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Incarto n. |
15 dicembre 2004 |
In nome |
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Ursula Züblin |
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sedente per statuire sul reclamo presentato il 22/25 novembre 2004 da |
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__________ I, 28.07.1987, attualmente detenuto __________, __________ o patr. dall'avv. __________
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contro |
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la decisione 11 novembre 2004 con la quale il Magistrato dei minorenni ha negato l'erezione di una nuova perizia; |
preso atto dello scritto 1. dicembre 2004 - trasmesso in copia a questo giudice - con il quale il Magistrato dei minorenni ha comunicato al patrocinatore del reclamante che "il dott. __________ ha dato la sua disponibilità ad esperire la perizia psichiatrica del suo patrocinato, perizia che provvederò ad ordinare entro l'inizio della prossima settimana", rispettivamente del decreto 7 dicembre 2004 con il quale il Magistrato dei minorenni ha proceduto alla nomina del perito;
essendo di conseguenza il reclamo divenuto privo di oggetto, ciò che va constatato con la presente decisione, esente da tassa e spese di giudizio, ma - visto il sostanziale buon esito del suo gravame - con attribuzione di congrue ripetibili a favore del reclamante ed a carico dello Stato del Canton Ticino.
P.Q.M
decide
1. Il reclamo 22/25 novembre 2004 è stralciato dai ruoli.
2. Non si prelevano né tasse né spese. Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà al reclamante l'importo di fr. 270.-- a titolo di ripetibili.
3. Intimazione:
giudice Ursula Züblin