|
|
|
|
|
|
|
|
Incarto n. |
Lugano |
In nome |
|
||
|
Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto |
|||||
|
Ursula Züblin |
|||||
|
sedente per statuire sul reclamo presentato il 13 aprile 2004 da |
|||||
|
|
__________patr. dall'avv. __________
|
|
|
contro |
|
|
la decisione 30 marzo 2004, con la quale il Procuratore pubblico Giovan Maria Tattarletti ha respinto la richiesta di complemento d'inchiesta 8 marzo 2004; |
viste le osservazioni 22 aprile 2004 del Procuratore pubblico e 3 maggio 2004 di __________, entrambi concludenti per la reiezione del gravame;
letti ed esaminati gli atti di cui all'inc. MP __________;
considerato
in fatto
A.
Il 25 maggio 1998 __________ ha sporto denuncia nei confronti di __________ per i reati di cui agli art. 253 CP, 251 CP e 153 CP (il Procuratore pubblico in data 26 ottobre 1998 ha promosso l'accusa nei confronti di __________ per titolo di conseguimento fraudolento di una falsa attestazione in relazione alla convocazione dell'assemblea della __________ del 6 febbraio 1998, inc. MP __________, AI 1 e 13).
Successivamente, il 7 luglio 1998, __________ ha inoltrato un'altra denuncia nei confronti di __________ - amministratore unico con firma individuale di __________ (in seguito __________), società che ha funto da impresa generale nell'operazione concernente l'edificazione del fondo di cui alla part.__________ RFD __________ di proprietà della __________ e nella quale __________ è stato progettista e direttore dei lavori - per titolo di appropriazione indebita, subordinatamente amministrazione infedele ed in via ancora più subordinata appropriazione semplice allegando sostanzialmente che quest'ultimo si sarebbe indebitamente appropriato di importi di spettanza di __________ su fondi depositati sul conto __________ n. __________ nella titolarità di __________ e quale sono confluiti i proventi della suddetta operazione, nonché avrebbe distratto fondi depositati su tale conto a favore delle società __________ e __________, di cui il denunciato è stato amministratore unico fino al 23 marzo 1998 (poi sostituito da __________).
Il 26 luglio 1999 __________ ha inoltrato un complemento di denuncia nei confronti di __________, allegando la perizia 14 luglio 1999 di __________ sulla gestione del conto __________, concludente che vi è un importo di complessivi CHF 2'362'007.50 il cui utilizzo dovrebbe essere giustificato.
B.
Il Procuratore pubblico ha dato incarico all'Efin di verificare le operazioni sul conto di __________ presso l'__________ onde stabilire se vi è stata distrazione di fondi da parte del denunciato riguardanti la costruzione dell'immobile sulla part. __________ RFD di __________.
L'Efin ha rassegnato il rapporto n. __________ del 9 dicembre 1999, basato sulla lettura dei verbali (ivi compreso quello di __________ del 14 luglio 1998) e della perizia __________, nel quale è stata evidenziata la necessità di interrogare nuovamente le persone coinvolte per chiarire quali operazioni erano inerenti l'edificazione e che quindi possono essere ritenute giustificate malgrado l'assenza di preavviso dalla __________ (in seguito __________), rispettivamente che da un esame della documentazione è risultato che le operazioni senza autorizzazione (CHF 5'031'697.40), al netto dei preavvisi di pagamento non pagati per __________, __________, __________ e __________ (CHF 820'000.--) e dopo esclusione dei bonifici a __________ senza autorizzazione (CHF 100'849.--), ammontano a complessivi CHF 4'110'848.40, di cui CHF 1'853'772.40 non pertinenti e CHF 2'257'076.-- da chiarire (AI 34).
Dopo il verbale 15 marzo 2000 di __________ l'Efin ha rassegnato il complemento 28 marzo 2000, nel quale conclude che le operazioni senza autorizzazione (CHF 4'927'771.40), al netto dei preavvisi di pagamento non pagati per __________, __________, __________ e __________ (CHF 820'000.--) e dopo esclusione dei bonifici a __________ senza autorizzazione (CHF 100'849.--), sono pari a CHF 4'006'922.40 (AI 35).
Il 4 agosto 2000, l'Efin ha rassegnato il rapporto n. __________, basato sui precedenti rapporti Efin, sui verbali di __________ del 15.3.2000 e di __________ del 4.5.2000 e sulla documentazione prodotta da __________, nel quale, in mancanza di ulteriore documentazione attendibile, la maggior uscita del conto è stata quantificata in CHF 3'232'613.40 (AI 49)
Il Procuratore pubblico con la collaborazione tecnica dell'Efin e sulla base del memoriale 22 luglio 2002 redatto da __________, dello scritto 12 novembre 2002 del patrocinatore dei denuncianti e dei verbali successivi al rapporto Efin dell'agosto 2000, ha riesaminato le operazioni ancora contestate e ha provveduto a giustificarne alcune. L'Efin ha quindi allestito il rapporto n. __________ 20 gennaio 2004, con lo scopo di presentare il lavoro del Procuratore pubblico e di quantificare l'ammontare delle somme contestate uscite dal conto della __________, giungendo alla conclusione che vi sono state (sette) operazioni non giustificate per complessivi CHF 897'180.-- (AI 97).
Con decisione 18 febbraio 2004 il Procuratore pubblico ha esteso l'accusa nei confronti di __________ per titolo di appropriazione indebita - "reato commesso a __________, nel periodo 1990 - ottobre 1997, per avere, allo scopo di procacciare a sè un indebito profitto, ripetutamente impiegato in modo indebito vari valori patrimoniali affidatigli, e meglio per avere agendo, tramite la ditta __________, per sé nonché a titolo fiduciario per conto dei soci __________, e __________, tutti interessati nell'operazione di edificazione dello stabile de "__________" sul mappale n. __________ RFD di __________, nonché avvalendosi del diritto di firma individuale sulla relazione n. __________ intestata a quest'ultima presso __________, impiegato indebitamente fondi affidatigli per complessivi CHF 598'120.--, pari a 2/3 (due terzi) dell'utile residuo di CHF 897'180.-- (non considerato l'utile già distribuito di CHF 606'000.--) dell'intera operazione immobiliare, appropriandosene a scapito dei restanti due soci ovvero utilizzandoli per scopi personali" -, rispettivamente ha ordinato il deposito degli atti con scadenza l'8 marzo 2004 (AI 104).
C.
Con istanza 8 marzo 2004 __________ ha chiesto al Procuratore pubblico l'acquisizione agli atti della documentazione annessa alla suddetta istanza e l'allestimento di "un nuovo accertamento peritale neutro che consideri gli aspetti civilistici delle relazioni d'affari tra l'impresa generale e gli altri interessati".
Il magistrato inquirente, con decisione 30 marzo 2004, ha accolto unicamente la prima richiesta, respingendo la seconda in quanto si tratterebbe non di una nuova prova oggettiva, ma soltanto di una differente valutazione delle prove.
D.
Avverso la predetta decisione è tempestivamente insorto __________, riconfermandosi nella sua richiesta volta all'allestimento di un nuovo accertamento peritale "riguardante tutte le posizioni contabili relative al conto __________ e relative all'edificazione dello stabile __________ in __________ inclusi gli onorari dell'__________ e della impresa generale __________". A dire del reclamante, il Procuratore pubblico avrebbe imposto all'Efin di attenersi per la distinzione tra operazioni giustificate e non giustificate alle indicazioni fornite da __________, in altre parole le tesi del denunciante sarebbero state acquisite per vere, le cifre da lui indicate giuste, mentre tutte le altre operazioni "svolte dal legittimo titolare del conto bancario (__________) è da considerare abusivo, "non giustificato" e quindi penalmente rilevante". In siffatte circostanze, ci si troverebbe confrontati con un'inversione dell'onere della prova, visto che incomberebbe a __________ dimostrare di aver usato in modo giustificato del "proprio conto bancario". Inoltre, l'ultimo rapporto Efin (20 gennaio 2004), peraltro anch'esso basato su un nuovo conteggio allestito da __________ "in modo evidentemente unilaterale", per giungere alla cifra di CHF 897'180.-- di "ingiustificati" - da un addebito iniziale nel primo rapporto pari ad oltre CHF 3 milioni - avrebbe ignorato importi per complessivi CHF 901'270.-- (sei operazioni). Nel reclamo viene pure rilevata una mancanza di chiarezza nella decisione di estensione dell'accusa, nonché la mancata verifica sugli onorari incassati da __________ (CHF 1'780'694.90). In conclusione occorrerebbe fare chiarezza sull'importo degli onorari versati a __________: a __________ dovrebbe essere "data la facoltà di far verificare e quadrare i conti, includendo anche il buon fondamento di quanto __________ si è fatto pagare per onorari e quanto __________ rivendica per le proprie prestazioni d'impresa generale".
In sede di osservazioni il Procuratore pubblico e __________ si sono entrambi pronunciati per la reiezione del gravame. Delle relative argomentazioni si dirà, per quanto necessario, nei considerandi in diritto.
e considerato
in diritto
1.
La legittimazione di __________, accusato nel procedimento e destinatario della decisione impugnata, è pacifica. Il reclamo, tempestivo, è quindi ricevibile in ordine.
2.
In termini generali, per l'assunzione delle prove proposte dalle parti in sede di inchiesta valgono i seguenti principi.
a)
Gli art. 60 cpv. 1 (per la difesa) e 79 cpv. 1 CPP (per la parte civile), stabiliscono la facoltà di proporne in ogni tempo nel corso delle indagini di pertinenza del magistrato inquirente. Di massima, il Procuratore pubblico è tenuto a pronunciarsi in merito solo a conclusione dell’istruzione formale nel contesto di quanto disposto dall’art. 196 CPP (v. Messaggio aggiuntivo concernente la revisione totale del Codice di procedura penale del 20 marzo 1991, pag. 81, ad art. 58 ter risp. 61 bis del disegno di legge, per il rinvio del commento all’art. 58 quinquies risp. 61 quater del disegno di legge e all’art. 63 ter risp. 69 del disegno di legge: cfr. decisione 9 giugno 1995 in re F.M., GIAR 1093.93.10, e riferimenti), ma in presenza di anticipata decisione del magistrato inquirente è dato reclamo nelle vie ordinarie stabilite dagli art. 280 ss. CPP, ritenuto tuttavia che non potranno poi più trovare udienza in sede di deposito degli atti, a norma del citato art. 196 cpv. 1 CPP, complementi di prova in precedenza decisi e definitivamente respinti, per quanto concerneva necessità e contenuti dell’inchiesta (cfr. sentenze 15 luglio 1991 in re F.B., CRP 144/91, e 7 ottobre 1991 in re F.M., CRP 210/91; decisione 3 novembre 1993 in re G.G., GIAR 862.93.1), fatte beninteso salve nuove emergenze (v. decisione 17 agosto 1994 in re A.A., GIAR 209.94.12).
b)
I principi in base dei quali si deve determinare se la prova debba essere assunta, sono identici sia che la decisione avvenga in corso d'istruttoria, sia che avvenga alla conclusione della stessa (e nel termine del deposito degli atti).
"Per meritare di essere assunte, le prove proposte dalle parti contestualmente al deposito atti (art. 196 CPP), o in altro momento dell’istruttoria (art. 60 cpv. 1 e 79 cpv. 1 CPP), devono rispettare tre concorrenti ordini di considerazione: esse devono essere motivate per quanto attiene al loro oggetto ed al loro scopo in diretta connessione con la fattispecie inquisita; tali mezzi di prova devono avere i requisiti della novità, della rilevanza e della pertinenza alle successive conclusioni di competenza del Procuratore Pubblico, dapprima per decidere se promuovere l’accusa oppure non far luogo al procedimento e poi (dopo conclusione dell’istruzione formale) se decretare messa in stato d'accusa o abbandono, sino se del caso a quelle del giudice di merito; per quest’ultima evenienza, le stesse prove devono essere di difficile produzione al dibattimento, avute presenti le finalità dell’art. 189 CPP, inteso appunto tra l’altro ad assicurarne la non interrotta assunzione (v. sentenza 24 gennaio 1990, inc. CRP 337/89; v. decisioni 17 febbraio 1993 in re L.P., inc. GIAR 135.93.1; 3 novembre 1993 in re G.G., inc. GIAR 862.93.1, e 14 giugno 1995 in re F.M., inc. GIAR 1093.93.5). Se, in particolare per l’accusato, la facoltà di proporre mezzi di prova è espressione del diritto di essere sentito ai sensi dell’art. 4 Cost. fed. (ora, art. 8 cpv. 1 della nuova Cost. fed.; v., da ultimo, DTF 124 I 49, consid. 3a p. 51; DTF 121 I 306, consid. 1b p. 308) e del “fair trial” ai sensi dell’art. 6 CEDU (v. Frowein/Peukert, EMRK-Kommentar, 2. Aufl. Kehl/Strassburg/ Arlington 1996, nota 99 ad art. 6 CEDU), il giudice del merito (ed il magistrato inquirente) è tenuto, in applicazione delle norme procedurali corrispondenti, a considerare rispettivamente ammettere soltanto quei mezzi di prova che “nach seinem richterlichen Ermessen entscheidungserheblich sind” (Frowein/Peukert, loc. cit. p. 231). Con riferimento specifico all’audizione di testi, il magistrato può rifiutare la prova proposta “wenn er die zu erwartende Antwort bzw. Aussage nach seiner freien Ermessensentscheidung für die Wahrheitsfindung nicht für beachtlich hält” (Frowein/Peukert, loc. cit., nota 202 ad art. 6 CEDU, con rinvii), nelle parole di Niklaus Schmid (Strafprozessrecht, 3. Aufl. Zürich 1997, margin. 270, con rinvii a DTF 103 Ia 491 et al. in nota 321) “wenn sie den rechtlich relevanten Sachverhalt als genügend geklärt erachten”. Di conseguenza, non è data violazione dell’art. 6 CEDU se il giudice del merito rifiuta un mezzo di prova dopo averne esaminato la pertinenza (v. Frowein/Peukert, loc. cit., nota 203 ad art. 6 CEDU, con rinvio al noto caso Vidal; come qui, v. decisione 17 giugno 1998 in re F.F., inc. GIAR 55.98.1 consid. 1). (GIAR 21 giugno 2001 in re C.)".
c)
Non va, inoltre, dimenticato che la fase in cui si colloca la presente discussione del complemento probatorio in questione è quella predibattimentale, finalizzata in primo luogo a permettere alla pubblica accusa di determinarsi sulle questioni se promuovere l’accusa o meno, indi se deferire l’accusato alla Corte competente oppure se pronunciare l’abbandono del procedimento (art. 184 cpv. 1 CPP, rispettivamente art. 196 cpv. 1 e 198 cpv. 1 CPP combinati). Per costante dottrina e giurisprudenza, invece, l’eventuale utilità o opportunità della prova proposta nell’ottica del giudice del merito è elemento a favore della sua assunzione già nella fase predibattimentale unicamente qualora l’amministrazione di tale prova in sede dibattimentale sia impossibile, o vi sia concreto rischio che lo diventi.
3.
Tra le prove a disposizione delle autorità inquirenti e giudicanti vi è la perizia, ossia il ricorso all’esperto ogni qualvolta occorra stabilire fatti e circostanze all’accertamento dei quali siano indispensabili speciali cognizioni (art. 142 ss. CPP). Al magistrato competente è riservata, di principio, ampia facoltà nella scelta delle prove e quindi anche in tema di referto peritale, ritenuta comunque e sempre perlomeno apparenza di utilità e pertinenza in connessione con la fattispecie inquisita, secondo le imputazioni e le conclusioni di competenza del giudice penale, nel rispetto dei diritti delle parti. Inoltre ed in più, per giustificare il ricorso al perito occorre congiuntamente, per riprendere con altre parole il testo di legge, che determinati fatti non siano ancora chiariti o chiaribili attraverso altri mezzi di prova e che il magistrato non abbia le specifiche conoscenze professionali per giungere a tale necessario chiarimento (sic, verbatim, in decisione 6 luglio 1999 in re S.D., inc. GIAR 861.98.1 consid. 1; cfr. decisione 24 luglio 1998 in re M.H.G., inc. GIAR 649.96.2, p. 3, con rinvio a decisione 9 settembre 1993 in re A.A., GIAR 209.93.3).
Non spetta al perito, invece, la valutazione giuridica dei fatti da lui medesimo accertati (G. Piquerez, Procédure pénale suisse, 2000, n. 2222; N. Oberholzer, Grundzüge des Strafprozessrechts, Bern 1994, pto. 21.1 p. 288), rispettivamente la determinazione di fatti che possono (o potrebbero) avere rilevanza dal profilo del diritto.
Va pure detto, che nel nostro ordinamento il magistrato gode di ampia facoltà nella scelta dei mezzi di prova. Per determinati accertamenti può far capo a funzionari del Ministero pubblico o della polizia senza che questi vengano necessariamente nominati quali periti ai sensi dell'art. 142 ss. CPP (sentenza GIAR 29.09.1999 in re P.), anche se una nomina in tal senso non è esclusa (N. Schmid, Strafprozessrecht, ed. 2004, n. 666). Ciò vale in particolare, a giudizio di questo giudice, laddove gli accertamenti così esperiti siano più prossimi alla constatazione che all'interpretazione ed all'apprezzamento.
In questi casi, ovviamente, gli accertamenti in questione non hanno valenza di perizia e il loro valore probatorio (nella competenza del giudice del merito), a dipendenza delle modalità concrete d'assunzione e della eventuale base documentale, può anche ridursi a mera allegazione di parte (cfr., per analogia, sentenza GIAR 9.9.1993, 209.1993.3).
Neppure in materia di reati patrimoniali, economici o finanziari che dir si voglia, esiste un obbligo/diritto, di principio, all'allestimento di una perizia giudiziaria. Senza necessità di determinare se si tratti di una vera e propria prassi, è notorio che la ricostruzione, in sede di procedimento penale, di determinati fatti di natura contabile/patrimoniale/finanziaria non sono sempre (e necessariamente) affidati a periti giudiziari, ma possono essere effettuati dallo stesso magistrato, in base alla documentazione raccolta ed altri atti d'inchiesta, con la collaborazione/ausilio di funzionari del Ministero pubblico (per. es. équipe finanziaria), di agenti di polizia giudiziaria, e in alcuni casi delle stesse parti coinvolte, in particolare quando si tratta di istituti di credito (o Enti) coinvolti (per tutte, Assise Criminali Lugano, 8 marzo 1996 in re S.).
Ad ulteriore sostegno di quanto detto sopra, possono essere qui riprese le considerazioni contenute in una sentenza di questo ufficio (9 settembre 1993 in re A., GIAR 209.93.3) che, su reclamo, annullava l'ordinanza del magistrato inquirente relativa all'erezione di una perizia giudiziaria contabile:
"Il contestato ordine di perizia sembra essere lo sbocco di due ragionamenti (se non pregiudizi). Da una parte la ricostruzione contabile effettuata presso la Banca non sarebbe degna di completa fede, come si evince dall'avvio del primo quesito ("verifichi, se necessario integri, il perito la ricostruzione contabile...") e dalla sostanza delle osservazioni ai reclami (tra altro con riferimento alla reale complessità della fattispecie, "tale da non poter essere chiarita unicamente dalla ricostruzione effettuata da una delle parti, cioé dalla Banca, il cui interesse è evidentemente quello di minimizzare il danno subito dai clienti"). Inoltre sarebbe d'uopo meglio tutelare il diritto a pieno risarcimento per i clienti, come si desume dall'ammissione di quesiti peritali specifici formulati da titolari dei conti ed ancora dalle citate osservazioni (oltre alla riportata frase, con la citazione di divergenze tra la Banca e clienti e l'adombrata attribuzione alla banca dell'intenzione di risarcire le "perdite soltanto nella misura della diminuzione del capitale").
… omissis …
Il primo ragionamento non merita per contro tutela alcuna. A parte l'inesistenza di motivi oggettivi per dubitare della completezza della ricostruzione contabile, questa è più di mera allegazione di parte, in quanto non solo è risultanza di esame in contraddittorio tra accusato e parte civile (con direttamente coinvolta responsabilità degli organi di revisione della Banca), ma è avvenuta nell'ambito dell'istruttoria formale, con il consenso del Procuratore pubblico."
4.
Nel caso in esame, __________ fonda la propria richiesta di un "nuovo accertamento peritale", adducendo sostanzialmente che sia il Procuratore pubblico che l'Efin avrebbero fondato i loro accertamenti unicamente su quanto sostenuto da __________, aderendo acriticamente alla sua tesi accusatoria. In altre parole, la richiesta è fondata sulla (presunta) mancanza di oggettività e di senso critico della ricostruzione agli atti, in quanto effettuate dall'Efin sulla base delle indicazioni del magistrato inquirente che avrebbe tenuto in considerazione unicamente le allegazioni della parte civile. Inoltre l'Efin (AI 97) per arrivare all'importo di CHF 897'180.-- "ingiustificati" avrebbe ignorato importi per complessivi CHF 901'270.--. La prova richiesta permetterebbe al reclamante di ottenere una verifica neutra delle operazioni avvenute sul conto della __________, degli onorari incassati da __________ e di quanto __________ rivendica per le proprie prestazioni di impresa generale.
Il Procuratore pubblico ha respinto la suddetta richiesta argomentando sostanzialmente che non si tratterebbe di una nuova prova oggettiva, ma soltanto di una diversa valutazione delle prove.
Preliminarmente occorre rilevare che, al di là del principio dell'obbligo generale di motivazione che concerne (anche) istanze e gravami per consentire alle controparti ed all'autorità di prendere adeguata posizione (cfr. CRP 20.07.1994 in re D.ZT., 249/94), in materia di prove esiste uno specifico obbligo di motivazione quo alla novità, rilevanza e pertinenza (alle successive conclusioni del Procuratore pubblico) della prova proposta (cfr. consid. 2). La richiesta di perizia in esame desta non pochi dubbi in relazione al rispetto del suddetto principio per quanto concerne novità, rilevanza e pertinenza della prova richiesta ai fini delle successive decisioni del magistrato inquirente, e soprattutto per quanto concerne i fatti il cui accertamento necessiterebbe di particolari cognizioni: il reclamante si limita a genericamente censurare l'oggettività della perizia, nonchè a criticare l'operato del Procuratore pubblico e per esso dell'Efin, che si sarebbero basati unicamente su quanto sostenuto da __________. A tale ultimo proposito giova evidenziare che non è possibile sostenere che il Procuratore pubblico, rispettivamente l'Efin abbiano aderito in modo del tutto acritico alla tesi accusatoria della parte civile, senza tenere conto di quanto asserito dal reclamante. Basti qui evidenziare che l'ultimo rapporto Efin è stato allestito non soltanto sullo scritto 12 novembre 2002 del legale della parte civile, ma anche del memoriale 22 luglio 2003 redatto dal reclamante stesso e sui verbali resi a far tempo successivamente al rapporto Efin del 4 agosto 2000, ciò che ha portato a giustificare una serie di operazioni, e quindi una diminuzione consistente della maggior uscita stimata nel precedente rapporto Efin, principalmente sulla base di un raffronto fra documentazione bancaria e preavvisi di pagamento da parte della __________, in oltre CHF 3 milioni (AI 49 e 97).
Non va inoltre dimenticato che, come detto sopra (consid. 2) non vi è nessun obbligo/diritto a che la ricostruzione di movimenti finanziari avvenga tramite perizia giudiziaria. Pertanto, la scelta di procedere altrimenti alla ricostruzione non aggira divieti di mezzi di prova illeciti né viola formalità essenziali per la validità della prova stessa. Semplicemente, la ricostruzione in questione non ha valenza di perizia giudiziaria, il suo valore probatorio (nella competenza del giudice del merito), a dipendenza delle modalità concrete di assunzione, può anche ridursi ad una mera allegazione di parte (cfr. per analogia sentenza GIAR 9.9.1993, 209.1993.3).
Tutto ciò premesso in sostanza, così come ritenuto dal Procuratore pubblico, __________ con il reclamo in esame chiede sostanzialmente una diversa valutazione delle prove raccolte.
La tesi di __________ è (stata) quella secondo cui egli non avrebbe nulla da giustificare, essendo la relazione presso l'__________ intestata alla __________ un suo proprio conto, sul quale egli poteva agire in maniera del tutto autonoma, senza rendere conto a chicchessia. Ciononostante, egli ha comunque fornito a più riprese - sia a verbale che per iscritto - spiegazioni volte a chiarire l'utilizzo del conto e la causale delle operazioni effettuate sullo stesso. Parte di tali spiegazioni, come detto sopra, sono state considerate valide e quindi considerate nell'ultimo rapporto Efin del 20 gennaio 2004, in particolare laddove vi è documentazione a sostegno, mentre altre no; ciò che ha portato la differenza di CHF 897'180.-- per uscite non giustificate, in quanto non comprovate e/o infondate.
__________ sia nell'istanza di complemento che nel presente gravame, ripropone una serie di spiegazioni, volte a coprire tale differenza, allegando che alcune deduzioni non sarebbero state considerate dall'Efin. Egli, con la richiesta di allestimento di una perizia, non chiede quindi un'interpretazione scientifica dei fatti, quanto piuttosto la prova negativa che le cose non sono andate come ritiene il Procuratore pubblico, cioè la prova che egli non ha tratto alcun vantaggio economico illecito. Trattasi tuttavia di prova non proponibile, perché non riguarda un determinato fatto, o una consecuzione di determinati fatti, per loro natura comprensibili soltanto sulla scorta di particolari conoscenze scientifiche e/o tecniche; in realtà ciò che l'accusato reclamante si aspetta dal perito indipendente che vorrebbe far intervenire, è una valutazione sulla liceità delle conclusioni che il Procuratore pubblico ha tratto. In altre parole il reclamante sembra voler delegare al perito che vorrebbe far intervenire una questione per la quale lo stesso non è competente, cioè accertare l'illiceità dell'interpretazione che dai dati raccolti - documentazione bancaria, verbali degli interessati ecc. - ha ottenuto il Procuratore pubblico. Se le conclusioni cui è giunto il Procuratore pubblico siano o meno corrette, è infatti questione che rientra nella competenza del magistrato giudicante.
Per quanto concerne le deduzioni che non sarebbero state considerate dall'Efin, giova comunque evidenziare che gli importi di CHF 375'000.-- e CHF 202'000.-- non soltanto sono stati considerati dall'Efin, ma lo stesso accusato ha ammesso l'avvenuta operazione di suddivisione degli utili (cfr. verbali 4.5.2000, 5.12.2000 e 8.10.2002), quello di CHF 219'000.-- si riferisce ad asserite prestazioni d'impresa generale per le quali dagli atti non emergono elementi per ritenere che la __________ ne avesse diritto, mentre gli altri importi, complessivamente modesti, sono stati considerati dal Procuratore pubblico, il quale ha comunque l'annessione della relativa documentazione prodotta dal reclamante agli atti, non inerenti l'operazione "__________" o non comprovate in modo sufficiente.
Nella misura in cui il richiesto accertamento peritale dovrebbe riguardare la correttezza dell'ammontare degli onorari di __________ e la determinazione di quelli della __________ quale impresa generale, trattasi di questioni, di natura prettamente civile e comunque irrilevanti ai fini del procedimento in corso, che concerne, come evidenziato dal Procuratore pubblico, il "quo" delle movimentazioni avvenute sul conto della __________ e non il "quantum". Le asserzioni in merito all'inesistenza di qualsiasi reato, rispettivamente le critiche sollevate in merito alla decisione di estensione dell'accusa sono irricevibili in questa sede (semmai avrebbero potuto essere fatte valere nell'ambito di un ricorso contro la promozione dell'accusa alla Camera dei ricorsi penali ex art. 191 CPP).
5.
In virtù di quanto precede, il reclamo, per quanto ricevibile, deve essere respinto, con la presente decisione definitiva (art. 284 cpv. 1 lett. a CPP e contrario) e con carico delle spese giudiziarie (art. 39 lett. f TG) e ripetibili al reclamante, correlate alla sua soccombenza.
P.Q.M.
richiamati i citati articoli di legge,
decide
1. Il reclamo, per quanto ricevibile, è respinto.
2. La tassa di giustizia, di CHF 600.-- e le spese di CHF 50.-- sono a carico del reclamante, che rifonderà in totale a __________ CHF 300.-- a titolo di ripetibili.
3. La presente decisione è definitiva.
4. Intimazione:
giudice Ursula Züblin