Incarto n.
INC.2004.15507

Lugano

15 dicembre 2004

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto

Ursula Züblin

 

sedente per statuire sul reclamo presentato il 22/25 novembre 2004 da

 

 

 

__________ I, 28.07.1987, attualmente detenuto __________, __________ o

patr. dall'avv. __________

 

 

contro

 

 

la decisione 11 novembre 2004 con la quale il Magistrato dei minorenni ha negato l'erezione di una nuova perizia;

 

preso atto dello scritto 1. dicembre 2004 - trasmesso in copia a questo giudice - con il quale il Magistrato dei minorenni ha comunicato al patrocinatore del reclamante che "il dott. __________ ha dato la sua disponibilità ad esperire la perizia psichiatrica del suo patrocinato, perizia che provvederò ad ordinare entro l'inizio della prossima settimana", rispettivamente del decreto 7 dicembre 2004 con il quale il Magistrato dei minorenni ha proceduto alla nomina del perito;

 

essendo di conseguenza il reclamo divenuto privo di oggetto, ciò che va constatato con la presente decisione, esente da tassa e spese di giudizio, ma - visto il sostanziale buon esito del suo gravame - con attribuzione di congrue ripetibili a favore del reclamante ed a carico dello Stato del Canton Ticino.

 

 

 

P.Q.M

 

 

viste le norme applicabili, in particolare gli artt. 10 LMM e 280 ss CPP;

 

 

 

decide

 

 

1.      Il reclamo 22/25 novembre 2004 è stralciato dai ruoli.

 

 

2.           Non si prelevano né tasse né spese. Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà al reclamante l'importo di fr. 270.-- a titolo di ripetibili.

 

 

3.      Intimazione:

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                giudice Ursula Züblin