Incarto n.

INC.2003.75503

Lugano

13 maggio 2004

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto

__________

 

 

 

 

 

 

sedente per statuire sull'istanza di proroga del carcere preventivo presentata il 5/6 maggio 2004 dal

 

 

Procuratore pubblico __________, MP Lugano

 

 

nei confronti di

 

 

__________, 1968, attualmente c/o PCT, Cadro

(rappr. dall'avv. __________)

 

 

accusata di infrazione aggravata alla LFStup, art. 19 cifra 2;

 

 

viste le osservazioni della difesa (7/10 maggio 2004);

 

 

visto l'incarto MP 9091/2003;

 

 

 

ritenuto e considerato

 

 

 

in fatto ed in diritto

 

 

 

che

 

 

-        __________ è stata arrestata il 20 novembre 2003 al valico di Chiasso (diretta al domicilio di __________, di ritorno dal Kosovo) alla guida della sua vettura, nella quale sono stati ritrovato oltre 26 Kg di eroina (doc. 2 inc. GIAR 755.2003.1);

 

-        l'arresto è stato confermato, il giorno successivo, da questo giudice ritenuti presenti gravi e concreti indizi di colpevolezza, nonché necessità istruttorie (doc. 3 inc. GIAR 755.2003.1);

 

-        approssimandosi il termine di scadenza della detenzione ex art. 102 cpv. 2 CPP, il magistrato inquirente ha inoltrato richiesta per una proroga di 2 (due) mesi (Istanza 5/6 maggio 2004), allo scopo di concludere l'inchiesta con particolare riferimento alla necessita di interrogare, ed eventualmente porre a confronto con l'accusata, tale __________ (detto __________), arrestato il 26 marzo 2004 per sospetta infrazione aggravata alla LFStup, con il quale la prima avrebbe avuto frequenti contatti (telefonici) prima del viaggio in Kosovo (Istanza punti 5 e 6);

 

-        a mente del magistrato inquirente, la proroga (rispettosa della proporzionalità) si fonda sull'esistenza di gravi indizi di reato, presenza di pericolo di inquinamento delle prove (l'accusata avrebbe adottato atteggiamento contraddittorio in sede d'inchiesta e tentato, in più occasioni, di far uscire dal carcere comunicazioni per terzi relative ai fatti oggetto d'inchiesta - Istanza punto 4) e dal pericolo di fuga, nonostante il domicilio a __________ (legami con il paese d'origine e altri limitrofi alla Svizzera, nazionalità kosovara e italiana - Istanza punto 7, pag. 6);

 

-        con scritto del 7 maggio 2004 (ricevuto il 10 successivo) la difesa comunica di non opporsi alla proroga richiesta;

 

-        l'istanza, presentata dall'autorità competente ed entro un termine ragionevole per rapporto alla scadenza di cui all'art. 102 cpv. 2 CPP, è ricevibile;

 

-        i principi che reggono la materia, pur se noti al magistrato inquirente ed al difensore, vengono qui brevemente richiamati:

 

"L'art. 95 CPP - corrispondente all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 - dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e proroga del carcere preventivo a' sensi dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali - per quanto qui concerne - i bisogni dell’istruzione, con particolare riguardo al pericolo di collusione che, - sia detto qui a futura memoria - può continuare ad esistere sino al pubblico dibattimento (sentenza della I Corte di diritto pubblico del Tribunale federale del 23 marzo 2000 in re S.B., consid. 4a). Si aggiunge, sempre con riferimento al caso in esame, che l’elenco dei motivi di interesse pubblico nell’art. 95 cpv. 2 CPP non è esaustivo (Messaggio aggiuntivo del 20 marzo 1991 concernente la revisione del CPP, ad art. 27, pag. 32, nota 3), tra altri possibili, essendovi quello della tutela dell’ordine pubblico (REP 1998 n. 105).

L'eccezione della cautelare privazione della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale (di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 cons. 3), in corrispondenza ed a superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi penali - nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381).

I menzionati presupposti vanno approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss).

Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (REP 1980 pag. 128)."

(per tutte: sentenza GIAR 21.12.2001 in re G., inc. 520.2001.5)

 

-        l'assenza di opposizione, alla richiesta di proroga, da parte della difesa non esenta questo giudice da una verifica dell'esistenza dei presupposti per il mantenimento (se si preferisce: la proroga) della carcerazione preventiva;

 

-        nel caso in esame, anche grazie alla precisa ricostruzione formulata dal Procuratore pubblico (con altrettanto precisi ed opportuni rinvii agli atti istruttori), non occorre dilungarsi più di tanto per confermare l'esistenza (ed il loro rafforzamento con lo svolgersi dell'inchiesta) di gravi indizi di reato in capo all'accusata, per i fatti che le sono imputati;

 

-        sono tali le circostanze dell'arresto (AI 1), per nulla casuale (Verbale Polizia 5 gennaio 2004, pag. 1); le "ammissioni" contenute nei primi verbali (Polizia 20.11.2003, p. 1; GIAR 21. 11.2003, p. 2), sebbene successivamente ritrattate; le giustificazioni fornite in relazione al motivo del viaggio (vendita dell'auto da poco acquistata - verbale di Polizia 20.11.2003 ore 16.41, pag. 2 - poi) in contrasto con quelle della nipote che si trovava in auto con lei (Verbale Polizia __________ 20.11.2003, pag. 2) e che cozzano contro un minimo di logica economica (Verbale citato, pag. 3 e 5); risultanze oggettive in contrasto con le sue dichiarazioni sempre relative all'auto (Verbale Polizia 26.11.2003, pag. 1, 2 e 4, AI 72, per ciò che concerne le riparazioni da effettuarsi in Kosovo); le modifiche della versione circa il reperimento dei fondi per l'acquisto (di poco precedente il viaggio) della vettura (Verbale Polizia 5.01.2004 pag. 4 e verbale Polizia 26.11.2003, circa il denaro datole dalla suocera);

 

-        a quanto sopra si aggiunge, non da ultimo, il contenuto di alcune telefonate dalle quali si deduce sia che la vettura non doveva essere venduta in Kosovo (Verbale Polizia 26.03.2004 pag. 1 e relativa trascrizione), sia che al viaggio in questione (in particolare al suo esito) era interessato, tra gli altri, __________ e che lo scopo dello stesso era di "far partire qualcosa" (Verbale Polizia 6.04.2004 e telefonate trascritte);

 

-        è dato, inoltre e manifestamente, pericolo di collusione e di inquinamento delle prove in capo all'accusata; anche a prescindere dall'atteggiamento contraddittorio assunto in sede di verbali (ritrattazioni, modifiche delle versioni, ecc. come risulta dai verbali citati al considerando precedente), costituiscono indizio concreto di pericolo di collusione/inquinamento delle prove gli scritti dell'accusata, destinati a terzi in qualche modo coinvolti nei fatti, che la polizia ha intercettato e che contengono indicazioni per versioni "di comodo" (AI 29, 33, con traduzione in AI 39); anche alla luce del fatto che si tratta di episodi ripetuti nel tempo è più che verosimile pensare che, in caso di rilascio, l'accusata si adoperi (ulteriormente) per ottenere dichiarazioni di terzi (a lei vicini e/o in qualche modo coinvolti nei fatti) a conforto della sua versione (dopo ritrattazione) e a giustificazione dei fatti che le vengono imputati (REP 1988 414; REP 1980 45; RDAT 1988 n. 24; ZR 1973 p. 191);

 

-        la situazione personale e familiare dell'accusata (cfr. verbale 20.11.2003 ore 16.41, pag. 1 e 2) permette anche di ritenere che la prospettiva di riparare all'estero per evitare il rischio di una detenzione di una certa durata, può apparirle quale male minore di quello derivante da eventuale ulteriore carcerazione; sebbene domiciliata a __________ (dove lavora in proprio come donna delle pulizie), non ha parenti in Svizzera ma legami familiari in Germania (dove vive una sorella) ed in Kosovo, fruisce di doppia nazionalità (kosovara e italiana) e conosce tre lingue; le figlie (che sembrerebbero esserle affidate con il divorzio) sono ancora in giovane età, ciò permette di presumere un non particolare sradicamento in caso di trasferimento all'estero; tutto questo in uno con la gravità dei reati ascritti (che prevedono la reclusione) ed il rischio di pena da espiare, (DTF 106 Ia 407; SJ 1981 135; DTF 12 agosto 1981 in re C.), fonda anche un concreto pericolo di fuga;

 

-        la durata della proroga richiesta è rispettosa del principio di proporzionalità, così come lo è il motivo della richiesta stessa; è infatti evidente che l'acquisizione delle dichiarazioni di __________, rispettivamente il chiarimento del suo ruolo in rapporto al traffico di stupefacente imputato all'accusata, nonché il chiarimento dei contatti risultanti dalle censure telefoniche sono elementi di prova importanti per il suo (dell'accusata) procedimento e non potevano  essere assunti prima;

 

-        in conclusione, constatata l'esistenza di gravi indizi di reato, concreto pericolo di collusione e, abbondanzialmente, di fuga, nonché rispetto dei principi di proporzionalità della carcerazione (sofferta e da soffrire) e celerità del procedimento, l'istanza è accolta nella misura richiesta.

 

 

 

P.Q.M

 

 

 

viste le norme applicabili, in particolare gli artt. 19 cifra 2 LFStup., 95 ss., 102, 103, 280ss e 284 CPP,

 

 

 

decide

 

 

 

1.  L'istanza è accolta.

§.    Di conseguenza, il carcere preventivo cui è astretta __________ è prorogato di 2 (due) mesi e verrà a scadere il 20 luglio 2004 (compreso).

 

2.  Non si prelevano tasse e spese.

 

3.  Contro la presente decisione è dato reclamo alla Camera dei ricorsi penali, Lugano, entro 10 (dieci) giorni dall'intimazione.

 

4.  Intimazione:

     -    avv. __________, per sé e per l'accusata;

     -    Procuratore pubblico __________, Via Pretorio 16, 6900 Lugano;

         (con copia delle osservazioni 7 maggio 2004 della difesa);

    -    Direzione PCT, 6904 Lugano-Cadro.

 

 

 

                                                                                giudice __________