Incarto n.
INC.2003.80803

Lugano

26 luglio 2004

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto

__________

 

 

 

 

 

 

sedente per statuire sull’istanza presentata il 13/15 luglio 2004 da

 

__________, cittadina venezuelana, attualmente detenuta c/o PCT La Stampa, Cadro

(patr. d’ufficio dall’avv. __________)

 

 

 

intesa ad ottenere il dissequestro parziale dell’importo trovato in suo possesso e sequestrato al momento del suo arresto, nell’ambito del procedimento a suo carico per infrazione aggravata e contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti, esercizio illecito della prostituzione e infrazione alla legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri di cui all’ACC 78/2004 del Procuratore pubblico __________;

 

 

 

 

viste le osservazioni 21 luglio 2004 e 26 luglio 2004 del magistrato inquirente;

 

 

letti ed esaminati gli atti dell’inc. ACC 78/2004 messi a disposizione di questo giudice;

 

 

ritenuto e considerato

 

 

in fatto e in diritto:

 

che:

 

-          nell’ambito del procedimento a carico di __________, per titolo di Infrazione aggravata e contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti, esercizio illecito della prostituzione e infrazione alla legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri, il Procuratore pubblico __________ ha sequestrato l’importo di FRS 3'640.- trovato in possesso dell’accusata al momento del suo arresto e che quest’ultima ha subito dichiarato essere il provento della sua illecita attività di prostituta (v. verb. di PO 11 dicembre 2003, annesso 3.01 al rapporto preliminare di polizia);

-          nel corso dell’inchiesta, in quattro occasioni, il magistrato inquirente ha dissequestrato importi di denaro per complessivi FRS 1'200.-, per consentire all’accusata di far fronte alle spese e alle necessità personali durante la carcerazione preventiva;

 

 

 

-          con istanza 13/15 luglio 2004, __________ chiede nuovamente il dissequestro di una parte dell’importo sequestrato al momento del suo arresto, affinché possa usufruire di un po’ di liquidità;

-          con osservazioni 21 luglio 2004 e 26 luglio 2004, il Procuratore pubblico dichiara di rimettersi al prudente giudizio di questo giudice; precisa però di essere intenzionato a chiedere al giudice del merito la confisca dell’importo ancora sotto sequestro;

-          l’art. 161 cpv. 1 CPP impone al magistrato penale di ordinare il sequestro di tutti gli oggetti che possono avere importanza per l’istruzione del processo, alternativamente o cumulativamente come mezzi di prova o in quanto passibili di confisca o devoluzione allo Stato. Il sequestro, per la sua qualità di provvedimento eminentemente cautelare, ha lo scopo di acquisire e conservare gli oggetti di cui sopra al seguito della procedura e quindi per le necessità dell’istruzione preliminare, per le decisioni del magistrato requirente e quelle del giudice del merito, come evidenziato nella duplice prospettiva - alternativa o cumulativa - della produzione e valutazione delle prove (sequestro probatorio) e delle decisioni di confisca, restituzione o devoluzione (sequestro confiscatorio) (v. decisione 8 maggio 1998, inc. GIAR 516.97.3, in: Rep. 131 [1998] nr. 117, consid. 1a p. 359);

 

-          in materia di sequestro, nel lasso di tempo che intercorre tra l’emanazione dell’atto di accusa e l’apertura del dibattimento, la CRP (30.7.2002 in re B, inc. 60.2002.00174) ha constatato un “vuoto legislativo” e l’ha colmato assegnando tale competenza al GIAR. Non v’è ragione perché quanto detto dalla CRP nella sentenza citata non valga anche in tema di dissequestro. Di conseguenza questo giudice ha riconosciuto la sua competenza per decidere (comunque e sempre in via incidentale) istanze di dissequestro presentate dopo l’emanazione dell’atto d’accusa e prima dell’apertura del dibattimento (un chiarimento tra le varie autorità coinvolte ha confermato questa conclusione; cfr. decisione 14 ottobre 2003, doc. 12, inc. GIAR 268.1997.2);

 

-          questo giudice è dunque competente ad esaminare l’istanza 13/15 luglio 2004, trattandosi di istanza giunta dopo l’emanazione dell’atto d’accusa;

 

-          gli averi sequestrati, per esplicita ammissione dell’accusata, sono provento di reato; entra dunque, in questo caso in considerazione il sequestro confiscatorio. Il magistrato inquirente, pur rimettendosi al giudizio di questo giudice, precisa di essere intenzionato a chiedere al giudice del merito la confisca dell’importo ancora sotto sequestro;

-          non vi è dunque alcun valido motivo perché questo giudice proceda ad un dissequestro, anche solo parziale, di quanto ancora in sequestro, dovendo essere salvaguardate le facoltà e le competenze rispettivamente del magistrato requirente e del giudice del merito;

 

 

 

 

Per questi motivi,

 

 

visti i citati articoli di legge,

 

 

 

 

 

decide:

 

 

 

1.      L’istanza è respinta.

 

2.      Non si prelevano né tassa né spese di giustizia.

 

3.      Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei ricorsi penali entro dieci giorni dall’intimazione.

 

4.      Intimazione a:

-    Procuratore pubblico __________, Via Pretorio 16, 6901 Lugano;

-    avv. __________, per sé e per __________ (con copia delle osservazioni 21.7.2004 e 26.7.2004 del magistrato inquirente);

-    Presidente della Corte delle assise criminali, Via Pretorio 16, 6901 Lugano

(con copia delle osservazioni 21.7.2004 e 26.7.2004 del magistrato inquirente).

 

 

 

 

 

 

 

                                                                           giudice __________