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Incarto n. INC.2004.20002 |
13 agosto 2008 |
In nome |
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Edy Meli |
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sedente per statuire sul reclamo presentato il 21/27 dicembre 2007 da |
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__________, __________ (patrocinato dallo studio legale __________)
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contro |
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lo scritto 18 dicembre 2007 del Procuratore pubblico Fiorenza Bergomi che rifiuta l’accesso a documenti acquisiti nella procedura di cui all’incarto MP NLP __________; |
visto il reclamo, i documenti allegati, il non luogo a procedere NLP __________ (del 10 dicembre 2007) e potendosi prescindere, per quanto si dirà in seguito, dal richiedere osservazioni al magistrato inquirente ed alle altre parti (al procedimento e/o interessate);
visto l’incarto GIAR 200.2004.1;
ritenuto e considerato,
in fatto ed in diritto
che:
- __________ è denunciante costituito parte civile nel procedimento penale sfociato nel NLP menzionato in epigrafe;
- la procedura era in corso in quanto:
“Con decisioni del 16, rispettivamente 17 febbraio 2004, la CRP ha accolto (ex art 186 cpv. 4 CPP) due istanze presentate da __________ avverso altrettanti decreti di non luogo a procedere emanati dal Procuratore pubblico (il 26 giugno 2000, rispettivamente il 1. ottobre 2002) nell'ambito dei procedimenti menzionati in entrata della presente, conseguenti a sue denunce contro ignoti per reati patrimoniali, in relazione con il patrimonio del suo defunto padre e la gestione successiva alla morte di quest'ultimo (cfr. CRP inc. 60.2000.220, 60.2002.306).
In sostanza, ed in entrambe le decisioni concernenti praticamente lo stesso oggetto, la CRP ha ordinato la completazione delle informazioni preliminari ai fini di verificare l'esistenza di un ingente patrimonio (del padre del denunciante), chi ne ha e ne ha avuto la gestione e in base a quale titolo (sentenza CRP 16 febbraio 2004, cons. 2.2), nonché l'esistenza di una fondazione di famiglia di cui __________ sarebbe beneficiario, la composizione dei suoi organi ed i motivi della riduzione della rendita mensile versata (sentenza 17 febbraio 2004, cons. 3.2).”
(GIAR 6 luglio 2004, 200.2004.1)
- con decisione del 10 dicembre 2007 (NLP __________), il magistrato inquirente ha posto fine alle informazioni preliminari decretando un (ulteriore) non luogo a procedere;
- con scritto del 18 dicembre 2008 (doc. 1 allegato all’istanza), il magistrato inquirente ha respinto la richiesta presentata il 17/18 dicembre 2007 da __________ nella misura in cui chiedeva l’accesso a dei documenti prodotti (in busta chiusa) a seguito dell’ordine di perquisizione e sequestro del 5 aprile 2004;
- mediante il reclamo oggetto della presente (doc. 1, inc. GIAR 200.2007.2), __________ chiede che la decisione sia annullata per carenza di motivazione, rispettivamente perché infondata e limitativa dei diritti della parte civile sanciti dagli artt. 79 CPP, 29 CF e 6 CEDU; contestualmente, il reclamante chiede che al reclamo venga concesso effetto sospensivo e segnala di aver introdotto istanza di promozione dell’accusa (ex art. 186 CPP);
- con scritto del 24 dicembre 2007 (doc. 3, inc. GIAR 200.2007.2), anticipato via telefax, il reclamante ha chiesto la sospensione della procedura di reclamo “…essendo in corso un negoziato…” con prospettiva di “…risolvere la causa civile e, quindi ritirare il reclamo suddetto”;
- alla richiesta si dava seguito con ordinanza del 3 gennaio 2008 (doc. 4, inc. GIAR 200.2007.2), precisando che la sospensione concerneva anche la richiesta di effetto sospensivo e l’intimazione alle parti;
- la procedura è oggi ripresa a seguito di comunicazione/richiesta del 4 agosto 2008, sollecitata da questo ufficio (doc. 6 e 5, inc. GIAR 200.2007.2);
- ripresa la procedura occorre, in primo luogo, occuparsi della ricevibilità del reclamo;
- nel caso in esame, se la ricevibilità in ordine non sembra porre problemi particolari (ritenuto che lo scritto può essere considerato quale decisione, indipendentemente dal fatto che non menzioni le vie di ricorso), diversa è la questione inerente la ricevibilità nel merito; infatti, questo ufficio (nell’ambito di un reclamo conseguente a decisione relativa all’accesso agli atti della parte civile, a seguito di istanza successiva al decreto di non luogo a procedere) ha già avuto modo di affermare che:
“
- …omissis… dopo l'emanazione di un decreto di non luogo a procedere (come di un abbandono) il Procuratore pubblico non ha più competenze giurisdizionali proprie e, di conseguenza, non sono dati i rimedi di cui all'art. 280 ss. CPP;
- il rifiuto di concedere fotocopiatura degli atti dopo l'emanazione di una decisione di non luogo o di abbandono non è decisione emanata in fase istruttoria o di indagini preliminari, bensì in attesa della crescita in giudicato del relativo decreto; il silenzio del CPP sulle competenze nel caso di simili decisioni non può essere considerato quale vuoto legislativo (cfr. per il caso contrario CRP 30 luglio 2002, 60.2002.00174), spetta quindi (secondo questo giudice) all'autorità competente in materia (art. 284 cpv. 1 lett. b CPP) di istanza di promozione dell'accusa (o in materia di proposta d'accusa privato) concedere, ancorché l'art. 19 CPP sembri non permetterlo) proroga del termine ex art. 186, rispettivamente vegliare sull'eventuale rispetto del diritto di essere sentito per le procedure di sua competenza;”
(GIAR 5 dicembre 2005, 200.91.2)
- la fattispecie riportata nella decisione menzionata è praticamente identica a quella qui in esame (eccettuata la richiesta di sospensione del termine per l’inoltro dell’istanza di promozione dell’accusa) questo giudice non vede ragioni per modificare la propria giurisprudenza in materia;
- nulla cambia alla conclusione di cui sopra, il fatto che questo ufficio riconosca la propria competenza a trattare decisioni in materia d’accesso agli atti (anche in sede d’informazioni preliminari) allorquando la decisione impugnata (positiva o negativa che sia) è precedente o contestuale al decreto di non luogo a procedere (GIAR 18 luglio 2008, 347.2007.2);
- inoltre, i documenti in questione (in contenuto della busta prodotta chiusa) sono stati oggetto di una procedura ex art. 164 CPP al termine della quale questo ufficio e, successivamente la CRP, hanno ammesso la perquisizione del contenuto della busta da parte dell’inquirente con invito a decidere (dopo la perquisizione) se i documenti (o parte di questi) dovessero essere restituiti o sequestrati e annessi agli atti (GIAR 6 luglio 2004, 200.2004.1, cons. 8; CRP 13 dicembre 2004, 60.2004.265, cons. 6);
- dalla lettura del decreto di non luogo a procedere risulta che la busta è stata aperta dal magistrato inquirente il 20 novembre 2006, richiusa il 5 dicembre del 2007 e i documenti sono oggetto di restituzione (NLP pag. 5); la questione a sapere se il contenuto della busta sia stato, dopo la perquisizione (a quanto sembra conclusasi nel dicembre 2007), formalmente acquisito agli atti (e dissequestrato con il non luogo), ovvero mai acquisito/sequestrato (con constatazione di non utilità per l’inchiesta e restituzione in sede di non luogo), è puramente accademica per quanto qui interessa; infatti, nel primo caso questo giudice, per decidere in merito all’accesso, dovrebbe esprimersi preliminarmente sulla utilità del mantenimento del sequestro dei documenti, ciò che in presenza di un NLP non rientra nelle sue competenze (“Questo giudice non ha comunque competenza per decidere sul mantenimento di un sequestro parallelamente (ed in possibile contrasto) con la CRP, quando questa sia chiamata in causa con un rimedio di diritto di portata più ampia di quello astrattamente proponibile contro il dissequestro, e che per logica procedurale deve contenerlo (decisione 15 ottobre 1997 in re L.M. e M.J., GIAR 450.97.2, cons. 4 p.5). Questa incompetenza impedisce formale accoglimento del reclam” GIAR 14 luglio 1998, GIAR 286.98.2), nel secondo, dovrebbe constatare che il reclamo è privo d’oggetto in quanto la busta (e i documenti) di cui si chiede visione non fanno parte degli atti;
- per tutte le ragioni esposte, pertanto, il reclamo menzionato in epigrafe, e con esso la domanda di concessione dell'effetto sospensivo, devono essere dichiarati irricevibili per incompetenza di questo ufficio;
- abbondanzialmente, si precisa pure che la trasmissione al qui reclamante di altra documentazione relativa all’incarto mediante lo stesso scritto qui impugnato non influisce minimamente sul contenuto e sull’esito (a prescindere dal verificare se si tratta di un semplice atto d’esecuzione, in quanto neppure notificato alle altre parti al procedimento, o altro);
visti gli artt. 79, 161 ss., 164, 186, 280 e 284 CPP, 29 CF,
decide
1. Il reclamo è irricevibile.
2. La tassa di giustizia, stabilita in FRS 250.-, e le spese di FRS 90.-, sono a carico del reclamante.
3. Intimazione (con copia del reclamo):
Copia per conoscenza:
- Camera dei ricorsi penali del Tribunale di Appello, Via Pretorio 16, 6901 Lugano.
giudice Edy Meli