Incarto n.
INC.2003.66608

Lugano

12 agosto 2004

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto

Ursula Züblin

 

 

 

 

 

 

 

sedente per statuire sull'istanza di proroga del carcere preventivo presentata il 27/28 luglio 2004 dal

 

 

Procuratore pubblico Giuseppe Muschietti, Bellinzona

 

 

nei confronti di

 

 

__________

patr. di fiducia dall'__________

 

 

Viste le osservazioni 5 agosto 2004 della difesa;

 

visto l'inc. __________;

 

ritenuto

 

 

in fatto

 

 

A.

 

Per i fatti essenziali e per quanto qui necessario si può rinviare a precedente decisione che negava la libertà provvisoria all'accusato:

 

"__________ - asseritamente direttore di un'impresa di costruzioni, di una cava e di una società immobiliare in __________ - è stato arrestato il 15 ottobre 2003 con le accuse di falsità in documenti, favoreggiamento e truffa "per avere confezionato e fatto uso nel procedimento penale a carico di __________ di una procuration, datata 15.06.2001, sapendo trattarsi di un falso finalizzato a favorire la posizione procedurale di __________ e lo sblocco del denaro sequestrato a quest'ultimo".

 

L'arresto è stato confermato da questo giudice il giorno successivo, ritenuta l'esistenza di gravi e concreti indizi di colpevolezza e di preminenti motivi di interesse pubblico (pericolo di fuga e bisogni dell'istruzione).

 

Il 28 ottobre 2003 il Procuratore pubblico ha esteso l'accusa anche per titolo di infrazione aggravata, sub. semplice alla LFStup.

Con sentenza 14 novembre 2003 la Camera dei ricorsi penali ha respinto il reclamo presentato da __________ contro la decisione di conferma dell'arresto (CRP 60.2003.349)".

(sentenza 12 febbraio 2004, GIAR 237.2003.4).

 

 

B.

 

Con decisione 12 febbraio 2004 (GIAR 237.2003.4), questo giudice ha respinto l'istanza di libertà provvisoria presentata il 3/4 febbraio 2004 da __________, decisione confermata dalla CRP con sentenza 8 marzo 2004 (CRP 60.2004.62).

 

In data 17 marzo 2004 il Procuratore pubblico ha esteso l'accusa nei confronti di __________ ai titoli di correità, sub. complicità, sub. istigazione, in riciclaggio di denaro aggravato, sub. semplice (cfr. AI 4.19).

 

Successivamente con decisione 8 aprile 2004 questo giudice ha, accogliendo parzialmente l'istanza del Procuratore pubblico, prorogato la detenzione preventiva di __________ di quattro mesi, cioè fino al 15 agosto 2004.

 

Per quanto concerne lo stadio dell'istruttoria risulta che gli atti sono stati depositati il 4 giugno 2004. L'istanza di complementi istruttori 2 luglio 2004 è stata integralmente respinta dal magistrato inquirente. Avverso tale decisione la difesa di __________ ha presentato reclamo a questo giudice (inc. GIAR 666.2003.7).

 

 

C.

 

Con l'istanza qui in discussione il magistrato inquirente chiede che la detenzione preventiva sia prorogata di due mesi, cioè sino al 15 ottobre 2004 compreso. Il Procuratore pubblico, riassunto quanto avvenuto a livello istruttorio dopo la decisione dell'8 aprile 2004 di questo giudice, con particolare riferimento al reclamo interposto contro la decisione 12 luglio 2004 con la quale sono stati respinti tutti i complementi istruttori richiesti dalla difesa con istanza 2 luglio 2004, evidenzia che una proroga di due mesi appare sufficiente per chiudere l'istruttoria, sia nell'ipotesi di accoglimento del reclamo, sia nel caso in cui lo stesso venisse respinto, tenuto anche conto dei tempi per l'emanazione di una decisione negativa da parte di questo giudice. Dopo aver rinviato per i gravi e concreti indizi di colpevolezza alle precedenti decisioni di questo ufficio, della CRP e del Tribunale federale, nonché ribadito l'esistenza di un pericolo di fuga e di recidiva, il magistrato inquirente rileva che il carcere preventivo sofferto, alla cui durata non è certo estraneo l'accusato visto il suo atteggiamento processuale, e quello ancora da soffrire sarebbe comunque rispettoso del principio di proporzionalità, tenuto anche conto che l'accusa è stata ulteriormente estesa al titolo di correità, sub complicità, sub istigazione, di riciclaggio di denaro aggravato, sub. semplice per cui __________ è stato condannato a due anni di detenzione.

 

 

D.

 

La difesa, con osservazioni 5/6 agosto 2004, si oppone alla richiesta di proroga.

Ribadisce che tutte le accuse mosse nei confronti di __________ non sarebbero sostenute da elementi indiziari concreti e che __________ - identificato dall'accusa quale capo di un gruppo di trafficanti in Italia - ha dichiarato in due occasioni che __________ con la droga non c'entra nulla. In proposito rileva pure che il magistrato inquirente nell'istanza di proroga si limita genericamente a rinviare alle motivazioni della sentenza della CRP dell'8 marzo 2004, senza tener conto di quanto emerso successivamente nell'inchiesta. Contesta pure l'esistenza del pericolo di fuga e di recidiva, peraltro neppure motivati dal magistrato inquirente, così come l'asserzione del Procuratore pubblico secondo cui __________ avrebbe avuto un atteggiamento processuale dilatorio. In siffatte circostanze un'ulteriore proroga della carcerazione preventiva sarebbe contraria al principio di proporzionalità.

 

Delle ulteriori allegazioni/argomentazioni delle parti si dirà, per quanto necessario, nei considerandi che seguono.

 

 

E.

 

Con decisione 10 agosto 2004 questo giudice ha parzialmente accolto il reclamo inoltrato da __________ contro la decisione 12 luglio 2004, con la quale il Procuratore pubblico ha respinto tutti i complementi di prova richiesti. In particolare, sono state accolte le richieste di avere accesso all’incarto MP di __________ e quelle relative all'evasione delle rogatorie a suo tempo inoltrate in __________ e __________ (decisione 10 agosto 2004, inc. GIAR 2003.666.07).

 

 

Considerato

 

 

in diritto

 

 

1.

 

L'istanza, presentata prima del termine di scadenza della detenzione preventiva ex art. 102 cpv. 2 CPP (15 agosto 2004, compreso) e con tempi che hanno permesso il rispetto del diritto di essere sentito dell'accusato, è ricevibile.

 

 

2.

 

I principi che reggono la materia, pur se noti alle parti, vengono qui riproposti:

 

"L'art. 95 CPP - corrispondente all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 - dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e proroga del carcere preventivo a' sensi dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali - per quanto qui concerne - i bisogni dell’istruzione, con particolare riguardo al pericolo di collusione che, - sia detto qui a futura memoria - può continuare ad esistere sino al pubblico dibattimento (sentenza della I Corte di diritto pubblico del Tribunale federale del 23 marzo 2000 in re S.B., consid. 4a). Si aggiunge, sempre con riferimento al caso in esame, che l’elenco dei motivi di interesse pubblico nell’art. 95 cpv. 2 CPP non è esaustivo (Messaggio aggiuntivo del 20 marzo 1991 concernente la revisione del CPP, ad art. 27, pag. 32, nota 3), tra altri possibili, essendovi quello della tutela dell’ordine pubblico (REP 1998 n. 105).

L'eccezione della cautelare privazione della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale (di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 cons. 3), in corrispondenza ed a superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi penali - nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381).

I menzionati presupposti vanno approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss).

Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (REP 1980 pag. 128)."

(per tutte: sentenza GIAR 21.12.2001 in re G., inc. 520.2001.5)

 

 

3.

 

Per quanto concerne l'esistenza di seri e concreti indizi di colpevolezza a carico di __________, valgono le considerazioni già espresse nella precedente decisione di proroga della carcerazione preventiva (decisione 8 aprile 2004, inc. GIAR 666.2003.6):

 

“Per quanto concerne l'esistenza di seri e concreti indizi di colpevolezza a carico di __________, tenuto conto dei limiti che deve porsi questo giudice, si può senz'altro far capo (DTF 123 I 30 consid. 2c) a quanto stabilito dalla CRP nella decisione 8 marzo 2004 per i reati di infrazione aggravata, sub. semplice alla LFStup, falsità in documenti, favoreggiamento e truffa. Infatti non emergono dall'incarto (tantomeno dall'istanza e dalle osservazioni) elementi atti a modificare sostanzialmente quelle conclusioni che vengono, di conseguenza, qui riprodotte:

 

"2.2.

Il primo presupposto per il mantenimento del carcere preventivo - ossia l'esistenza di gravi e concreti indizi di colpevolezza per titolo di infrazione aggravata, sub. semplice alla legge federale sugli stupefacenti, falsità in documenti, favoreggiamento e truffa - è nella fattispecie pacifico, il coinvolgimento del ricorrente nei fatti di cui all'inchiesta penale trovando riscontro agli atti, come già esposto con giudizio 14.11.2003:

 

"____________ è infatti stato arrestato l'8.7.2003 con le accuse di riciclaggio di denaro, eventualmente infrazione aggravata, sub. semplice alla legge federale sugli stupefacenti, considerato che erano stati trovati - in venti involucri di plastica nascosti nella carrozzeria del veicolo che conduceva - € 345'000.-- circa e che erano state rinvenute tracce di cocaina sulle intercapedini della vettura, sulle banconote stesse e sotto le sue unghie (cfr. rapporto di arresto 8.7.2003, AI 1.1 e rapporto d'expertise 18.7.2003, AI 1.2). Ritenuto che - con riferimento all'origine della somma sequestrata e contraddicendo precedenti versioni - _____ aveva affermato che l'importo in questione sarebbe stato di pertinenza del qui ricorrente (cfr. verbale di interrogatorio PP 30.9.2003, p. 3 ss., AI 4.3), questi ha fatto pervenire al procuratore pubblico - tramite il legale di _________ - una procura di data 15.6.2001, con la quale, per conto di tale società __________, autorizzava _________ ad agire per la stessa (cfr. allegato 1, verbale di interrogatorio PP 15.10.2003 di _____________, AI 4.5). Al proposito, in sede di interrogatorio ___________ ha quindi sostenuto che "(…) ho redatto io la "procuration" in questione (…). ADR che ho redatto tale procura nei miei uffici a __________ il 15.06.2001" (verbale di interrogatorio PP 15.10.2003, p. 2, AI 4.5), aggiungendo che "(…) ho iniziato a lavorare con __________ nell'ottobre 2001", che "sostanzialmente il compito di __________ è quello di raccogliere il mio denaro e di portarlo in __________, solamente presso la ditta __________ ", che "(…) il denaro serve a pagare i macchinari acquistati attraverso le aste organizzate dalla ditta __________ " (verbale di interrogatorio PP 15.10.2003, p. 2, AI 4.5) e che "(…) l'ufficio di cambio (in __________) si è occupato del trasferimento in Europa del mio denaro e ha contattato __________, dandogli dei numeri di telefono da contattare per ritirare il denaro così giunto in Europa" (verbale di interrogatorio PP 15.10.2003, p. 3, AI 4.5). Sennonché, le indagini - esperite, tra l'altro, tramite commissione rogatoria in __________ - hanno permesso di individuare un'organizzazione criminale dedita al traffico internazionale di stupefacenti tra il __________ e l'__________, via __________ e __________ (cfr. risposta 15.10.2003 della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lecco, AI 6.3); in particolare, è emerso che l'8.9.2003 il qui ricorrente ha discusso telefonicamente con tale __________, che risulta far parte di detta organizzazione, in relazione all'allestimento da parte sua di un documento inerente una procura a favore di __________ (cfr. risposta 15.10.2003 della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lecco, AI 6.3). Interrogato al proposito, il ricorrente ha detto che "(…) __________ aveva il documento in __________, penso presso di lui e che ho dovuto farne un altro per l'__________ " (verbale di interrogatorio PP 15.10.2003, p. 4, AI 4.5), e ciò in palese contraddizione con le affermazioni precedenti la contestazione della citata registrazione telefonica, secondo le quali "(…) ho redatto io la "procuration" in questione (…). ADR che ho redatto tale procura nei miei uffici a __________ il 15.06.2001" (verbale di interrogatorio PP 15.10.2003, p. 2, AI 4.5). Il fatto poi che anche il veicolo con cui il ricorrente è giunto in Ticino sia fornito di intercapedini e che su di esso siano state riscontrate tracce di cocaina (cfr. verbale di interrogatorio PP 28.10.2003, p. 3, AI 4.9; cfr. anche rapporto di trasmissione 22.10.2003, AI 1.7) sostanzia ulteriormente un suo coinvolgimento nelle accuse a' sensi della legge federale sugli stupefacenti. Certo, egli sostiene che la vettura gli sarebbe stata prestata da tale __________ e che l'avrebbe ritirata presso un'autofficina (cfr. verbale di interrogatorio PP 28.10.2003, p. 2, AI 4.9): ciò deve tuttavia ancora essere verificato, rilevato inoltre che l'autovettura sarebbe di proprietà di __________, fratello del citato __________ (cfr. verbale di interrogatorio PP 28.10.2003, p. 2, AI 4.9)" (considerando 3, inc. 60.2003.349).

 

Al proposito, i successivi accertamenti hanno permesso di stabilire che il predetto veicolo - intestato ad __________ - è stato utilizzato anche da __________ (cfr. risposta 28.11.2003 della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lecco, p. 44, AI 6.17), la cui utenza telefonica emerge ripetutamente in relazione ad __________ (cfr. verbali di interrogatorio PP 17.9.2003, p. 2, AI 4.2, e 20.10.2003, p. 3 e 4, AI 4.7) - condannato dalla Corte delle assise correzionali alla pena di due anni di detenzione, alla multa di fr. 5'000.-- ed all'espulsione dalla Svizzera per sette anni, siccome riconosciuto colpevole di riciclaggio aggravato di denaro (cfr. sentenza __________, cresciuta in giudicato, inc. __________) - ed al ricorrente (cfr. verbale di interrogatorio PP 16.12.2003, AI 4.14). In particolare, le indagini esperite tramite commissione rogatoria hanno evidenziato che "(…) tre suoi (di __________) numeri di telefono sono memorizzati nel cellulare di __________, mentre l'utenza cellulare italiana __________ risulta memorizzata nella scheda telefonica italiana __________ trovata nel mio portamonete, numero che viene memorizzato quale "__________", utenza cellulare corrispondente a quella memorizzata nel cellulare in uso a __________ con la dicitura "__________" " (verbale di interrogatorio PP 16.12.2003 di __________, p. 1, AI 4.14); dalla documentazione acquisita agli atti (cfr. risposta rogatoriale 28.11.2003 della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lecco, p. 30, AI 6.17) risulta inoltre una corrispondenza fra l'utenza __________ (inerente una delle schede telefoniche rinvenute al momento dell'arresto) ed il cellulare Samsung, in suo possesso, a partire dal 6.10.2003 ore 22.41, quando è giunto in Italia [cfr. anche verbale di interrogatorio PO 15.10.2003 di __________, moglie del ricorrente, p. 7, AI 5.1: "(…) quello (telefonino) spento è di mio marito; ha una tessera svizzera; non so il numero che però posso dire che termina con il …25"]. Non appare pertanto credibile che il ricorrente abbia trovato le schede telefoniche __________ - che ha in memoria, tra l'altro, un numero riconducibile ad un collaboratore di __________, tale __________ (cfr. verbale di interrogatorio PP 16.12.2003 di __________, p. 4, AI 4.14) - e __________ il 13.10.2003 nel veicolo intestato ad __________ (cfr. verbali di interrogatorio PP 4.11.2003, p. 1, AI 4.10, e 16.12.2003, p. 4 e 5, AI 4.14). Ciò posto, il fatto che __________ abbia affermato che il ricorrente non sia "(...) per nulla coinvolto nelle questioni riguardanti il traffico di stupefacenti" (ricorso 19/20.2.2004, p. 9; cfr. verbale di interrogatorio 24.1.2004 di __________, allegato alla risposta 26.1.2004 della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lecco, AI 6.25) non è quindi sufficiente - allo stato attuale del procedimento - per ritenere che __________ sia estraneo alle attività illecite che interessano il citato __________, tanto più che questi ha asserito che l'avrebbe incaricato di ottenere la liberazione di __________ e la restituzione del denaro sequestratogli al momento dell'arresto, affermazioni che il ricorrente decisamente contesta (cfr. verbale di interrogatorio PP 6.2.2004, AI 4.18; cfr. anche verbale di interrogatorio PO 5.2.2004, AI 5.9). Al proposito, mal si comprende - come ha rilevato il giudice dell'istruzione e dell'arresto - perché "(…) fra tutte le dichiarazioni fatte da __________ l'unica credibile, a dire della difesa, sia proprio quella a vantaggio del suo cliente, mentre le altre, in particolare quelle secondo cui i due si conoscerebbero bene, sono contestate (…)" (decisione 12.2.2004, p. 6). La circostanza che il ricorrente ometta di confrontarsi con le pertinenti motivazioni del giudizio impugnato inerenti, per esempio, il ritrovamento di schede telefoniche con i numeri di __________, persona che conoscerebbe appena (cfr. verbale di interrogatorio PP 6.2.2004, AI 4.18), o di suoi collaboratori - limitandosi a sostenere che la conclusione del giudice dell'istruzione e dell'arresto in merito alla credibilità di __________ sia "(…) sbrigativa e per nulla motivata (…)" (ricorso 19/20.2.2004, p. 9) - non depone peraltro a sostegno della sua tesi, secondo cui gli elementi evidenziati nella predetta decisione "(…) trovano facile spiegazione in quel contesto di relazioni personali dirette o indirette che (…) non ha mai negato con per es. __________ e __________ " (ricorso 19/20.2.2004, p. 10)."

 

 

Anche per quanto concerne il titolo di correità, sub. complicità, sub. istigazione, in riciclaggio di denaro aggravato, sub. semplice, oggetto delle promozione d'accusa 17 marzo 2004, dagli atti emergono seri e concreti indizi di colpevolezza a carico di __________. Basti qui ricordare che quest'ultimo ha dichiarato di aver dato mandato a __________ di ritirare la somma di Euro 382'990.-- (cfr. AI 4.5, 4.9, 4.11 e 4.17) e che con sentenza __________ la Corte delle Assise correzionali di Mendrisio ha accertato giudizialmente che tale somma era provento di crimine, e meglio della vendita di sostanza stupefacente, e ha di conseguenza condannato __________ per titolo di riciclaggio aggravato di denaro, segnatamente per avere, agendo quale membro di un'organizzazione criminale, compiuto atti suscettibili di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento e la confisca di Euro 382'990.--, sapendo o dovendo presumere che si trattava di provento di crimine.

 

Giova rilevare che l’esistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico di __________ è stata riconosciuta anche dal Tribunale federale (sentenza 7 maggio 2004, inc. 1P.223.2004) e che nel corso del verbale di interrogatorio 14 maggio 2004, tenutosi a __________ alla presenza del Procuratore pubblico e del difensore di __________, __________, ha sostanzialmente confermato quanto dichiarato nel precedente verbale del 24 gennaio 2004 . 

 

 

4.

 

La detenzione di __________ è giustificata anche in considerazione dell'esistenza, contestata dalla difesa, di un concreto pericolo di fuga. Valgono in proposito le considerazioni già espresse da questo giudice nella decisione 12 febbraio 2004:

 

"3.3

I criteri determinanti per stabilire se esista pericolo di fuga sono il carattere del prevenuto, il suo domicilio, la sua professione, la sua situazione familiare ed i suoi legami con lo Stato in cui egli è inquisito (SJ 103/1981, 135; sentenza 31 marzo 1992 in re S. C. del Tribunale federale, sentenza 20 ottobre 1994 in re M.A., CRP 314/94) e l'apprezzamento di tutte tali circostanze, per invocare appunto un rischio di fuga, deve lasciar presumere che le conseguenze di una fuga appaiono all'accusato come un male minore rispetto a quello derivante per lui dall'ulteriore carcerazione, con maggior forza quanto più i reati imputati comportino pene edittali od eventualità di pena concreta importante (in questo senso M. Luvini, in Rep. 1989, p. 292 e ss. e riferimenti ivi indicati; sentenza 14 novembre 1994 in re S.V., CRP 341/94)

 

L'imputato è cittadino straniero, titolare di un passaporto marocchino, nonché con permessi di residenza in Paesi dell'Africa Occidentale (cfr. AI 1.3, passaporto), senza alcun legame con la Svizzera. L'istante non ha alcun interesse a rimanere a disposizione delle autorità svizzere (come del resto suffragato dal suo atteggiamento negatorio e reticente in sede di istruttoria), nella prospettiva, in caso di condanna, di una pesante sanzione penale, ritenuta la gravità degli addebiti mossigli. La tentazione di riparare all'estero, in __________ o in uno dei Paesi in cui possiede un "residence status", per sottrarsi al procedimento è quindi sorretta da sufficiente verosimiglianza ed il rischio di fuga appare probabile in modo concreto."

 

 

5.

 

In concreto - oltre al pericolo di fuga - sussistono tuttora esigenze istruttorie, segnatamente l'assunzione delle prove accolte da questo giudice con sentenza 10 agosto 2004.

 

L'esistenza di un pericolo di collusione ed inquinamento delle prove in relazione alle informazioni oggetto delle rogatorie inoltrate in __________ e __________ è già stato riconosciuto sia da questo giudice che dalla CRP e dal Tribunale federale (cfr. da ultimo decisioni GIAR 23 aprile 2004, TF 7 maggio 2004 e CRP 8 marzo 2004 e 26 maggio 2004).

 

 

6.

 

Considerato che presentemente primeggiano le esigenze istruttorie, il pericolo di inquinamento e collusione delle prove e quello di fuga, può qui rimanere indeciso il pericolo di recidiva.

 

 

7.

 

Stabilito che gli elementi di legge per il mantenimento e/o proroga della detenzione preventiva - gravi e sufficienti indizi di colpevolezza in capo all'accusato, pericolo di fuga e bisogni dell'istruzione - sono presenti nel caso in esame, occorre ora valutare se la proroga richiesta è rispettosa del principio di proporzionalità, ricordato che determinanti a tale proposito sono il rapporto tra la detenzione sofferta, o eventualmente ancora da soffrire, e la gravità dei reati (o meglio della pena ipotizzabile), nonché il rispetto dell'art. 102 CPP (secondo cui l'inchiesta deve procedere con celerità).

 

Preliminarmente, con particolare riferimento alle necessità istruttorie, giova ribadire quanto già evidenziato nella precedente decisione di proroga della carcerazione preventiva (decisione GIAR 8 aprile 2004, inc. 666.2003.6):

 

"il Procuratore pubblico deve prestare particolare attenzione alle peculiarità dell'inchiesta, e segnatamente al fatto che la stessa si sviluppa principalmente per via rogatoriale (acquisizione documentazione, interrogatori di correi o presunti tali): è allora suo preciso dovere non solo vegliare a che venga ossequiato l'obbligo di trattare con priorità i casi in cui l'accusato si trova in detenzione (art. 102 CPP), ma anche privilegiare quei passi istruttori indispensabili per chiarire la situazione processuale dell'accusato, e con riferimento ai quali il pericolo di inquinamento delle prove sia più marcato. Ciò vale in particolare per quegli accertamenti da compiersi all'estero con la collaborazione delle Autorità locali. In generale, se vige il principio per il quale chi delinque in correità con altri deve sopportare almeno in parte anche necessità istruttorie che valgono nei loro confronti, e non solo quelle strettamente legate alla sua personale posizione, tale principio trova i suoi limiti nell'altro principio, quello della proporzionalità. Ciò significa che la durata della carcerazione preventiva non può dipendere esclusivamente dalle prove ancora da assumere, ma anche dai tempi d'inchiesta (cfr. decisione GIAR 19 agosto 1999 in re G.L., inc. 386.99.9)".

 

In concreto, una proroga del carcere preventivo di due mesi (a far tempo dal 15 agosto 2004) appare ancora rispettosa del principio di proporzionalità, in considerazione della gravità dei reati ascritti a __________ e del conseguente rischio di pena, nonché del fatto che l'inchiesta, tenuto conto della complessità del caso, delle numerose persone coinvolte, è stata, sino ad ora, condotta nel rispetto dei dettami dell'art. 102 cpv. 1 CPP, tenuto anche conto dell'atteggiamento processuale, sostanzialmente negatorio, di __________ (in proposito si rinvia a quanto già evidenziato nella precedente decisione di proroga, consid. 4), del fatto che l'acquisizione di atti istruttori per via rogatoriale richiede sempre un certo tempo. In particolare, con riferimento alle rogatorie inoltrate in __________ e __________ all'inizio di quest'anno il principio di celerità è stato rispettato, ritenuto che le stesse, come già evidenziato da questo giudice nella decisione 8 aprile 2004, sono state inoltrate non appena il Procuratore pubblico è giunto in possesso delle informazioni che ne hanno giustificato l'invio (risultanze di altre rogatorie in Italia e dichiarazioni rese dall'accusato a verbale) e la cui evasione è stata sollecitata dal magistrato inquirente.

 

Il magistrato inquirente rimane comunque tenuto a trattare con priorità il caso, essendo l'imputato in detenzione e rilevato comunque che una carcerazione superiore a quella ora accordata potrebbe porre problemi dal profilo della proporzionalità (cfr. art. 102 cpv. 1 e 176 cpv. 3 CPP).

 

 

P.Q.M.

 

 

viste le norme applicabili, in particolare gli artt. 1 e ss. LFStup., 1 e ss. CP, 95 ss., 102, 103, 280 ss. e 284 CPP,

 

 

decide:

 

 

1.      L'istanza è accolta.

       §.    Di conseguenza, il carcere preventivo cui è astretto __________ è prorogato di due mesi e verrà a scadere il 15 ottobre 2004 (compreso).

 

 

2.      Non si prelevano tasse e spese.

 

 

3.      Contro la presente decisione è dato reclamo alla Camera dei ricorsi penali, Lugano, entro 10 (dieci) giorni dall'intimazione.

 

 

4.      Intimazione:

 

 

 

 

                                                                                giudice Ursula Züblin