Incarto n.

INC.2003.59409

Lugano

23 agosto 2006

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto

Edy Meli

 

sedente per statuire sul reclamo presentato il 7/8 agosto 2006 da

 

 

 

__________

 

 

contro

 

 

la decisione 27 luglio 2006 del Procuratore pubblico Maria Galliani mediante la quale viene posta sotto sequestro la __________ di nominali FRS 240'000.- gravante la particella __________ di __________, nell'ambito del procedimento di cui all'inc. MP __________;

 

 

viste le osservazioni del magistrato inquirente (17 agosto 2006), della parte civile __________ (18/21 agosto 2006) e dell'accusato (14/16 agosto 2006);

 

 

ritenuto e considerato

 

 

 

in fatto ed in diritto

 

 

 

che:

 

 

-   nei confronti di __________ è in corso un procedimento penale per ripetuta appropriazione indebita, aggravata, subordinatamente amministrazione infedele (inc. MP __________);

 

-   tra le altre cose, __________ è accusato di aver disposto illecitamente della __________ oggetto della decisione qui impugnata (GIAR 24 luglio 2006, 594.2003.7, cons. 3);

 

 

 

-     con decisione del 29 maggio 2006, il magistrato inquirente ha respinto una richiesta di

  sequestro della __________ in questione, ritenendo comunque accertate, in capo all'attuale detentore (la qui reclamante), buona fede e prestazione equivalente (le eccezioni alla confisca di cui al cpv. 2 dell'art. 59 cifra 1 CP);

 

-   con sentenza del 24 luglio 2006 (GIAR 594.2003.7), questo giudice ha annullato tale decisione ritenendo tutt'altro che accertata la buona fede e concludendo che, in applicazione dell'art. 161 CPP, la CI andava sottoposta alla misura cautelare conservativa (sequestro);

 

-   la sentenza GIAR citata è nota a tutte le parti (DTF 123 I 130);

 

-   con decisione del 27 luglio 2006, il magistrato inquirente ha posto sotto sequestro la __________ menzionata, mentre qualche giorno dopo la qui reclamante impugnava la sentenza del GIAR davanti alla CRP;

 

-   con ordinanza del 7 agosto 2006, assegnando un termine per le osservazioni, la CRP ha rifiutato effetto sospensivo al ricorso contro la decisione del GIAR (CRP 7 agosto 2006, inc. 60.2006.284);

 

-   il reclamo oggetto della presente (doc. 1, inc. GIAR 594.2003.9) chiede da un lato la concessione dell'effetto sospensivo, dall'altro (e nel merito) l'annullamento della decisione di sequestro; entrambe le richieste si fondano sul fatto che contro il pronunciamento del GIAR è stato inoltrato ricorso alla CRP, ciò che impedirebbe la crescita in giudicato della decisione del GIAR e imporrebbe attesa dell'evasione del ricorso prima di porre (eventualmente) in essere il sequestro;

 

-   magistrato inquirente e parte civile si oppongono all'accoglimento del reclamo mentre che l'accusato ritiene di non dover formulare osservazioni;

 

-   il reclamo, tempestivamente presentato dalla persona direttamente toccata dal provvedimento, è ricevibile in ordine;

 

-   la richiesta di concessione dell'effetto sospensivo al reclamo (quello contro l'ordine di sequestro della __________) è stata evasa (negativamente) con ordinanza del 8 agosto 2006 (doc. 4, inc. GIAR 594.2003.9); alle motivazioni già contenute nell'ordinanza menzionata (che non va dimenticato concerne una misura cautelare di carattere preminentemente conservativo), si può aggiungere che la CRP non ha concesso effetto sospensivo al ricorso contro la decisione emanata dal GIAR il 24 luglio 2006;

 

-   quanto alla richiesta di annullamento, nel merito, della misura, la reclamante non può essere seguita laddove sostiene che il magistrato inquirente non poteva decidere il sequestro sulla base delle sole considerazioni del GIAR in quanto la sentenza (del GIAR, appunto) non è cresciuta in giudicato;

 

-   la misura (e l'obbligo di porla in essere) di cui all'art. 161 CPP è di competenza del magistrato inquirente in ogni stadio della fase istruttoria e per le finalità della stessa;

 

-   da un lato, ancorché non tecnicamente cresciuta in giudicato, la sentenza 24 luglio 2004 può esplicare i suoi effetti in assenza di concessione dell'effetto sospensivo da parte della CRP; dall'altro, mancando (secondo il magistrato inquirente: cfr. Decisione 27 luglio 2006) di elementi per una nuova decisione negativa, non v'è ragione di ritardare ulteriormente il sequestro lasciando il provento del reato nella (libera) disponibilità della reclamante: una messa in opera ritardata (se si preferisce: futura) della misura potrebbe anche comprometterne l'esito (quindi la finalità assegnatale dal CPP);

 

-   non modifica quanto sopra la possibilità (o ipotesi) che la CRP annulli la decisione del GIAR; se ciò dovesse avvenire è evidente che, a dipendenza della motivazione, la decisione potrà (o dovrà) essere considerata dal Procuratore pubblico ai fini di una revoca del sequestro, rispettivamente costituire motivazione nell'ambito di un'istanza di dissequestro;

 

-   in conclusione, viste le motivazioni addotte, il reclamo deve essere respinto in virtù di tutto quanto sopra esposto;

 

-   in considerazione della particolarità della situazione (la reclamante poteva anche ritenere di dover reclamare contro la misura per coerenza con il ricorso, rispettivamente per tema che l'accettazione del sequestro potesse condurre a ritenerlo privo d'oggetto) tasse e spese rimangono a carico dello Stato e non si assegnano ripetibili.

 

 

P.Q.M.

 

 

viste le norme applicabili, in particolare gli artt. 138, 59 CP, 161 ss, 280 ss, 284 CPP,

 

 

decide

 

 

1.        Il reclamo, nella misura in cui è ricevibile, è respinto.

 

 

2.               Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale di Appello, Lugano, entro 10 (dieci) giorni dall’intimazione.

 

 

3.               La tassa di giustizia fissata in FRS 150.-- e le spese di FRS 80.-- rimangono a carico dello Stato; non si assegnano ripetibili.

 

 

4.               Intimazione (con copia delle osservazioni presentate dalle parti):

 

 

                                                                                 giudice Edy Meli