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Incarto n. |
17 novembre 2005 |
In nome |
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Edy Meli |
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sedente per statuire (a seguito del rinvio parziale ordinato dalla CRP con sentenza 21 ottobre 2005) sul reclamo presentato il 5 aprile 2005 da |
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__________, __________ (studio legale __________, __________)
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contro |
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l'ordine di sequestro 25 marzo 2005, indirizzato a __________ e __________, inerente gli averi del reclamante ed emanato nel procedimento di cui all'inc. MP __________ a carico di __________; |
vista la sentenza CRP 60.2005.200 del 21 ottobre 2005, nonché l'incarto GIAR 594.2003.5 e ritenuto inutile far capo ad altra documentazione così come procedere ad ulteriore scambio di allegati (si vedano i considerandi che seguono);
ritenuto e considerato
in fatto ed in diritto
che:
- il 25 marzo 2005, nell'ambito del procedimento penale contro __________, il Procuratore pubblico ha emanato tre distinti (anche nei destinatari) ordini di sequestro aventi per oggetto, rispettivamente, delle cartelle ipotecarie al portatore gravanti particelle del RFD di __________, pigioni incassate (e da incassare) dall’Ufficio di esecuzione e fallimenti di __________, nel contesto di una esecuzione in via di realizzazione del pegno immobiliare, nonché averi patrimoniali (comprese le cassette di sicurezza) in essere su tutte le relazioni di cui il reclamante è titolare, contitolare e/o beneficiario economico presso la __________ o la __________, succursale di __________, comprese quelle "gestite da una sede ticinese, anche se formalmente aperte presso succursali, filiali e/o consociate estere o svizzere", e il blocco a RF di particelle (AI 367, 366, 365 dell'inc. MP);
- il reclamo presentato da __________ contro questi tre ordini è stato integralmente respinto da questo giudice con decisione del 16 giugno 2005 (doc. 11, inc. GIAR 594.2003.5);
- con sentenza del 21 ottobre 2005, la CRP ha accolto il ricorso presentato da __________, parzialmente e limitatamente all'ordine di cui all'AI 365 (per intenderci quello relativo agli averi patrimoniali in essere su tutte le relazioni di cui il reclamante è titolare, contitolare e/o beneficiario economico presso la __________ o la __________) e più precisamente (se si preferisce, ancor più limitatamente) all'estensione dell'ordine in questione "anche alle relazioni gestite da una sede ticinese anche se formalmente aperte presso succursali, filiali e/o consociate estere o svizzere" (sentenza CRP, considerando 3.5.2);
- l'accoglimento (parziale) del ricorso non ha comportato annullamento della decisione di questo ufficio, tantomeno dell'ordine di perquisizione e sequestro (AI 365), bensì rinvio a questo giudice affinché si esprima sull'estensione in questione, ritenuta lesiva (dal reclamante/ricorrente) del principio di territorialità, visto che la decisione del 16 giugno 2005 non si esprimeva in merito a questa censura (sentenza CRP, considerandi 3.5.2 e 4);
- in effetti, al punto n. 60 del reclamo 5 aprile 2005, __________ contesta la fondatezza della parte del dispositivo n. 1 dell'ordine di cui all'AI 365 che si riferisce alle relazioni gestite dal Ticino ma formalmente aperte presso succursali, filiali e/o consociate estere, in particolare (cfr. Reclamo, punto 60), e la decisione di questo giudice non si esprime su questa questione, che neppure viene ripresa nei considerandi sui fatti (cfr. cons. A., C., della sentenza GIAR 16 giugno 2005);
- in virtù di quanto sopra, con la presente ci si esprimerà, quindi e unicamente, sulla clausola di estensione all'estero dell'ordine (cfr. Reclamo, punto 60: "… nella misura in cui dovessero sussistere averi patrimoniali fuori dal territorio svizzero") tutte le altre questioni essendo già state decise, motivate e confermate dalla CRP;
- sul principio dell'estensione di ordini di perquisizione e sequestro a succursali, filiali e/o consociate all'estero, questo ufficio si é già espresso in passato:
"…il Tribunale federale ha già chiaramente stabilito che l’obbligo della banca di informare l’autorità inquirente si estende pure alle relazioni detenute da clienti con le proprie filiali estere (DTF 125 II 450, consid. 2c p. 455). Il Tribunale federale si è pronunciato in un caso di assistenza internazionale amministrativa, ed il principio enunciato è dunque a fortiori applicabile nel caso particolare di un’inchiesta penale autonoma in Svizzera. Atteso come la gestione in loco di relazioni bancarie formalmente aperte presso filiali e affiliate estere sia prassi notoria, corroborata da corrispondenti esperienze dirette del Ministero Pubblico ticinese, l’eccezione sollevata dalla __________ non merita tutela. Altra questione è, invece, sapere se ciò si verifichi anche nel caso concreto, ovvero se vi sia a Lugano documentazione attinente relazioni formalmente aperte all’estero: ma è, quest’ultima, questione meramente pratica, alla quale potrà essere data risposta unicamente dopo la consegna della documentazione richiesta.
Riaffermato in tutta forma l’obbligo della banca di dar seguito all’ordine di edizione impugnato, non è forse inutile rammentare qui che l’ordine di perquisizione e sequestro intimato per la sola via epistolare rappresenta misura di riguardo nei confronti del sequestratario, nell’intendimento di creargli il minor numero di inconvenienti possibili (v., giustamente, le osservazioni al secondo reclamo, cit., pto. 2.3 p. 3; supra, consid. 4a). Tale riguardo, naturalmente, è giustificato solo se
accompagnato dalla certezza che il sequestratario vi dà seguito senza reticenza né limitazione alcuna; altrimenti, il magistrato inquirente si vedrebbe suo malgrado costretto ad ordinare una perquisizione effettuata lege artis (e non per la sola via epistolare), riservate ulteriori conseguenze di natura penale o amministrativa."
(sentenza GIAR, 27 aprile 2000 in re B., 47.2000.1/2)
- il concetto è stato confermato ed affinato dalla CRP (sentenza 12 luglio 2000 in re B., 60.2000.00156), ciò che ha condotto questo ufficio a ribadirlo, precisandolo nel modo seguente:
"l’ordine avversato si riferisce anche a “succursali, filiali e/o consociate, estere [...]” (ordine impugnato, dispositivo pto. 1 in fine, p. 1). Come questo Ufficio ha già avuto modo di rilevare (decisione 13 settembre 2000 in re B., inc. Giar 849.99.1, nota al Procuratore Pubblico), il Ministero Pubblico del Cantone Ticino ha giurisdizione per operare la perquisizione (e/o il sequestro) di tutta la documentazione bancaria sita in Ticino, o qui ricostruibile, sebbene afferente relazioni formalmente locate all’estero, ma da qui di fatto gestite (decisione cit., consid. 4, con rinvio a DTF 125 II 450, consid. 2b p. 455; decisione 27 aprile 2000, inc. Giar 47.2000.1-2, consid. 7c p. 12, confermata con sentenza CRP 12 luglio 2000 [inc. CRP 60.2000.00156], consid. 1.1 p. 3-4). Sarebbe invece inammissibile richiedere ad una banca svizzera di richiamare da sedi estere la documentazione o il saldo attivo di un conto, onde poi procedere in loco al sequestro (così, verbatim, la citata sentenza CRP, ibid., nonché la citata decisione Giar 13 settembre 2000, consid. 5a). Nella misura in cui l’ordine avversato persegue proprio questo fine – e non si vede cosa altro potrebbe significare la locuzione riportata all’inizio del presente capoverso – , sia pertanto constatato, abbondanzialmente, che esso sarebbe comunque nullo;"
(sentenza GIAR 26 giugno 2002 in re U., 353.2002.1)
- le decisioni menzionate stabiliscono che la territorialità della giurisdizione non osta alla perquisizione ed al sequestro di documentazione sita in Ticino, anche se afferente a relazioni formalmente locate all'estero ma impedisce il richiamo dall'estero di documentazione o del saldo attivo di un conto e, quindi, il sequestro di averi e/o documenti situati materialmente all'estero (anche se "gestiti" dal Ticino);
- le decisioni menzionate non si esprimono, perlomeno non esplicitamente, in relazione a situazioni per così dire intermedie, quali possono essere il fatto che gli averi scritturalmente registrati su di un conto aperto formalmente all'estero siano stati versati in Ticino e non sono stati oggetto di un immediato effettivo trasferimento (per es. mediante versamento sul conto dell'istituto estero presso quello situato in Ticino) alla filiale/succursale/consociata all'estero, rispettivamente sulla possibilità di perlomeno "bloccare" la possibilità di operare, dal Ticino, sulla relazione formalmente aperta e situata all'estero;
- nel caso in esame, le questioni menzionate al considerando precedente possono comunque rimanere aperte, ritenuto che l'ordine impugnato si limita ad ordinare il sequestro degli averi in essere su tutte le relazioni riconducibili a __________, con estensione anche alle relazioni gestite da una sede ticinese ma formalmente aperte all'estero; così formulato l'ordine non concerne documentazione e sembra riferirsi ai saldi attivi di relazioni situate all'estero (ancorché gestite dal Ticino) e non può essere ammesso;
- alla luce di quanto sopra, e non spettando a questo ufficio sostituirsi all'inquirente né lanciarsi in speculazioni interpretative (e conseguenti specificazioni) l'ordine in questione (AI 365) deve essere annullato limitatamente alla clausola di estensione (del sequestro) alle "succursali, filiali e/ o consociate estere"; tutte le altre parti dell'ordine mantengono la loro validità, come peraltro confermato dalla CRP nella sentenza più volte citata;
- a titolo abbondanziale si rileva che l'estensione a succursali, filiali e/o consociate svizzere non è chiaramente contestata, rispettivamente motivata, quindi non dovrebbe neppure essere affrontata in questa sede (e, se del caso, respinta per carenza di motivazione); comunque, quanto vale per l'estero non vale automaticamente anche per il territorio svizzero (extracantonale) già per il solo fatto che l'autorità di un cantone può provvedere direttamente al sequestro in altro cantone (artt. 3 ss. del Concordato del 5 novembre 1992); inoltre, l'ordine è limitato alle relazioni "gestite" dalle sedi ticinesi;
- l'accoglimento del reclamo su questa questione comporta che le tasse e le spese della presente restino a carico dello Stato e che vengano assegnate ripetibili (al reclamante) che tengano conto anche del non riconoscimento di una diminuzione della TG e delle spese nel precedente giudizio (1/10);
- trattandosi di decisione in materia di sequestro, é opportuno determinare che la presente decisione esplicherà i suoi effetti (diverrà esecutiva) con la sua crescita in giudicato (cioé alla scadenza inutilizzata del termine ricorsuale);
- da ultimo, spetterà al magistrato inquirente comunicare la rettifica dell'ordine impugnato agli istituti di credito destinatari che non sono parte della presente procedura;
P.Q.M.
viste le norme applicabili, in particolare gli artt. 138, 146, 158, 251, 59 CP, 161 ss., 280 ss, 284 CPP,
decide
1. Il reclamo, è parzialmente accolto ai sensi dei considerandi, e meglio
§ La clausola di estensione alle succursali, filiali e/o consociate estere, contenuta nell'ordine 25 marzo 2005 (AI 365 dell'inc. MP __________) indirizzato a __________ __________, __________, e __________, è annullata.
2. Al Procuratore pubblico è fatto ordine di provvedere, alla crescita in giudicato della presente (decorrenza inutilizzata dei termini di ricorso), a rettifica nei confronti dei destinatari dell'ordine.
3. La tassa di giustizia, stabilita in FRS 200.00, e le spese di FRS 80.00 sono poste a carico dello Stato, il quale rifonderà al reclamante FRS 412.00 a titolo di ripetibili.
4. Contro la presente è dato ricorso alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale di Appello, Lugano, entro 10 giorni dall'intimazione.
5. Intimazione (con copia delle osservazioni presentate dalle parti):
giudice Edy Meli