Incarto n.
INC.2004.21503

Lugano

10 maggio 2004

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto

__________

 

 

 

 

 

 

 

sedente per statuire sull'istanza di libertà provvisoria presentata il 5/6 maggio 2004 da

 

__________, attualmente c/o PCT, Cadro

patr. d'ufficio dal lic. iur. __________

 

 

 

 

 

ex art. 108 CPP e nell'ambito del procedimento di cui all'inc. MP 3090/2004 (ora DA 1565/2004) e della Pretura penale;

 

 

 

viste le osservazioni del Procuratore pubblico __________ (6 maggio 2004) e le contro osservazioni della difesa (7 maggio 2004);

 

visto per quanto necessario, l'inc. MP 3090/2004 (DA 1565/2004);

 

ritenuto

 

 

in fatto

 

 

A.

 

 

__________ è stato arrestato il 23 aprile 2004 nell'ambito dell'operazione "__________" con imputazioni di infrazione e contravvenzione alla LFStup; l'arresto è stato confermato da questo giudice il giorno successivo, ritenuti gravi indizi di reato, pericolo di fuga, bisogni istruttori e pericolo di recidiva (inc. GIAR 215.2004.1, doc. 3).

 

 

B.

 

 

Con DA 1565/2004 del 3 maggio 2004 il Procuratore pubblico ha proposto la condanna di __________, a valere quale pena parzialmente aggiuntiva a quella inflittagli il 18 novembre 2003, alla pena di 90 giorni di detenzione da espiare, nonché alla revoca della sospensione condizionale concessa alla pena accessoria dell'espulsione dal territorio svizzero per un periodo di tre anni.

 

Avverso tale decisione il 4 maggio 2004 __________ ha interposto opposizione.

 

C.

 

 

Con l'istanza qui in discussione (indirizzata direttamente a questo giudice ex art. 108 cpv. 3 CPP), __________ chiede di essere posto in libertà provvisoria. A suo dire non vi sarebbero sufficienti ragioni per la proroga del carcere preventivo. In particolare, il sussistere di indizi gravi e concreti della colpabilità sarebbe "tutt'altro che dato", il pericolo di fuga non sarebbe affatto concreto, così come quello di recidiva. In sostanza il perdurare della carcerazione preventiva sarebbe contrario al principio di proporzionalità: "nel caso concreto vi è il pericolo che il signor __________ si trovi a scontare la pena di 90 giorni di detenzione proposta dal Procuratore pubblico nel decreto di accusa (…) prima ancora di aver stabilito se egli sia effettivamente colpevole. L'accusato è invece presunto innocente sino a condanna definitiva".

In via subordinata, ritenuto che il Procuratore pubblico considererebbe centrale il pericolo di fuga, chiede che si ovvi a tale pericolo con l'adozione di misure sostitutive (controllo presenza presso un Ufficio di polizia, divieto di frequentare specifici luoghi, imposizione di misure di assistenza medica per scongiurare problemi legati al consumo di marijuana).

 

 

D.

 

 

Il magistrato in sede di osservazioni si oppone alla messa in libertà provvisoria dell'istante, evidenziando l'esistenza dei pericoli di fuga e di recidiva. Delle relative argomentazioni si dirà più dettagliatamente e per quanto necessario nei considerandi in diritto.

 

La Pretura penale non ha invece presentato osservazioni.

 

In sede di contro osservazioni la difesa si è sostanzialmente riconfermata nell'istanza 5/6 maggio 2004.

 

 

Considerato

 

 

in diritto

 

 

1.

 

 

L'istanza, presentata dall'accusato detenuto, direttamente a questo giudice stante la già avvenuta emanazione del decreto d'accusa e l'attesa dell'apertura del dibattimento, è ricevibile.

 

 

2.

 

I principi che reggono la materia, pur se noti alle parti, vengono qui riproposti:

 

"L'art. 95 CPP - corrispondente all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 - dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e proroga del carcere preventivo a' sensi dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali - per quanto qui concerne - i bisogni dell’istruzione, con particolare riguardo al pericolo di collusione che, - sia detto qui a futura memoria - può continuare ad esistere sino al pubblico dibattimento (sentenza della I Corte di diritto pubblico del Tribunale federale del 23 marzo 2000 in re S.B., consid. 4a). Si aggiunge, sempre con riferimento al caso in esame, che l’elenco dei motivi di interesse pubblico nell’art. 95 cpv. 2 CPP non è esaustivo (Messaggio aggiuntivo del 20 marzo 1991 concernente la revisione del CPP, ad art. 27, pag. 32, nota 3), tra altri possibili, essendovi quello della tutela dell’ordine pubblico (REP 1998 n. 105).

L'eccezione della cautelare privazione della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale (di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 cons. 3), in corrispondenza ed a superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi penali - nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381).

I menzionati presupposti vanno approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss).

Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (REP 1980 pag. 128)."

(per tutte: sentenza GIAR 21.12.2001 in re G., inc. 520.2001.5)".

 

 

3.

 

 

L'esistenza di gravi indizi di colpevolezza - la cui concretezza, a dire della difesa, sarebbe tutt'altro che data - è senz'altro data.

In particolare dagli atti risulta che due persone, __________ e __________, hanno riconosciuto __________ quale loro venditore di bolas. Del resto, contemporaneamente al controllo, lo stesso ha ricevuto una telefonata da __________, la quale ha dichiarato che era sua intenzione acquistare della cocaina. Da parte sua, l'accusato nega ogni suo coinvolgimento nella vendita di bolas (da ultimo verbale 30 aprile 2004).

Per quanto concerne invece la contravvenzione alla LFStup __________ ha ammesso di aver ripetutamente ricevuto e consumato  marijuana per il suo consumo personale dal luglio 2003 all'aprile 2004 (cfr. da ultimo verbale 30 aprile 2004).

Lo stesso decreto d'accusa può del resto essere utilizzato quale accertamento degli indizi di reato, in assenza di elementi contrari (DTF 19 giugno 1997 in re V., 1P.306/1997).

 

 

4.

 

 

Non sono qui (più) in discussione necessità istruttorie nel senso di pericolo di collusione o inquinamento delle prove.

Occorre, invece, stabilire se sia ancora concreto il pericolo di fuga e, successivamente, se il mantenimento del carcere preventivo sia rispettoso del principio di proporzionalità. In termini generali, e di principio, elementi a sostegno dell'esistenza di un pericolo di fuga e di un pericolo di recidiva.

 

Per giustificare carcerazione preventiva, il pericolo di fuga deve essere concreto e rivestire di una certa probabilità: in altri termini lo si ammette quando l’accusato, se posto in libertà, si sottrarrebbe con una certa verosimiglianza al perseguimento penale ed alla (eventuale) esecuzione della pena. La gravità della pena presumibile non basta, da sola, a motivare la carcerazione; occorre valutare l’insieme delle circostanze, tra cui il carattere dell’accusato, la sua morale, i legami famigliari, il domicilio, la professione, la situazione economica e tutti quegli elementi che rendono la fuga non solo possibile ma probabile (DTF 19 gennaio 1999 in re G.S.; DTF 117 Ia 69).

__________ è cittadino della Guinea richiedente l'asilo (domanda d'asilo respinta e contro la quale è tuttora pendente ricorso).

Se la proposta di pena di cui al DA 1565/2004 dovesse essere confermata dalla Pretura penale, sussiste il rischio concreto che nella prospettiva di una pena di tre mesi da espiare, l'istante si dia alla latitanza, in altre parole si renda irreperibile. In conclusione è lecito presumere che le conseguenze di una fuga possano apparirgli quale male minore per rapporto a quello derivante dal rischio di ulteriore carcerazione (M. Luvini, op. cit., p. 292) e il pericolo di fuga deve essere considerato presente in modo concreto (DTF 102 Ia 382; DTF 106 Ia 407; DTF 117 Ia 69; SJ 1980 585). Lo stesso non appare ovviabile con misure sostitutive, anche in considerazione del fatto che in casu è pure dato pericolo di recidiva.

A tale proposito giova preliminarmente ricordare che il pericolo di recidiva deve essere concreto (DTF 105 Ia 31) e risultare da una valutazione dell'insieme delle circostanze, tra cui i precedenti dell'accusato, il suo comportamento durante l'istruttoria, la sua personalità, la sua costituzione fisica e soprattutto psichica e le modalità di commissione dei reati (LUVINI, I presupposti materiali del carcere preventivo nel processo penale ticinese, REP. 1989, pag. 294; G. PIQUEREZ, Manuel de procédure pénale suisse, Zurich 2001, n. 1479/1483).

In concreto, oltre all'atteggiamento reticente e negatorio avuto dall'istante durante l'inchiesta per l'imputazione di infrazione alla LFStup, a sostegno dell'esistenza di tale rischio depone pure l'esistenza di precedenti specifici. In particolare, dal casellario giudiziario risulta che a far tempo dal 2002 ha subito tre condanne con DA per contravvenzione ed infrazione alla LFStup e che l'ultimo arresto, quello del 23 aprile 2004 poi sfociato nel DA 1565/2004 al quale è stata interposta opposizione, è avvenuto circa 3 mesi dopo l'espiazione di una pena detentiva. In siffatte circostanze la messa in libertà dell'istante con l'inevitabile ritorno al centro CRS, così come evidenziato dal Procuratore pubblico in sede di osservazioni, rende concreto il rischio che lo stesso riprenda lo spaccio di bolas.

 

 

5.

 

 

In conclusione, l'istanza di libertà provvisoria presentata da __________ è respinta in quanto sussistono concreto pericolo di fuga e di recidiva e non sono date (o applicabili) misure sostitutive idonee a ridurre tali pericoli.

Il mantenimento del carcere preventivo in vista dell'apertura del dibattimento, che dovrà avvenire nei termini di legge, è ancora rispettoso del principio di proporzionalità.

 

 

P.Q.M.

 

 

 

visti gli artt. 305 bis cifra 2, 251 CP, 95 ss, 96, 102, 108, 284 CPP,

 

 

 

 

 

decide

 

 

1.      L'istanza di libertà provvisoria è respinta.

 

 

2.      Non si prelevano tasse e spese.

 

 

3.      Contro la presente è dato reclamo alla CRP, Lugano, entro 10 giorni dall'intimazione.

 

 

4.      Intimazione:

-        lic. iur. __________, per sé e per l'accusato;

-        Procuratore pubblico __________ (con inc. DA 1565/2004 di ritorno e copia delle contro osservazioni 7 maggio 2004 del lic. iur. __________);

-        Pretura penale, Via dei Gaggini 1, 6500 Bellinzona (con copia delle osservazioni 6 maggio 2004 del PP __________ e contro osservazioni 7 maggio 2004 del lic. iur. __________).

 

 

 

 

 

                                                                           giudice __________