'accusato e contrario a quanto statuito dal GIAR nella sentenza 10 febbraio 2004 (inc. GIAR 458.2003.5): "i motivi di diniego dell'assunzione della controversa prova invocati dal Procuratore pubblico e che hanno condotto alla pronuncia 10.02.2004 del GIAR, contrariamente a quanto l'accusa vorrebbe far credere, non differiscono da quelli attuali. Infatti in quella sede trattavasi di impedimenti di natura medica che ostacolavano l'assunzione della prova entro un periodo determinato o determinabile", così come il perito giudiziario nel referto 21/25 maggio 2004 ha ritenuto un impedimento oggi all'assunzione della prova non escludendo però che "tale stato (temporaneo)" possa risultare cessato verso la fine del novembre 2004, ossia trascorso il periodo di tempo giudicato indispensabile per consentire un miglioramento consistente delle sue condizioni di salute di __________, di conseguenza nulla osterebbe all'assunzione della prova in sede predibattimentale, non essendovi oggettiva impossibilità di eseguirla;
- con decisione 14 luglio 2004 questo ufficio ha prorogato la detenzione preventiva cui è astretto il reclamante fino al 18 settembre 2004 (inc. GIAR 458.2003.8);
- il reclamo tempestivo e presentato da persona legittimata (accusato, nonché destinatario della decisione impugnata), è ricevibile in ordine;
- i criteri che presiedono l'assunzione di prove (in sede di deposito atti come in sede di istruttoria sono noti alle parti e già indicati nella sentenza 10 febbraio 2004 (consid. 2) a cui si rinvia (DTF 123 I 31);
- in concreto, contrariamente a quanto sostenuto dal reclamante, le informazioni concernenti lo stato di salute di __________, al momento dell'emanazione della decisione 10 febbraio 2004 erano differenti - lo stesso era infatti stato ritenuto interrogabile e capace di intendere e di volere, evidenziando pure la possibilità di un peggioramento (cfr. AI 186) - da quelle ora risultanti dagli atti (cfr. certificati medici 14 aprile 2004, 15 aprile 2004, 22 aprile 2004 e 27 aprile 2004 e perizia 21 maggio 2004 della dott.ssa __________, AI 232, 236, 241, 247 e 257);
- __________ non ha né ricusato il perito, né chiesto che fosse assistito da uno di parte ai sensi degli art. 142 cpv. 4 e 144 CPP e neppure ha postulato una delucidazione orale ex art. 148 CPP entro il termine assegnatogli dal magistrato inquirente;
- come evidenziato sopra, il perito giudiziario ha escluso che __________ possa essere interrogato nei prossimi sei mesi, rilevando pure che tenuto conto del decorso della patologia dopo 11 mesi dai fatti è anche possibile che tale idoneità possa essere definitiva;
- la difesa di __________ con scritto del 18 giugno 2004 si è riservata la facoltà di richiedere "A tempo debito" - indicazione del tutto evasiva che soltanto in questa sede la difesa ha sostenuto dovrebbe essere da intendere "sei mesi dopo la rassegnazione del referto 25.05.2004" - che __________ venga esaminato da parte di un esperto di sua scelta: a tale proposito basti rilevare che ai sensi dell'art. 142 cpv. 3 CPP la scelta ed il numero dei periti sono determinati dal magistrato e che l'indicazione di termine "A tempo debito", non può essere tenuto in considerazione né nel suo senso letterale, stante il suo carattere del tutto generico ed indefinito, né, come si vedrà, anche volendo interpretarlo come "sei mesi dopo la rassegnazione del referto 25.05.2004";
- alla luce di quanto precede, l'audizione isolata e/o a confronto di __________ appare attualmente impossibile, non si giustifica attendere il decorso di sei mesi stabilito dal perito quale minimo per la verifica di un miglioramento peraltro solo ipotetico - né tantomeno, come detto, quello indefinito "A tempo debito" indicato dalla difesa di __________ - ritenuto che __________ si trova in detenzione preventiva dal luglio 2003 e che pertanto ciò comporterebbe una violazione del principio di proporzionalità;
- comunque la prova in questione potrà essere esperita, qualora le condizioni psicofisiche di __________ lo permettano, in sede dibattimentale;
- ne discende che la decisione impugnata deve essere confermata ed il reclamo respinto con la presente decisione definitiva;
- tassa di giustizia e spese seguono la soccombenza.
Per questi motivi,
richiamati gli articoli di legge menzionati,
decide
1. Il reclamo è respinto.
2. La tassa di giustizia, fissata in fr. 350.--, e le spese in fr. 50.--, sono a carico del reclamante.
3. La presente decisione è definitiva.
4. Intimazione a:
- avv.ti __________ e __________, per il reclamante (con copia delle osservazioni del PP e della PC);
- avv. __________, per la PC __________
(con copia delle osservazioni del PP);
- Procuratore pubblico __________, Via Pretorio 16, 6900 Lugano
(con l'incarto di ritorno e le osservazioni della PC).
giudice __________