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Incarto n. |
29 settembre 2003 |
In nome |
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__________ |
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sedente per statuire sull’istanza di proroga del carcere preventivo presentata il 17 settembre 2003/ 24 settembre 2003 dal |
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Procuratore pubblico __________
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nei confronti di |
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__________, attualmente detenuto c/o PCT La Stampa, Lugano (patrocinato dall’avv. __________)
accusato dei reati di cui agli artt. 221 CPS, 223 CPS e 146 cpv. 1 CPS (quest’ultimo in relazione con l’art. 21 CPS); |
viste le osservazioni 22 settembre 2003 e 24 settembre 2003 dell’accusato (presentate per il tramite del patrocinatore);
visto l’inc. MP __________;
ritenuto
in fatto:
A.
__________ è stato arrestato il 30 gennaio 2003, di ritorno da __________ dove si trovava dal 22 dicembre 2002, con l'accusa di incendio intenzionale, esplosione e truffa tentata, segnatamente per avere, nella notte 31 dicembre 2002 / 1. gennaio 2003 a __________, in correità con terzi (__________, __________ ed __________) provocato intenzionalmente l'incendio dello stabile ospitante __________, di cui era gerente, cagionato l'esplosione e quindi la distruzione dello stabile, e per avere, a scopo di indebito profitto, provocando la distruzione dell'esercizio pubblico, tentato di indurre l'assicuratore ad atti pregiudizievoli al proprio patrimonio (v. richiesta conferma dell'arresto, doc. _, inc. GIAR __________).
L'arresto è stato confermato da questo giudice il giorno successivo, stante l'esistenza di gravi e concreti indizi di colpevolezza e di bisogni istruttori (cfr. doc. _, inc. GIAR citato sopra).
Con decisione 24 luglio 2003, questo giudice - prima della scadenza ex art. 102 cpv. 2 CPP – aveva prorogato il carcere preventivo cui è astretto __________ fino al 30 settembre 2003 (v. doc. _, inc. GIAR __________).
B.
Con istanza del 17 settembre 2003 (doc. _, inc. GIAR __________) / 24 settembre 2003 (doc. _, inc. GIAR __________), il magistrato inquirente chiede un’ulteriore proroga di un mese del carcere preventivo, cui è astretto __________.
La richiesta è motivata dal fatto che esistono ancora bisogni istruttori (necessità di evadere le richieste di complemento istruttorio formulate in sede di deposito atti dai coaccusati __________ e __________) e pericolo di collusione, quest’ultimo connesso con la richiesta di __________ di conoscere il regime di “presa a carico” cui è astretto __________ e le divergenze tutt’ora esistenti tra i due accusati “su punti molto importanti, essenziali per l’inchiesta”.
Essendo presenti gravi indizi di colpevolezza e il pericolo di fuga, la richiesta è considerata giustificata e proporzionale dal magistrato inquirente, per permettere l’assunzione dei complementi istruttori, il deposito degli atti sui complementi e la chiusura dell’istruttoria.
C.
L’accusato, tramite il suo patrocinatore, con osservazioni del 22 settembre 2003 e del 24 settembre 2003, contesta nuovamente l’esistenza dei gravi indizi di colpevolezza a suo carico. In merito ai bisogni istruttori, egli sostiene che non sussisterebbero e che le dichiarazioni che egli ha chiesto quale complemento istruttorio “potrebbero essere assunte via fax, nello spazio di poche ore” e che “in nessun caso per l’esecuzione di questo complemento è necessario che __________ venga trattenuto in carcere preventivo”. Non vi sono poi, a suo dire, pericoli di collusione e il carcere preventivo non può essere prorogato “a motivo di circostanze di carattere generale, che sarebbero legate ad un particolare ambiente famigliare o culturale”. Sarebbe pure escluso il pericolo di fuga e l’istanza di proroga deve essere respinta anche per ragioni di proporzionalità.
in diritto:
1.
Va ricordato alle parti che l'art. 95 CPP - corrispondente all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 - dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e proroga del carcere preventivo ai sensi dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali - per quanto qui concerne - i bisogni dell’istruzione, con particolare riguardo al pericolo di collusione che, - sia detto qui a futura memoria - può continuare ad esistere sino al pubblico dibattimento (sentenza della I Corte di diritto pubblico del Tribunale federale del 23 marzo 2000 in re S. B., consid. 4a) e il pericolo di fuga. Si aggiunge, sempre con riferimento al caso in esame, che l’elenco dei motivi di interesse pubblico nell’art. 95 cpv. 2 CPP non è esaustivo (Messaggio aggiuntivo del 20 marzo 1991 concernente la revisione del CPP, ad art. 27, pag. 32, nota 3), tra altri possibili, essendovi quello della tutela dell’ordine pubblico (REP 1998 n. 105). L'eccezione della cautelare privazione della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale (di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 cons. 3), in corrispondenza ed a superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi penali - nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381). I menzionati presupposti vanno approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss).
2.
La legittimità dell’arresto già è stata esaminata in occasione delle precedenti decisioni di questo giudice in tema di libertà provvisoria (decisione 20 giugno 2003, inc. GIAR __________) e di proroga del carcere preventivo (decisione 24 luglio 2003, inc. GIAR __________); si deve allora ribadire che sufficienti presupposti di legge sono presenti nella situazione personale e processuale di __________ a legittimare e giustificare il perdurare della cautelare privazione della sua libertà.
3.
In merito all’esistenza di sufficienti indizi di colpevolezza, come già detto nelle menzionate decisioni del 20 giugno 2003 e del 24 luglio 2003:
“Sin dall'inizio dell'inchiesta, il comportamento di __________ ha suscitato dei sospetti in ordine al suo coinvolgimento nell'incendio in questione. Egli, infatti, sebbene a conoscenza della distruzione dello stabile in cui era sito l'esercizio pubblico, di cui era gerente e, a quanto è dato sapere, sua unica fonte di sostentamento è comunque rimasto a __________, facendo rientro in Ticino soltanto alla fine del mese di gennaio. Sospetti ulteriormente corroborati dall'atteggiamento affatto collaborativo da lui dimostrato. Basti qui rilevare che nel corso dei primi verbali, egli ha sempre negato di conoscere sia __________ che __________, ammettendo poi un mese dopo di aver dato ospitalità a __________ presso __________, omettendo di notificarlo alle Autorità dietro richiesta di quest'ultimo e benché quasi non lo conoscesse (cfr. verbali POL n. 86 e 151).
Ciò premesso, dagli atti risulta che i seri e concreti indizi di colpevolezza a carico dell'istante emergono non soltanto dalle dichiarazioni di __________, ma anche da quelle di __________ e di __________, nipote di __________. In particolare, __________ ha formulato una chiara chiamata in correità nei confronti del qui istante, già nel corso del primo verbale di interrogatorio, indicandolo quale mandante dell'incendio (cfr. verbale POL 5 marzo 2003. doc. _ ). Egli ha mantenuto la propria versione dei fatti anche nei successivi verbali, precisando che era stato __________ a dargli il denaro per pagare la benzina servita per appiccare l'incendio (cfr. verbali POL 6, 12 e 20 marzo 2003 n. __________; nonché verbale PP 11 aprile 2003), che per lui era scontato che __________ avesse deciso di bruciare il locale per intascare i soldi dall'assicurazione (cfr. verbali POL 27 e 28 marzo 2003, n. __________). Tali asserzioni, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa sono attendibili, in quanto trovano conferma, seppure indirettamente, nelle dichiarazioni rilasciate da __________ e __________, nonché in altri atti istruttori esperiti. __________, pur asserendo che __________ non gli avrebbe mai detto esplicitamente che l'incendio era stato commissionato da __________ per questioni assicurative, ha più volte ripetuto di aver pensato che l'ideatore di tutto fosse quest'ultimo, in quanto __________ gli aveva parlato di un compenso di fr. 10'000.-- (cfr. verbali POL. 20 febbraio 2003, 7 marzo 2003 e 26 marzo 2003, n. __________). __________, nipote di __________, ha affermato che suo zio gli aveva raccontato di avere ricevuto l'incarico di incendiare __________ dal gerente del locale e da un'altra persona, __________ (cfr. verbali POL 7 marzo 2003 n. __________, confermati dinnanzi al PP nel verbale 10 marzo 2003, n. __________). Le dichiarazioni di __________, secondo cui egli si sarebbe recato a comprare la benzina, per un importo complessivo di circa fr. 200.--, con __________ verso le 20 del 21 dicembre 2002 in una stazione di servizio nei pressi di __________, trovano conferma sia in una registrazione della cassa automatica della stazione __________, sia nei tabulati relativi al natel di __________ (con carta SIM __________), da cui risulta che lo stesso alle ore 19.55 era allacciato all'antenna di __________, paese dal quale egli aveva dichiarato di non essere passato quella sera (cfr. verbale PP 9 maggio 2003 e 5 giugno 2003).
A ciò si aggiunge che la sera del 21 dicembre 2002 __________, gerente del salone per parrucchiera, sito al piano terreno dello stabile sede dell'__________, ha provveduto alla chiusura del locale unitamente a __________, consegnando poi a quest'ultimo le chiavi del locale (accessibile solo dall'esterno); nel locale era rimasto il natel Nokia __________ con carta SIM __________, di proprietà di __________ ed in uso al salone (cfr. verbale POL __________ 4 gennaio 2003 n. _ e __________ 30 gennaio 2003 n. _). Orbene, al momento del recupero dei feriti dopo l'esplosione è risultato che __________ aveva un cellulare con inserita la suddetta carta SIM, mentre il cellulare Nokia è stato trovato addosso a __________, il quale ha dichiarato di averlo ricevuto da __________, un paio di giorni prima di Natale, in cambio del proprio (un Telit) (cfr. verbali POL __________ 14 gennaio 2003 n. __________). Da tali circostanze emergono quindi sufficienti elementi per ritenere che il Nokia sia stato consegnato a __________ dal qui istante, l'unico ad avere accesso al salone, e che i due si conoscevano (bene); ciò che rende poco credibili le asserzioni di __________ secondo cui il soggiorno di __________ presso __________ sarebbe stato del tutto causale.”
Le considerazioni espresse sopra sono tutt’ora valide.
4.
I bisogni istruttori e il pericolo di collusione indicati dal Procuratore pubblico sono fondati. Del resto l’istruttoria si è fin qui svolta in modo celere e senza ritardi particolari, nel rispetto dell’art. 102 cpv. 1 CPPT. Se è pur vero che il complemento istruttorio richiesto da __________ può essere assunto in tempi brevi , va pur ricordato che il magistrato inquirente dovrà procedere ad un ulteriore deposito degli atti anche in ragione di tale complemento. D’altronde la difesa non fa cenno , nè nelle osservazioni all’istanza di proroga nè nell’istanza di complemento istruttorio , di disponibilità a rinunciare all’ulteriore deposito degli atti.
Per quanto concerne il pericolo di collusione va poi ribadito quanto già detto nelle menzionate decisioni del 20 giugno 2003 e del 24 luglio 2003 in relazione ad episodi inquietanti, ancora ricordati dal magistrato inquirente (l’incendio della casa __________ in Italia, il taglio delle gomme dell’auto della __________):
“Se è ben vero che __________ non ha direttamente partecipato a tali fatti, è altrettanto vero che gli stessi sono indicativi del particolare ambiente in cui si muovono i personaggi implicati in questa vicenda, contraddistinto da omertà e "paura". Ciò che non permette affatto di escludere l'intensificarsi di ritorsioni e pressioni, che verrebbe favorito dalla messa in libertà dell'accusato, nei confronti dei famigliari dei correi, segnatamente di quelli di __________.”
Il pericolo di collusione sussiste poi a maggior ragione se , per l’accoglimento della richiesta di complemento istruttorio che egli ha presentato per il tramite della difesa, __________ verrà a conoscenza del regime (misure sostitutive all’arresto) a cui è sottoposto __________ nella sua perdurante degenza ospedaliera.
Del resto può certo essere condiviso l’auspicio di __________ di poter confrontare , per lo meno al processo , le proprie affermazioni con quelle di __________. Per le ragioni sopraddette appare allora opportuno salvaguardare l’accusato che ha fatto importati dichiarazioni di chiamata in correità dalle indebite pressioni di chi persiste nel diniego di ogni responsabilità.
5.
Anche quanto già detto nelle menzionate decisioni del 20 giugno 2003 e del 24 luglio 2003, in merito al pericolo di fuga, va ribadito in questa circostanza:
“I criteri determinanti per stabilire se esista pericolo di fuga sono il carattere del prevenuto, il suo domicilio, la sua professione, la sua situazione familiare ed i suoi legami con lo Stato in cui egli è inquisito (SJ 103/1981, 135; sentenza 31 marzo 1992 in re S. C. del Tribunale federale, sentenza 20 ottobre 1994 in re M.A., CRP 314/94) e l'apprezzamento di tutte tali circostanze, per invocare appunto un rischio di fuga, deve lasciar presumere che le conseguenze di una fuga appaiono rispetto all'accusato come un male minore rispetto a quello derivante per lui dall'ulteriore carcerazione, con maggior forza quanto più i reati imputati comportino pene edittali od eventualità di pena concreta importante (in questo senso M. Luvini, in Rep. 1989, p. 292 e ss. e riferimenti ivi indicati; sentenza 14 novembre 1994 in re S.V., CRP 341/94).
Sebbene non indicato in sede di conferma dell'arresto, tale pericolo non può essere escluso a priori, tenuto conto che l'imputato è cittadino italiano, dove ha ancora vari parenti (zii ecc.) e che attualmente è disoccupato. Tali circostanze, nonché l'atteggiamento sostanzialmente negatorio e reticente, rendono concreto il pericolo che __________, una volta messo in libertà provvisoria, tenti di sottrarsi al procedimento, dandosi alla fuga, tenuto conto della presumibile pena (di reclusione) in caso di condanna.”
6.
La proroga richiesta appare pure rispettosa del principio di proporzionalità. La detenzione preventiva subita, e quella presumibilmente ancora da subire, non è lesiva del principio di celerità. Gravità dei reati imputati, pena prospettabile in caso di condanna e complessità della fattispecie fanno si che un ulteriore protrarsi della carcerazione preventiva non sia (ancora) lesivo di tale principio (SJ 1998 p. 247). Inoltre la proroga richiesta, di 1 (un), mese appare relativamente breve e l’inchiesta, in ragione della limitatezza dei complementi istruttori chiesti dalle parti in occasione del deposito atti, è in fase conclusiva.
7.
L’istanza deve quindi essere accolta, così come proposta dal Procuratore pubblico, con la presente decisione, esente da tasse e spese giudiziarie (art. 39 lett. f TG e contrario), suscettibile di impugnazione alla Camera dei ricorsi penali (art. 284 cpv. 1 lett. a CPPT).
P.Q.M.
richiamati gli articoli 221, 223 e 146 cpv. 1 CPS (quest’ultimo in relazione con l’art. 21 CPS), 95 ss., 102, 103, 279 ss., 284 CPPT;
decide:
1. L’istanza
è accolta.
Di conseguenza il carcere preventivo cui è astretto __________ è prorogato sino
al
30 ottobre
2003 (compreso).
2. Non
si percepiscono nè tassa nè spese giudiziarie.
3. Contro
la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei ricorsi penali entro dieci
giorni dall’intimazione.
4. Intimazione:
- Procuratore pubblico __________
(con
copia delle osservazioni 22 settembre 2003 e 24 settembre 2003 del patrocinatore
dell’accusato e l’inc. MP __________ di ritorno);
- avv. __________, per sè e per l’accusato;
- Direzione del Penitenziario cantonale, 6904 Lugano-Cadro.
giudice __________