|
|
|
|
|
|
|
|
Incarto n. |
25 maggio 2005 |
In nome |
|
||
|
__________ |
|||||
|
sedente per statuire sull'istanza di libertà provvisoria presentata il 6/7 ottobre 2003 da |
|||||
|
|
__________, attualmente detenuto presso il PCT, 6904 Lugano patrocinato dall'avv. __________ |
e qui trasmessa il 10/13 ottobre 2003 con preavviso negativo dal
|
|
Procuratore pubblico __________ |
viste le osservazioni 14 ottobre 2003 dell'istante, che conferma contenuti e conclusioni dell'istanza;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto e considerato
in fatto ed in diritto
che:
- __________ è stato arrestato, a seguito dell'ordine di arresto internazionale 22 maggio 2003 emanato dal Procuratore pubblico ticinese, nell'ambito dell'inchiesta "Indoor 15", per titolo di infrazione aggravata sub. semplice, contravvenzione alla LFStup e riciclaggio, a __________ il 5 giugno 2003 e quindi trasferito presso le carceri di __________ dove è rimasto fino al 30 luglio 2003, giorno in cui è stato estradato in Svizzera ed associato, dapprima alle Celle pretoriali di __________ e dal 30 agosto al PCT, dove si trova tuttora;
- in particolare __________ è accusato di "avere, senza essere autorizzato, in qualità di vice presidente/consulente della società __________ con sede a __________, da solo ed in correità con altre persone tra le quali __________, __________, __________, coltivato, raccolto, preparato per la vendita, confezionato, trasportato e venduto imprecisati quantitativi di fiori di canapa essicati, sapendo o dovendo presumere, che gli stessi erano destinati al mercato illegale degli stupefacenti" (cfr. rapporto di arresto 30 luglio 2003, doc. _ inc. GIAR 2003.__________). Egli avrebbe pure riciclato, quale membro di un'organizzazione criminale, i proventi di tale vendita e realizzato una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole facendo mestiere del riciclaggio;
- l'arresto è stato confermato da questo giudice il giorno successivo al suo arrivo in Svizzera, per necessità istruttorie e pericolo di fuga (cfr. doc. _, inc. GIAR citato sopra);
- da parte sua __________, sin dall'inizio dell'inchiesta, ha sostenuto che il suo ruolo all'interno della __________ era unicamente quello di consulente scientifico per la coltivazione della canapa, opera prestata anche per la __________ SA, e di non avere mai avuto nulla a che vedere con il traffico internazionale di fiori secchi di canapa; egli contesta quindi le accuse mosse nei suoi confronti di violazione alla LFStup e di riciclaggio;
- il 12 settembre 2003 il GIAR ha respinto una prima istanza di libertà provvisoria presentata dall'accusato, ritenuti presenti gravi indizi di colpevolezza, necessità istruttorie e pericolo di fuga (GIAR 12.9.2003, inc. __________);
- con la presente istanza __________ chiede di essere immediatamente posto in libertà provvisoria. Innanzitutto, a dire della difesa, gli atti istruttori esperiti avrebbero permesso di accertare che il ruolo svolto dall'accusato presso la __________ SA sarebbe stato unicamente quello di consulente tecnico-scientifico e di produttore di semi, poi rivenduti soprattutto tramite la sua società olandese: non vi sarebbero quindi gravi e concreti indizi di colpevolezza sulla produzione e commercializzazione di canapa, né tantomeno per il reato di riciclaggio. In secondo luogo, non sarebbe possibile sostenere l'esistenza di bisogni dell'istruzione per giustificare il mantenimento del carcere preventivo, ritenuto che tutte le persone, ad eccezione dei __________ e di __________, coinvolte nell'attività della __________ e della __________ sono già state scarcerate, e che l'accusato, in violazione del principio di celerità, dopo l'interrogatorio del 5 settembre 2003 è stato sentito soltanto il 1° ottobre 2003 in occasione dei confronti con __________i, __________ e __________. Infine, non vi sarebbe alcun pericolo di fuga, in quanto, come già evidenziato nella precedente istanza di libertà provvisoria, __________, prima dell'emissione del mandato di arresto internazionale, ha dato seguito alle due convocazioni delle autorità inquirenti svizzeri fornendo ampia collaborazione ed, inoltre, tale pericolo, potrebbe comunque essere ovviato con una cauzione ragionevole, il deposito dei documenti ed il trasferimento della dimora in Ticino;
- con il preavviso negativo il Procuratore pubblico evidenzia innanzitutto che rispetto allo stato procedurale esistente al momento della precedente istanza di libertà provvisoria, è emerso il coinvolgimento di un'altra persona, __________ (detto __________), amico di __________ e suo "scudiero" ed esecutore di ordini, persona la cui audizione sarebbe indispensabile per chiarire il quadro delle responsabilità penali addebitate a __________, cui devono anche essere ancora contestati atti da cui emerge un suo coinvolgimento in seno all'attività della __________ ben maggiore di quello ammesso, atti tuttora coperti dal segreto istruttorio. Vi sarebbe pure pericolo di collusione ed inquinamento delle prove, segnatamente con __________: la messa in libertà di __________ impedirebbe una serena valutazione della credibilità di __________
- da parte del giudice del merito, stante le bellicose censure che traspaiono dalle sue (n.d.r. di __________) stesse dichiarazioni e dal testo dell'istanza". Infine sarebbe dato un concreto pericolo di fuga, che non potrebbe essere ovviato dall'adozione di una misura sostitutiva ex art. 96 CPP;
- con osservazioni 14 ottobre 2003 la difesa ribadisce sostanzialmente i contenuti dell'istanza. Inoltre, con riferimento a quanto sostenuto nel preavviso negativo dal magistrato inquirente, contesta sia l'esistenza di bisogni istruttori in relazione all'audizione di __________, ritenuto che il suo coinvolgimento nelle attività di __________ era già noto al magistrato inquirente da tempo, sia quella di un pericolo di collusione con __________, poiché il 1° ottobre 2003 ha avuto luogo il verbale di confronto ed inoltre Igor __________ è già stato sentito a più riprese dagli inquirenti;
- la legittimazione di __________, accusato e detenuto, all'inoltro della presente istanza, è pacifica;
- i principi che reggono la materia, pur se noti alle parti, vengono qui riproposti:
"L'art. 95 CPP - corrispondente all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 - dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e proroga del carcere preventivo a' sensi dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali - per quanto qui concerne - i bisogni dell’istruzione, con particolare riguardo al pericolo di collusione che, - sia detto qui a futura memoria - può continuare ad esistere sino al pubblico dibattimento (sentenza della I Corte di diritto pubblico del Tribunale federale del 23 marzo 2000 in re S.B., consid. 4a). Si aggiunge, sempre con riferimento al caso in esame, che l’elenco dei motivi di interesse pubblico nell’art. 95 cpv. 2 CPP non è esaustivo (Messaggio aggiuntivo del 20 marzo 1991 concernente la revisione del CPP, ad art. 27, pag. 32, nota 3), tra altri possibili, essendovi quello della tutela dell’ordine pubblico (REP 1998 n. 105).
L'eccezione della cautelare privazione della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale (di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 cons. 3), in corrispondenza ed a superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi penali - nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381).
I menzionati presupposti vanno approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss).
Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (REP 1980 pag. 128)."
(per tutte: sentenza GIAR 21.12.2001 in re G., inc. 520.2001.5)
- i gravi indizi di colpevolezza, anche con riferimento all'effettivo ruolo svolto da __________ in seno alla __________ sono dati e presenti così come indicati da questo giudice nella decisione 12 settembre 2003:
"3.1
Con sufficiente verosimiglianza a questo stadio del procedimento ed in questa sede, si può concludere per l'esistenza di seri e concreti indizi di colpevolezza - contestati dalla difesa - a carico di __________ e relativi ad un suo coinvolgimento nei fatti inquisiti.
Con riferimento al ruolo dell'accusato nell'ambito dell'attività della società __________, peraltro costituita per metà con capitale di __________ e che, ormai è assodato, aver trafficato almeno 4,5 tonnellate di canapa secca proveniente dalla __________ SA di proprietà di __________ e __________, sono significative le dichiarazioni di __________, __________, __________, __________ ed __________, che attestano il ruolo attivo e dirigenziale dell'istante in seno alla __________, segnatamente con riferimento al traffico internazionale di canapa per diverse tonnellate ad uso stupefacente (AI _: verb. POL. 1.9.2003, 3.21: verb. PP 28.8.2003, 3.22: verb. PP 29.8.2003, 3.24: verb. PP 3.9.2003 e 2.29: verb. PP 2.8.2003). In particolare, da tali deposizioni, rilasciate da persone di cui alcune nemmeno si conoscono fra loro, emergono seri indizi per ritenere che il qui istante abbia trasportato bidoni carichi di fiori secchi di canapa dalla __________ SA al magazzino di __________; fatto confezionare sacchetti di plastica sottovuoto da gr. 500 l'uno da operai della __________ e da suoi amici e/o conoscenti che parlavano inglese, sacchetti che venivano poi inseriti in scatoloni (10 kg), messi su palette (ognuna conteneva 8 cartoni) e successivamente trasportate all'estero con camion targati Olanda (cfr. verbale PP __________ 5.9.2003 p. 7). Dagli atti emergono quindi sufficienti indizi a carico di __________ sul traffico/vendita di diverse tonnellate di fiori di canapa secchi, ciò che rende verosimile anche l'accusa di riciclaggio relativamente al provento di tale traffico".
Giova inoltre rilevare che nel corso dei rispettivi confronti con __________ y, avvenuti il 1° ottobre 2003, __________, __________ e __________ hanno confermato le loro precedenti dichiarazioni (cfr. verbali confronto 1.10.2003, _);
- la detenzione preventiva di __________ è giustificata sussistendo, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, un concreto pericolo di fuga. Valgono in proposito le considerazioni già espresse nella decisione 12 settembre 2003:
"3.3
I criteri determinanti per stabilire se esista pericolo di fuga sono il carattere del prevenuto, il suo domicilio, la sua professione, la sua situazione familiare ed i suoi legami con lo Stato in cui egli è inquisito (SJ 103/1981, 135; sentenza 31 marzo 1992 in re S. C. del Tribunale federale, sentenza 20 ottobre 1994 in re M.A., CRP 314/94) e l'apprezzamento di tutte tali circostanze, per invocare appunto un rischio di fuga, deve lasciar presumere che le conseguenze di una fuga appaiono rispetto all'accusato come un male minore rispetto a quello derivante per lui dall'ulteriore carcerazione, con maggior forza quanto più i reati imputati comportino pene edittali od eventualità di pena concreta importante (in questo senso M. Luvini, in Rep. 1989, p. 292 e ss. e riferimenti ivi indicati; sentenza 14 novembre 1994 in re S.V., CRP 341/94).
L'imputato, cittadino straniero anglo-australiano, domiciliato a __________, senza particolari legami con la Svizzera. La sua presenza in Ticino si fondava esclusivamente sull'attività per cui è ora inquisito, ciò che permette di ritenere che un suo reinserimento dal punto di vista lavorativo sia attualmente escluso. A ciò si aggiunge che, come peraltro rilevato anche dal magistrato inquirente nel preavviso negativo, l'istante è un "cittadino del mondo", in ragione dei numerosi viaggi effettuati e dei paesi in cui potrebbe riparare se libero (Olanda, Australia, Inghilterra ecc). Inoltre tenuto conto della possibile pena in caso di condanna, altamente verosimile che __________ non abbia alcun interesse a rimanere in Svizzera, visto anche il suo atteggiamento affatto collaborativo, e che preferisca darsi alla latitanza all'estero, così come già hanno fatto __________ e __________ ed __________. Tali circostanze, nonché l'atteggiamento sostanzialmente negatorio e reticente, rendono concreto il pericolo che __________, una volta messo in libertà provvisoria, tenti di sottrarsi al procedimento, dandosi alla fuga. Il fatto che all'inizio dell'anno l'istante si sia presentato a richiesta delle autorità inquirenti per essere interrogato non permette di sovvertire tale conclusione, ritenuto che a quel momento la sua situazione processuale era ben diversa da quella attuale.
Il pericolo di fuga, a questo stadio della procedura, non potrebbe essere ovviato dall'applicazione di una misura sostitutiva, quale il versamento di una cauzione o il deposito dei documenti di legittimazione, come proposto dalla difesa, essendo tali misure notoriamente inadatte a scongiurare il pericolo di inquinamento e collusione delle prove, anch'esso dato nel caso in esame.";
- va ribadito quanto già detto dal GIAR nella decisione 12 settembre 2003 e meglio che, se è vero che il carcere preventivo non può (e non deve) essere utilizzato per ottenere confessioni, è altrettanto vero che chi delinque in correità con altri deve sopportare almeno in parte anche le necessità istruttorie che valgono nei loro confronti, e non solo quelle strettamente legate alla sua personale posizione – almeno fino a quando ciò sia compatibile con il principio della proporzionalità (GIAR 19 agosto 1999 in re L., inc. __________, cons. 4 d.) e che un accusato che non collabora (come suo diritto) può dover in qualche modo sopportare le eventuali conseguenze che questa scelta potrebbe avere sull'evoluzione ed i tempi dell'istruttoria, in particolare se i fatti si sono svolti in un lasso di tempo importante, hanno molte ramificazioni, anche a livello internazionale, necessitano, per il chiarimento, l'espletamento di numerosi interrogatori e verifiche documentali e non tutti gli indagati sono (al momento) presenti all'inchiesta (cfr. SJ 1998 p. 247; GIAR __________, sentenza 19.08.1999 in re L. cons. 2. d.);
- in concreto - oltre al pericolo di fuga - sussistono tuttora necessità istruttorie. Innanzitutto deve ancora essere sentito __________: se è ben vero che tale persona era già nota al Procuratore pubblico nell'ambito di una precedente inchiesta e che altre persone inquisite lo hanno indicato nei propri verbali, è altrettanto vero che il suo coinvolgimento nell'illecita attività è emerso in maniera più chiara nel corso dell'ultimo mese (cfr. verbale POL __________ 19.9.2003 e verbali di confronti __________ /__________, __________ /__________ del 1.10.2003). La sua audizione - indicata come "imminente" dal magistrato inquirente - si giustifica per chiarire le responsabilità penali addebitate al qui istante, il quale persiste nel minimizzare il proprio ruolo a quello di consulente per la coltivazione di canapa, rispettivamente di produttore di semi rivenduti per il tramite della propria società olandese; in secondo luogo all'accusato devono ancora essere prospettati atti acquisiti recentemente che attestano un suo coinvolgimento affatto marginale in seno alla __________; il magistrato inquirente dovrà comunque procedere indilatamente agli accertamenti (o atti istruttori) mancanti, (come peraltro assicurato nel preavviso negativo);
- ciò premesso può restare indecisa l'esistenza di un pericolo di collusione con __________;
- il perdurare del carcere preventivo non è, a tutt’oggi, lesivo del principio di proporzionalità, ritenuto che nei confronti dell’accusato vengono ipotizzate infrazioni aggravate alla LFStup e riciclaggio, ritenuto inoltre che la carcerazione subita ed ancora prospettabile appare comunque inferiore alla pena che gli verrebbe inflitta in caso di condanna;
- in conclusione, l’istanza in discussione deve essere respinta con la presente decisione, esente da tassa e da spese giudiziarie (art. 39 lett. f TG e contrario) e impugnabile entro dieci giorni alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d’appello (art. 284 cpv. 1 lett. a CPP).
P.Q.M.
richiamati gli articoli 19 cifra 1 e 2, 19a LFStup, 305 bis CP, 95 ss. 102, 103, 279 ss, 284 CPP,
decide:
1. L’istanza è respinta.
2. Non si percepiscono né tassa né spese giudiziarie.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei ricorsi penali entro dieci giorni dall’intimazione.
4. Intimazione:
- Procuratore pubblico __________ (con copia delle osservazioni 11 settembre 2003 del patrocinatore dell’accusato e l'incarto MP 2003.__________ di ritorno);
- avv. __________, per sé e per l’accusato.
giudice ___________