Incarto n.

INC.2003.57708

Lugano

28 febbraio 2006

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto

Claudia Solcà

 

 

 

 

 

 

sedente per statuire sull’istanza 16/20 febbraio 2006 di

                                                                           

__________, __________, __________, __________

(patr. dall’avv. __________, __________)

 

tendente ad ottenere il dissequestro di una somma di denaro che permetta all’istante di evitare gli imminenti pignoramenti, nonché di poterle di onorare almeno in parte l’onorario del suo patrocinatore;

 

 

considerato che:

 

-          nell’ambito del procedimento penale pendente nei confronti di __________, __________, sfociato nell’atto d’accusa __________ del 4 giugno 2004 per titolo di infrazione aggravata alla LStup, il magistrato inquirente ha posto sotto sequestro un diamante naturale 3.58 ct., un orologio __________ acciaio/oro n° __________, un orologio __________ metallo giallo e brillanti n° __________ e il saldo attivo della relazione n° __________ presso il __________ ammontante a CHF 6'506.10 al 19.09.2003;

 

-          con istanza 16/20 febbraio 2006 la difesa dell’istante ha chiesto a questo giudice di “esaminare la possibilità di poter sbloccare una somma di denaro che permetta alla signora __________ di evitare gli imminenti pignoramenti, nonché di poter onorare almeno in parte il mio onorario”;

 

-          nel periodo che intercorre tra l’emanazione dell’atto d’accusa e l’apertura del dibattimento, il giudice dell’istruzione e dell’arresto è competente in prima istanza in materia di perquisizione e sequestro (decisione CRP 30.07.2002 in re F.B., inc.. 60.2002.174);

 

-          tale istanza è irricevibile non potendosi questo giudice determinare al suo proposito non avendo menzionati nel dettaglio i beni di cui si chiede il dissequestro, e per mancanza assoluta di motivazioni in merito alla non sussistenza dei motivi che hanno spinto il magistrato inquirente al sequestro dei beni menzionati sopra;

 

-          pertanto l’istanza, così come formulata, è irricevibile;

 

 

 

viste le norme applicabili, in particolare gli art. 58 e 59 CP e 161 e 284a CPP;

 

 

decide

 

 

 

1.      L’istanza 16/20 febbraio 2006 presentata da __________ è irricevibile.

 

 

2.           Non si preleva la tassa di giustizia mentre che le spese di CHF 25.- sono a carico dell’istante.

 

 

3.           Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso alla CRP entro 10 giorni.

 

 

4.           Intimazione:

 

 

 

 

 

                                                                                 giudice Claudia Solcà