Incarto n.
INC.2004.11604

Lugano

3 gennaio 2005

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto

Ursula Züblin

 

sedente per statuire sull'istanza di libertà provvisoria presentata il 28/29 dicembre 2004 da

 

 

__________

rappr. dal __________

 

                                         e qui trasmessa con preavviso negativo del 30 dicembre 2004 dal

 

 

Procuratore pubblico Marco Villa, Lugano;

 

viste le osservazioni della difesa dell'accusato (31 dicembre 2004);

 

visto l'inc. MP __________;

 

ritenuto

 

 

in fatto

 

 

A.

 

__________ è stato arrestato il 16 novembre 2004 con l'accusa di ripetuto furto, nonché di contravvenzione alla LFStup (art. 139 CP e 19a LStup).

L'arresto è stato confermato il giorno successivo da questo giudice che ha ritenuto presenti, oltre a gravi indizi di colpevolezza, bisogni istruttori e pericolo di fuga (doc. 1 e 3, inc. GIAR 116.2004.2).

 

 

B.

 

__________ era già stato arrestato il 9 marzo 2004 con l'accusa di ripetuto furto consumato e tentato, ripetuto danneggiamento e ripetuta violazione di domicilio. Già in quell'occasione il GIAR aveva confermato l'arresto (inc. GIAR 116.2004.1).

L'accusato era stato scarcerato il 15 marzo 2004 e dal rapporto di polizia giudiziaria 14 dicembre 2004 risulta che lo stesso aveva riconosciuto sei distinti furti.

 

 

 

C.

 

A seguito dell'attuale arresto - avvenuto nell'ambito dell'inchiesta __________ che ha coinvolto numerose persone (di cui una quindicina arrestate) e che include, oltre ai reati addebitati al qui istante anche quelli di ricettazione e di infrazione aggravata sub. semplice alla LStup - __________ ha ammesso di aver commesso/tentato di commettere, sia da solo che in correità con terzi, complessivi 24 furti nell'arco di poco più di un mese e mezzo (cfr. verb. PP 10.12.2004 e Pol. 13.12.2004).

 

 

D.

 

Con l'istanza qui in discussione, __________, per il tramite del difensore d'ufficio, chiede di essere immediatamente posto in libertà provvisoria. L'istante non contesta l'esistenza di seri e concreti indizi di colpevolezza, ma ritiene che non sarebbero più dati bisogni istruttori né pericolo di collusione - essendo l'inchiesta a suo carico ormai conclusa, rispettivamente avendogli il magistrato inquirente concesso colloqui liberi con il difensore e con la madre - e neppure concreto pericolo di recidiva, ritenuto che il carcere sino ad ora sofferto "non può che aver sull'accusato un forte effetto deterrente", come peraltro dimostrerebbero le sue dichiarazioni al termine del verbale PP 10 dicembre 2004 "è mia ferma intenzione smetterla definitivamente con questa vita e trovarmi un lavoro". In siffatte circostanze il mantenimento della carcerazione preventiva non sarebbe più rispettoso del principio di proporzionalità.

 

 

E.

 

Il magistrato inquirente preavvisa negativamente la richiesta (30 dicembre 2004). Ricordato che __________ ha sostanzialmente ammesso i reati addebitatigli, il Procuratore pubblico evidenzia che sono tuttora dati bisogni istruttori e pericolo di collusione, ritenuto che si deve ancora procedere alla contestazione delle risultanze acquisite all'incarto e del verbale di polizia 13 dicembre 2004, verbale già fissato per il 4 gennaio 2005, e che, a dipendenza delle risposte dell'accusato, non è possibile escludere che si dovrà procedere ad ulteriori confronti sia con i correi che con le parti lese, rispettivamente che la concessione di colloqui liberi con il difensore e con la madre non esclude l'esistenza di un pericolo di collusione con altre persone coinvolte nell'inchiesta. Sarebbe pure dato un concreto pericolo di recidiva: dopo aver ricordato che l'accusato ha già un precedente (seppure datato) per reati analoghi, il Procuratore pubblico evidenzia che egli è stato arrestato per ripetuto furto nel marzo 2004 e dopo pochi mesi ha ripreso a commettere furti (ben 24 nell'arco di poco più di un mese e mezzo) da solo o in correità con uno o l'altro dei suoi correi. Da ultimo, evidenzia che il carcere preventivo sin qui sofferto e quello ancora da soffrire sarebbe proporzionato e giustificato.

 

 

F.

 

Con osservazioni 1 gennaio 2005 la difesa si riconferma sostanzialmente nella primitiva istanza, rilevando nel contempo di essere in procinto di presentare una domanda LAPS.

 

Delle ulteriori argomentazioni si dirà, per quanto necessario ed al fine di evitare inutili ripetizioni, nei considerandi in diritto.

 

 

E considerato

 

In diritto

 

 

1.

 

__________, accusato e detenuto, è certamente legittimato all'inoltro della presente istanza.

Il preavviso negativo, consegnato, unitamente all'incarto, a questo ufficio il 30 dicembre 2004, è tempestivo.

 

 

2.

 

I principi che reggono la materia, pur se noti alle parti, vengono qui riproposti:

 

 

"L'art. 95 CPP - corrispondente all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 - dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e proroga del carcere preventivo a' sensi dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali - per quanto qui concerne - i bisogni dell’istruzione, con particolare riguardo al pericolo di collusione che, - sia detto qui a futura memoria - può continuare ad esistere sino al pubblico dibattimento (sentenza della I Corte di diritto pubblico del Tribunale federale del 23 marzo 2000 in re S.B., consid. 4a). Si aggiunge, sempre con riferimento al caso in esame, che l’elenco dei motivi di interesse pubblico nell’art. 95 cpv. 2 CPP non è esaustivo (Messaggio aggiuntivo del 20 marzo 1991 concernente la revisione del CPP, ad art. 27, pag. 32, nota 3), tra altri possibili, essendovi quello della tutela dell’ordine pubblico (REP 1998 n. 105).

L'eccezione della cautelare privazione della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale (di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 cons. 3), in corrispondenza ed a superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi penali - nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381).

I menzionati presupposti vanno approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss).

Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (REP 1980 pag. 128)."

(per tutte: sentenza GIAR 21.12.2001 in re G., inc. 520.2001.5)

 

 

3.

 

Sufficienti presupposti di legge, come esplicati dalla prassi e dalla giurisprudenza, sono presenti nella situazione personale e processuale di __________ a legittimare e giustificare il perdurare della cautelare privazione della sua libertà.

 

 

 

 

 

3.1.

 

I seri e concreti indizi di colpevolezza a carico di __________ (non formalmente contestati dalla difesa, ma comunque soggetti a verifica da parte di questo giudice) sono senz'altro dati.

Basti qui rilevare che l'accusato è sostanzialmente reo confesso: in particolare ha ammesso di avere a far tempo da fine settembre 2004 e fino al suo arresto (16 novembre 2004) in 24 occasioni commesso o tentato di commettere 24 furti da solo o in correità con terze persone, tra cui __________, __________, __________, __________, __________, __________ ed __________ a __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________ e __________, rispettivamente di fare saltuariamente uso di sostanze stupefacenti (cfr. verb. PP 10.12.2004; verb. Pol. 13.12.2004).

 

3.2.

 

Quanto alle necessità istruttorie atte a giustificare la misura cautelare di privazione della libertà, non è inutile ricordare i seguenti principi:

 

"

-      In relazione ai bisogni istruttori, atti a giustificare la misura restrittiva della libertà personale, occorre ricordare che questi non s'identificano semplicemente con gli atti istruttori in quanto tali, o con gli accertamenti (ancora) da effettuare, bensì con il pericolo di collusione o d'inquinamento delle prove che (eventualmente) espone a rischio la corretta raccolta (o conservazione) di tali atti (G. Piquerez, Procédure pénale suisse, ZH 2000, nos. 2344 ss.; N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, nos. 697 ss.; RDAT 1988 no. 24). In quest'ottica il fatto che l'inchiesta sia tuttora in corso non è, di per sé, decisivo, in quanto "Die Tatsache allein, dass noch nicht alle Beweise erhoben bzw. die Mitverdächtigen dingfest gemacht werden konnten oder dass der Angeschuldigte die Aussage verweigert, genügt nicht" (N. Schmid, op. cit., no. 701a). Occorre che l'indagato, se posto in libertà, possa pregiudicarne (o comprometterne) il corretto svolgimento e, conseguentemente, l'esito.

 

-      E', inoltre, necessario che questa possibilità di pregiudicare la raccolta di elementi di prova si fondi su elementi concreti: "Jedoch genügt nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtes die theoretische Möglichhkeit, dass der Angeschuldigte in Freheit kolludieren könnte, nicht, um die Fortsetzung der Haft oder die Nichtgewährung von Urlauben unter diesem Titel zu rechtfertigen. Es mussen vielmehr konktrete Indizien für eine solche Gefahr sprechen." (DTF 117 Ia 257, cons. 4 c.).

 

-      Gli elementi di concretezza del pericolo vanno individuati, di volta in volta, quantomeno nella specifica prova da assumere e nel rapporto (oggettivo e soggettivo) dell'accusato con il mezzo di prova. Ad esempio, trattandosi di audizione testimoniale, il pericolo di collusione non può essere invocato in modo astratto a giustificazione del mantenimento della misura cautelare, occorre che un'influenza (dell'accusato nei confronti del teste) sia possibile, rispettivamente che vi sia una possibile convergenza d'interessi (tra i due) in relazione al contenuto della deposizione (SJ 1990 p. 438; DTF 117 Ia 257; ZR 72 no. 77 p.19). Il semplice atteggiamento di diniego dell’accusato, in sé, non costituisce indice in tal senso (DTF 90 IV 66; Hauser/Schweri, Schweizerisches Strafprozessrecht, BS 1999, § 68 no 13)."

(GIAR 23 settembre 2002 in re Y.)

 

 

Va da sé che i criteri sopra esposti richiedono applicazione più restrittiva allorquando l'inchiesta (e la detenzione) é in corso da un certo tempo.

 

In concreto, l'istruttoria, contrariamente a quanto sostenuto nell'istanza, non è affatto terminata. Il Procuratore pubblico deve infatti ancora procedere alla contestazione ad __________ di tutte le risultanze acquisite all'incarto, nonché delle dichiarazioni da lui rilasciate nel corso del verbale di polizia del 13 dicembre 2004, interrogatorio già fissato per il 4 gennaio 2005, successivamente, a dipendenza delle risposte del qui istante, si dovrà procedere alla verifica delle sue dichiarazioni con quelle di tutte le altre persone coinvolte ed in caso di discrepanze a tutta una serie di confronti sia con i correi sia con le parti lese in relazione alla refurtiva denunciata.

Si tratta di passi d'inchiesta che esigono il mantenimento del carcere preventivo di __________, ciò a salvaguardia di una corretta ricerca della verità, anche a vantaggio degli stessi accusati: se è ben vero che egli ha sostanzialmente ammesso la commissione tentata o consumata, da solo o in correità con terzi, di oltre 20 furti, è altrettanto vero che, come rilevato sopra, l'inchiesta __________ ha coinvolto numerose persone, di cui una quindicina sono state arrestate (quattro si trovano ancora in detenzione preventiva) ciò che non permette di escludere rischi collusivi con le altre persone coinvolte nell'inchiesta. La concessione da parte del magistrato inquirente di colloqui liberi all'accusato con il difensore, rispettivamente con la madre, non significa assenza di rischi collusivi con le altre persone interessate all'inchiesta. Visto il numero di persone coinvolte, la misura sostitutiva proposta, cioè il divieto di frequentare determinate persone e/o ambienti appare, allo stadio attuale dell'inchiesta, difficilmente attuabile e comunque non sufficiente ad ovviare al pericolo di collusione.

Il fatto che i suddetti atti istruttori non siano ancora stati effettuati, non può essere ritenuto lesivo del principio di proporzionalità, tenuto conto del fatto che l'inchiesta, sin qui condotta in modo celere e preciso - l'istante è stato più volte sentito dagli inquirenti da ultimo il 15 dicembre 2004 ed un ulteriore verbale dinanzi al Procuratore pubblico è già stato fissato per il 4 gennaio 2005 - procede parallelamente anche nei confronti di numerose altre persone e che pertanto gli atti d'inchiesta nei confronti dell'uno sono funzionali anche all'inchiesta dell'altro. Ovviamente ciò vale per il momento attuale: l'autorità inquirente, che ha peraltro già fissato la data per il verbale di contestazione, è comunque invitata a procedere celermente - così come avvenuto fino a tutt'oggi - agli accertamenti che dovessero risultare necessari successivamente al suddetto verbale (nel rispetto dell'art. 102 cpv. 1 CPP).

 

3.3.

 

In casu è pure dato, contrariamente a quanto ritenuto dall'istante, concreto pericolo di recidiva.

A tale proposito giova preliminarmente ricordare che il pericolo di recidiva deve essere concreto (DTF 105 Ia 31) e risultare da una valutazione dell'insieme delle circostanze, tra cui i precedenti dell'accusato, il suo comportamento durante l'istruttoria, la sua personalità, la sua costituzione fisica e soprattutto psichica e le modalità di commissione dei reati (LUVINI, I presupposti materiali del carcere preventivo nel processo penale ticinese, REP. 1989, pag. 294; G. PIQUEREZ, Manuel de procédure pénale suisse, Zurich 2001, n. 1479/1483).

 

In concreto, a sostegno dell'esistenza di tale rischio depone l'esistenza di precedenti specifici. In particolare, __________ è stato arrestato nel marzo 2004 con contestuale promozione dell'accusa per i reati di furto, danneggiamento e violazione di domicilio: nell'ambito di tale inchiesta egli ha ammesso la commissione di sei furti ed è rimasto in stato di detenzione preventiva circa 1 settimana. Tale esperienza non sembra essergli servita quale monito, ritenuto che pochi mesi dopo egli ha ricominciato a delinquere: in particolare in un arco di tempo piuttosto breve - circa 1 mese e mezzo - egli ha commesso/tentato di commettere oltre 20 furti - per i quali è sostanzialmente reo confesso -, significativo che, a dipendenza del caso, egli operasse da solo o con l'uno o l'altro dei suoi correi e che l'ultimo furto risalga al giorno precedente all'arresto cioè il 15 novembre 2004, ciò a dimostrazione della sua continua disponibilità a delinquere. Non va del resto dimenticato che già nel 1996, __________ era stato condannato a 10 giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni per titolo di tentato furto, appropriazione semplice di lieve entità e danneggiamento (DAP __________).

In siffatte circostanze e tenuto conto del fatto che l'istante è senza lavoro e senza mezzi - egli è "in procinto" di inoltrare domanda LAPS -, la sua messa in libertà rende concreto il rischio che lo stesso riprenda a delinquere. Le dichiarazioni di buoni intenti formulate da __________ al termine del verbale PP 10 dicembre 2004, rispettivamente contenute nell'istanza qui in discussione, non permettono di sovvertire siffatta conclusione e, visti i precedenti, appaiono del resto difficilmente credibili. Né giova all'istante richiamare la giurisprudenza di cui al Rep. 1998 n. 103, trattandosi di diversa fattispecie.

 

 

4.

 

In concreto sono quindi date le condizioni che giustificano la detenzione preventiva - seri indizi di colpevolezza, bisogni istruttori, pericolo di collusione e pericolo di recidiva -.

Visto il lasso di tempo intercorso fra l'arresto e l'istanza di libertà provvisoria ora in esame (circa 1 mese e mezzo), va infine rilevato che il carcere preventivo sofferto ed ipotizzabile, in un procedimento che risulta essere condotto con sollecitudine nonostante la presenza di più persone coinvolte, è rispettoso del principio di proporzionalità, con riferimento alla presumibile pena.

 

Resta sottinteso l'obbligo per il magistrato inquirente di trattare con priorità i casi in cui l'accusato è in detenzione (art. 102 cpv. 1 e 176 cpv. 3 CPP).

 

Il presente giudizio, in tema di libertà personale, è esente da spese e tassa di giustizia.

 

 

P.Q.M.

 

 

richiamati gli articoli 19a LFStup, 139 CP, 95 ss. 102, 103, 279 ss, 284 CPP,

 

 

decide:

 

 

1.    L'istanza è respinta.

 

2.    Non si percepiscono né tassa né spese giudiziarie.

 

3.    Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei ricorsi penali entro dieci giorni dall’intimazione.

 

4.    Intimazione (anticipata via fax):

 

 

 

 

                                                                                 giudice Ursula Züblin