Incarto n.

INC.2003.57705

Lugano

18 maggio 2004

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto

Franco Lardelli

 

sedente per statuire sull’istanza 28 aprile 2004 presentata da

 

 

 

__________

(tutti patrocinati dall’avv. __________)

 

 

intesa ad ottenere il dissequestro di un diamante sequestrato dal Procuratore pubblico Arturo Garzoni nell’ambito del procedimento penale pendente nei confronti di__________ di cui all’inc. MP __________;

 

 

viste le osservazioni 7 maggio 2004 del magistrato inquirente e 10 maggio 2004 del patrocinatore di __________;

 

 

letto ed esaminato l’inc. MP __________;

 

 

ritenuto e considerato

 

 

 

 

 

in fatto e in diritto:

 

 

 

che:

 

 

-          nell’ambito del procedimento penale pendente nei confronti di __________, per titolo di infrazione aggravata, sub. semplice alla LFStup, il magistrato inquirente ha posto sotto sequestro un diamante di 3.58 carati, trovato presso il __________ di __________, nella cassetta di sicurezza n. __________ intestata ad __________;

-          con istanza 28 aprile 2004, presentata congiuntamente a questo giudice e al Procuratore pubblico Arturo Garzoni, gli istanti chiedono il dissequestro del diamante suddetto e “l’immediata consegna ai proprietari”;

 

-          la richiesta di intervento diretto del Giudice dell’istruzione e dell’arresto è irricevibile; prima dell’emanazione dell’atto d’accusa o del decreto di abbandono, spetta infatti al Procuratore pubblico di decidere in prima istanza le istanze di dissequestro, con riserva dei rimedi di diritto per le parti o i terzi che dimostrano un interesse legittimo (art. 280 CPP);

 

-          non compete dunque neppure a questo Giudice esprimersi in prima istanza sulla legittimazione degli istanti a presentare la richiesta di dissequestro;

 

-          alla luce di quanto sopra esposto, l’istanza va dunque dichiarata irricevibile, con la presente decisione suscettibile di ricorso alla Camera dei ricorsi penali (art. 284 cpv. 1 lett. a CPP), con seguito di tassa e spese agli istanti soccombenti.

 

 

 

Per questi motivi,

visti i citati articoli di legge,

 

 

 

decide:

 

 

 

1.      L’istanza è irricevibile.

2.      La tassa di giustizia di FRS 150.- e le spese di FRS 50.- sono a carico degli istanti.

3.      Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei ricorsi penali entro dieci giorni dall’intimazione.

4.      Intimazione:

 

                                                                                 giudice Franco Lardelli