Incarto n.
INC.2003.59303

Lugano

11.12.2003

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto

Franco Lardelli

 

Visto il reclamo del 24/25 novembre 2003, presentato da

 

 

__________

rappr. dall’avv. __________

 

 

contro

 

 

la decisione 11 novembre 2003 della Procuratrice pubblica __________

di diniego di sottoporre il reclamante a perizia psichiatrica;

 

viste le osservazioni 26 novembre 2003 del magistrato inquirente, che postula la reiezione del reclamo;

 

visto, per quanto necessario, l’inc. MP __________/2003;

 

letti ed esaminati gli atti;

 

ritenuto

 

in fatto

 

A.

 

Il 16 settembre 2003 __________ è stato arrestato con l’accusa di amministrazione infedele e falsità in documenti “per avere, a __________, da aprile 2002 a oggi, nella sua funzione di procuratore della Banca __________, danneggiato il patrimonio di quest’ultima tramite operazioni di cambio divise speculative e non autorizzate dalla banca – e all’insaputa dei suoi superiori – realizzando un danno netto per la banca di frs. 98'000'000.-- dichiarati, occultando tale ammanco tramite la falsificazione della contabilità della Banca __________ ” (v. inc. Giar __________, doc _, p. 1).

Il 17 settembre 2003 questo giudice ha confermato l’arresto, considerata l’esistenza a carico dell’accusato di gravi e concreti indizi di colpevolezza come alla promozione dell’accusa, rilevabili dalle ammissioni dell’accusato stesso, che si è personalmente costituito e per i bisogni dell’istruzione (v. inc. Giar __________1, doc _).

Finora l’inchiesta condotta dalla Procuratrice pubblica __________ ha accertato che gli illeciti compiuti ai danni della Banca __________ dal reclamante eseguendo operazioni su divise (forex) e metalli preziosi tra aprile 2002 e settembre 2003 ammontano a circa

fr. 92'000'000.--.

B.

 

Il 7 novembre 2003, la difesa ha formalmente chiesto alla Procuratrice pubblica l’erezione di una perizia psichiatrica sulla persona di __________ “atta a determinare la responsabilità del medesimo a’ sensi degli art. 10 e 11 Codice Penale” (v. AI 58) e ciò in considerazione “di quanto emerso nel corso dell’interrogatorio del 05 novembre”.

Con decisione 11 novembre 2003 (v. AI __________) la Procuratrice pubblica ha respinto la richiesta in oggetto, motivando che non vi sono elementi che potrebbero far supporre che __________ soffrisse, al momento dei fatti, di malattia, debolezza di mente o grave alterazione della coscienza, come pure che il suo sviluppo mentale fosse incompleto. Il magistrato inquirente osserva inoltre, a proposito dell’interrogatorio del 5 novembre 2003, che il fatto che l’accusato risenta dello stato di carcerazione e non possa o non voglia ricordare alcuni fatti, circostanze o dettagli relativi a quanto da lui commesso, è piuttosto comune.

Contro la suddetta decisione del magistrato inquirente, la difesa insorge ora con il reclamo in oggetto (v. inc. GIAR __________doc. _); chiede che la decisione impugnata venga annullata e che venga “ordinata una perizia psichiatrica relativa alla responsabilità di __________ ”.

Ricordato che il magistrato inquirente, con osservazioni 26 novembre 2003, chiede la reiezione integrale del gravame, si osserva che delle opposte argomentazioni delle parti si terrà conto più innanzi e ciò per evitare inutili ripetizioni.

 

 

Considerato

 

 

in diritto

 

 

1.

 

1.1

Per meritare di venire assunte, le prove proposte dalle parti contestualmente al deposito atti (art. 196 CPP) o in altro momento dell’istruttoria (artt. 60 cpv. 1 e 79 cpv. 1 CPP) devono rispettare tre concorrenti ordini di considerazioni: esse devono essere motivate per quanto attiene al loro oggetto ed al loro scopo in diretta connessione con la fattispecie inquisita; tali mezzi di prova devono avere i requisiti della novità, della rilevanza e della pertinenza alle successive conclusioni di competenza del Procuratore Pubblico, dapprima per decidere se promuovere l’accusa oppure non far luogo al procedimento e poi eventualmente - dopo definitiva conclusione dell’istruzione formale - se decretare messa in stato di accusa o abbandono, sino se del caso a quelle del giudice di merito; per quest’ultima evenienza, le stesse prove devono essere di difficile produzione al dibattimento, avute presenti le finalità dell’art. 189 CPP, inteso appunto tra l’altro ad assicurarne la non interrotta assunzione (v. sentenza 24 gennaio 1990, inc. CRP 337/89; v. decisioni 17 febbraio 1993 in re L.P., inc. GIAR 135.93.1; 3 novembre 1993 in re G.G., inc. GIAR 862.93.1, e 14 giugno 1995 in re F.M., inc. GIAR 1093.93.5).

 

 

1.2

Tra le prove a disposizione delle autorità penali inquirenti e giudicanti vi è la perizia ossia il ricorso all'esperto specifico ogniqualvolta occorre stabilire fatti e circostanze all'accertamento dei quali siano indispensabili speciali cognizioni (art. 142 cpv. 1 CPP, nella sostanza ripreso dagli art. 96 cpv. 1 CPP/1942 e 96 cpv. 1 CPP/1993, per cui vale la giurisprudenza anteriore: v. REP 1997 n. 97, confermata dalla massima in REP 1998 n. 113): nelle cennate prospettive, al magistrato penale è allora riservata ampia facoltà nella scelta delle prove e quindi anche in tema di referto peritale, ritenuta comunque e sempre perlomeno apparenza di utilità e pertinenza in connessione con la fattispecie inquisita, secondo le imputazioni ed in vista delle conclusioni di competenza del giudice penale, ed ancora congiuntamente (per riprendere con altre parole il testo di legge) che determinati fatti non siano ancora chiariti o sufficientemente chiariti o chiaribili attraverso altri mezzi di prova e che il magistrato non abbia le specifiche conoscenze professionali per giungere a tali accertamenti (v. decisione 19 aprile 1995 in re C.J., GIAR 695.94.2, e riferimenti).

 

 

1.3

Ribadite in entrata la libertà di principio e l’autonomia del magistrato inquirente nell’assunzione delle prove e nella valutazione della completezza dell’istruttoria predibattimentale, va precisato che in tema di perizia psichiatrica il codice di rito si limita a prevedere la possibilità di tale accertamento, le condizioni sostanziali per procedere in tal senso essendo circoscritte all’art. 13 CPS (così in decisione 5 gennaio 2000 in re R., inc. Giar 531.99.3 p. 3). Quest’ultima norma impone (v. Stefan Trechsel, Kurzkommentar StGB, 2. Aufl. Zürich 1997, nota 1 ad art. 13 CPS; Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, Lausanne 1997, nota 1.2 ad art. 13 CPS) di procedere alla perizia qualora il magistrato “si trovi in dubbio” circa la responsabilità dell’imputato (art. 13 cpv. 1 CPS). Deve tuttavia sussistere un motivo sufficiente per dubitare (DTF 116 IV 274; Trechsel, loc. cit., nota 2 ad art. 13 CPS): ad esempio un comportamento del tutto inusuale o in contraddizione con la personalità dell’autore, pregresso trattamento psichiatrico oppure evidenza agli atti di disturbi connessi, una scemata responsabilità già riconosciuta in precedenza (v. Trechsel, loc. cit., note 2 e 10 ad art. 13 CPS, con rinvii; Favre/Pellet/Stoudmann, ibid.).

 

 

1.4

L’art. 13 CPS dispone che il principio “in dubio pro reo” non si applica per determinare la responsabilità dell’accusato. La piena responsabilità è presunta e l’irresponsabilità o la responsabilità scemata possono essere ammesse solo se il giudice è convinto che le condizioni legali sono adempiute (BJP 1987 n. 251, JT 1981 III 148). A norma del cpv 2 dell’art. 13 CPS, se sussiste un serio dubbio sulla responsabilità dell’accusato al momento dei fatti, il giudice deve di principio ordinare una perizia psichiatrica, che dovrà ugualmente analizzare il grado di diminuzione della responsabilità (DTF 106 IV 241 cons. 1b). Secondo la giurisprudenza, sono varie le circostanze che debbono condurre al dubbio: una malattia della pelle grave, di natura allergica o psicosomatica, che è apparsa al momento in cui furono commessi i fatti (DTF 118 IV 6), l'esistenza di un precedente rapporto peritale che solleva dubbi sullo sviluppo psichico futuro dell’accusato (DTF 116 IV 273), il fatto di avere una figlia affetta da schizofrenia evolutiva (DTF 98 IV 156), la dipendenza da droghe (ATF 116 IV 273, 106 IV 241) o l'essere colpiti da una grave depressione (BJP 1990 n. 682). Queste situazioni, di regola, impongono il dubbio sulla responsabilità al momento dei fatti, se sono presenti prima degli stessi (sentenza 26 febbraio 2003 in re R., GIAR 235.2002.3).

 

 

2.

 

Come indicato nei considerandi che precedono, con il reclamo in oggetto, la difesa chiede l’annullamento della decisione impugnata e l’erezione una perizia psichiatrica sulla persona di __________, in quanto dal verbale d’interrogatorio 5 novembre 2003 emergerebbe manifestamente quel “serio dubbio” circa la responsabilità dell’accusato, che a norma dell’art. 13 cpv. 1 CPS obbliga il magistrato ad ordinare una perizia psichiatrica.

In merito a detta censura, questo giudice evidenzia che, analizzando il menzionato verbale d’interrogatorio (v. classatore verbali di interrogatorio PP, AI A4) e le dichiarazioni rilasciate da __________ in tale circostanza, non può essere ravvisato il preteso serio dubbio circa la responsabilità dell’accusato. Al contrario, vi si constata piuttosto un atteggiamento sfuggente e impreciso di __________ in relazione all’operazione dell’aprile 2002, che avrebbe determinato l’inizio delle perdite e dell’agire illegale dell’accusato. Ciò contrasta certo con la precisione e la dovizia di particolari dimostrata su altri oggetti di quello stesso interrogatorio ed in altri interrogatori; ma questo contrasto, da solo, non è sufficiente per giustificare, l’erezione di una perizia psichiatrica.

 

 

3.

 

La difesa, nel reclamo, sostiene poi che il magistrato inquirente avrebbe comunque dovuto ordinare una perizia psichiatrica, in base alle dichiarazioni della moglie dell’accusato, che avrebbe, a suo dire, descritto lo stato “paranoico e schizofrenico del medesimo con proprietà suicide, in particolare al riguardo delle operazioni intraprese”.

Questo giudice evidenzia che dagli atti istruttori risulta che la moglie di __________, interrogata dalla magistrata inquirente in data 17 ottobre 2003, ha affermato che il marito “da un po’ di tempo, probabilmente da circa un anno, era assente con il pensiero e sembrava tirato, un po’ smorto e anche un po’ trascurato nel vestire” e si è mostrata preoccupata in quanto intuiva che vi fossero dei problemi (v. classatore verbali di interrogatorio PP, AI B5). Tuttavia, da queste dichiarazioni di una moglie comprensibilmente preoccupata, non emerge alcun elemento probatorio atto a dimostrare che __________ soffriva in quel periodo, di paranoia, di schizofrenia o di una grave depressione; né tantomeno i sintomi descritti rivestono la particolare gravità richiesta dalla giurisprudenza. Se è ben vero che, al momento dell’arresto, __________ ha dichiarato di essere in cura da una psichiatra (v. classatore verbali d'interrogatorio PP, AI A1, p. 4) dall’inizio del 2003 o dalla fine del 2002, è altrettanto vero che la medesima psichiatra, dopo averlo visitato il giorno dell’arresto, non ha sollevato obiezioni circa la sua carcerabilità, così come non ha nel seguito allestito certificati medici evidenzianti precedenti episodi di depressione o di altre turbe psichiche del reclamante. Agli atti non vi sono dunque attestati medici o altri elementi concreti che testimoniano una patologia psichiatrica di cui avrebbe sofferto __________ in passato (soprattutto negli ultimi anni). D’altronde il magistrato inquirente, a ragione, nelle proprie osservazioni rileva che è stata la difesa ad emettere la diagnosi di “paranoia e schizofrenia”, ciò senza un qualsivoglia supporto scientifico. Infine ed abbondanzialmente, in merito agli istinti suicidali di cui soffrirebbe il reclamante, va rilevato che non risulta da alcun atto istruttorio che __________ abbia avuto intenzioni suicide quando effettuava malversazioni. Di timori di suicidio parla invece indirettamente la moglie del reclamante, là dove dichiara alla magistrata inquirente che quando ha intuito che suo marito aveva dei problemi (probabilmente sul lavoro), gli ha chiesto di non farle passare un’altra volta una simile prova (la signora __________ ha avuto tre casi di suicidio in famiglia), ottenendo dal marito l’assicurazione che non avrebbe compiuto gesti sconsiderati.

Va infine rilevato che le malversazioni addebitate a __________ risalgono all’aprile 2002. Dalle dichiarazioni da lui stesso rese, risulta che egli si è recato per la prima volta “dalla dr. __________ a fine gennaio 2003” o “forse a fine dicembre” quando doveva chiudere le operazioni ed era sotto stress (v. classatore verbali d'interrogatorio PP, AI A6 p. 5). Quando è iniziato il trattamento psichiatrico il danno patrimoniale era dunque quasi interamente perfezionato (il buco sul conto __________ della Banca __________, a fine dicembre 2002, ammontava infatti a fr. 84'000'000.--; v. classatore d'interrogatorio PP, AI A1 pag. 3). La problematica psichiatrica è quindi la conseguenza e non la causa delle malversazioni.

 

 

 

 

 

 

4.

 

Riassumendo, non vi è nulla che faccia pensare ad un’incapacità di __________ di valutare il carattere illecito dei suoi atti o di determinarsi secondo tale valutazione e soprattutto non vi sono elementi che portino a pensare ad una connessione tra i reati commessi (di natura prettamente patrimoniale) e una sua patologia psichiatrica. Nulla muta il fatto che __________ si sia deciso successivamente a rivolgersi ad uno psichiatra (v. sentenza 11 agosto 1998 in re V., GIAR __________ e sentenza 26 febbraio 2003 in re R., GIAR __________).

 

Alla luce dei considerandi di cui sopra, il reclamo va dunque respinto con la presente decisione definitiva (art. 284 cpv. 1 lett. a CPPT e contrario) e con carico delle spese giudiziarie al reclamante soccombente (art. 39 lett. f TG).

 

 

Per questi motivi,

 

richiamati i citati articoli di legge,

 

 

 

decide

 

 

 

1.      Il reclamo è respinto.

 

 

2.      La tassa di giustizia, di fr. 200.-- e le spese 50.-- sono a carico del reclamante.

 

 

3.      La presente decisione è definitiva.

 

 

4.      Intimazione:

-       Procuratore pubblico __________ (con l’inc. __________/2003 di ritorno);

-       Avv. __________ (con le osservazioni 26 novembre 2003 della PP) per sé e per il reclamante.

 

 

 

 

 

giudice __________