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Incarto n. |
Lugano |
In nome |
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Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto |
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sedente per statuire sull'istanza di libertà provvisoria presentata il 11/12 maggio 2004 da |
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__________, c/o PCT, Lugano patr. d'ufficio dalla lic. iur. __________ |
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ex art. 108 CPP e nell'ambito del procedimento di cui all'inc. MP 3327/2004 (ora DA 1629/2004) e della Pretura penale; |
viste le osservazioni del Procuratore pubblico __________ (13 maggio 2004) e le contro osservazioni della difesa (13 maggio 2004);
visto per quanto necessario, l'inc. DA 1629/2004;
ritenuto
in fatto
A.
__________ è stato arrestato il 27 aprile 2004 con l'accusa di ripetuto furto, sub. furto di lieve entità; l'arresto è stato confermato da questo giudice il giorno successivo, ritenuti gravi indizi di reato, pericolo di fuga, bisogni istruttori e pericolo di recidiva (inc. GIAR 234.2004.1, doc. 5).
Il 4 maggio 2004 l'accusa è stata estesa ai reati di ricettazione, ripetuta contravvenzione alla LFStup e contravvenzione alla LF sul trasporto pubblico (cfr. verbale PP 4 maggio 2004).
B.
Con DA 1565/2004 del 3 maggio 2004 il Procuratore pubblico ha proposto la condanna di __________ alla pena di 60 giorni da espiare per i reati di ricettazione, ripetuto furto di poca entità, contravvenzione alla LFStup e contravvenzione alla LF sul trasporto pubblico, nonché alla revoca della sospensione condizionale concessa alla pena accessoria dell'espulsione dal territorio svizzero per un periodo di tre anni decretata il 27 febbraio 2003.
Avverso tale decisione l'11 maggio __________ ha interposto opposizione.
C.
Con l'istanza qui in discussione (indirizzata direttamente a questo giudice ex art. 108 cpv. 3 CPP), __________ chiede di essere posto in libertà provvisoria. La difesa non contesta l'esistenza di gravi indizi di colpevolezza, ma ritiene che il pericolo di fuga, quello di recidiva ed un eventuale rischio di collusione ancora esistente potrebbero essere ovviati con l'imposizione di opportune regole di comportamento all'interno del centro della Croce Rossa.
Un ulteriore protrarsi del periodo di detenzione sarebbe contrario al principio di proporzionalità.
D.
Il magistrato in sede di osservazioni si oppone alla messa in libertà provvisoria dell'istante, evidenziando l'esistenza dei pericoli di fuga e di recidiva.
Delle relative argomentazioni si dirà più dettagliatamente e per quanto necessario nei considerandi in diritto.
La Pretura penale non ha invece presentato osservazioni.
In sede di contro osservazioni la difesa si è limitata a riconfermarsi nell'istanza 11/12 maggio 2004, evidenziando nel contempo che "affermazioni generiche sulla pratica di etnie e/o richiedenti l'asilo non trovano spazio in ambito penale, dove conta unicamente la responsabilità individuale".
Considerato
in diritto
1.
L'istanza, presentata dall'accusato detenuto, direttamente a questo giudice stante la già avvenuta emanazione del decreto d'accusa e l'attesa dell'apertura del dibattimento, è ricevibile.
2.
I principi che reggono la materia, pur se noti alle parti, vengono qui riproposti:
"L'art. 95 CPP - corrispondente all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 - dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e proroga del carcere preventivo a' sensi dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali - per quanto qui concerne - i bisogni dell’istruzione, con particolare riguardo al pericolo di collusione che, - sia detto qui a futura memoria - può continuare ad esistere sino al pubblico dibattimento (sentenza della I Corte di diritto pubblico del Tribunale federale del 23 marzo 2000 in re S.B., consid. 4a). Si aggiunge, sempre con riferimento al caso in esame, che l’elenco dei motivi di interesse pubblico nell’art. 95 cpv. 2 CPP non è esaustivo (Messaggio aggiuntivo del 20 marzo 1991 concernente la revisione del CPP, ad art. 27, pag. 32, nota 3), tra altri possibili, essendovi quello della tutela dell’ordine pubblico (REP 1998 n. 105).
L'eccezione della cautelare privazione della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale (di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 cons. 3), in corrispondenza ed a superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi penali - nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381).
I menzionati presupposti vanno approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss).
Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (REP 1980 pag. 128)."
(per tutte: sentenza GIAR 21.12.2001 in re G., inc. 520.2001.5)".
3.
L'esistenza di gravi indizi di colpevolezza - peraltro neppure contestata dalla difesa - è senz'altro data.
In particolare, dagli atti risulta che __________ è accusato di ricettazione in relazione a vari oggetti rinvenuti nella sua camera nel corso della perquisizione del 27 aprile 2004, a seguito del suo fermo, di due furti di lieve entità, avvenuti il 5 ed il 27 aprile 2004, nonché di contravvenzione alla LFStup e alla LF sul trasporto pubblico. L'accusato ammette soltanto il furto del 27 aprile 2004 e le contravvenzioni alla LFStup e alla LF sul trasporto pubblico; per contro nega recisamente di aver commesso il furto del 5 aprile 2004 e che quanto ritrovato nella sua stanza sia provento di furto (cfr. verbale PP 4 maggio 2004), senza peraltro fornire una versione credibile dei fatt..
Lo stesso decreto d'accusa può del resto essere utilizzato quale accertamento degli indizi di reato, in assenza di elementi contrari (DTF 19 giugno 1997 in re V., 1P.306/1997).
4.
Non sono qui (più) in discussione necessità istruttorie nel senso di pericolo di collusione o inquinamento delle prove.
Occorre, invece, stabilire se siano ancora concreti il pericolo di fuga e quello di recidiva e, successivamente, se il mantenimento del carcere preventivo sia rispettoso del principio di proporzionalità.
Per giustificare carcerazione preventiva, il pericolo di fuga deve essere concreto e rivestire di una certa probabilità: in altri termini lo si ammette quando l’accusato, se posto in libertà, si sottrarrebbe con una certa verosimiglianza al perseguimento penale ed alla (eventuale) esecuzione della pena. La gravità della pena presumibile non basta, da sola, a motivare la carcerazione; occorre valutare l’insieme delle circostanze, tra cui il carattere dell’accusato, la sua morale, i legami famigliari, il domicilio, la professione, la situazione economica e tutti quegli elementi che rendono la fuga non solo possibile ma probabile (DTF 19 gennaio 1999 in re G.S.; DTF 117 Ia 69).
__________ è cittadino bielorusso richiedente l'asilo (in attesa di una decisione in merito).
Se la proposta di pena di cui al DA 1629/2004 dovesse essere confermata dalla Pretura penale, sussiste il rischio concreto che, nella prospettiva di una pena di ben due mesi da espiare - altre volte l'accusato, come si vedrà nel seguito è infatti stato condannato a pene detentive, ma di durata inferiore a quella ora proposta -, l'istante si dia alla latitanza, in altre parole si renda irreperibile, tanto più che egli sa che la sua domanda di asilo, visti i precedenti penali, verrà verosimilmente respinta (cfr. verbale PP 4 maggio 2004). In conclusione è lecito presumere che le conseguenze di una fuga possano apparirgli quale male minore per rapporto a quello derivante dal rischio di ulteriore carcerazione (M. Luvini, op. cit., p. 292) e il pericolo di fuga deve essere considerato presente in modo concreto (DTF 102 Ia 382; DTF 106 Ia 407; DTF 117 Ia 69; SJ 1980 585). Lo stesso non appare ovviabile con misure sostitutive, così come quello di recidiva, che in casu è pure dato.
A tale proposito giova preliminarmente ricordare che il pericolo di recidiva deve essere concreto (DTF 105 Ia 31) e risultare da una valutazione dell'insieme delle circostanze, tra cui i precedenti dell'accusato, il suo comportamento durante l'istruttoria, la sua personalità, la sua costituzione fisica e soprattutto psichica e le modalità di commissione dei reati (LUVINI, I presupposti materiali del carcere preventivo nel processo penale ticinese, REP. 1989, pag. 294; G. PIQUEREZ, Manuel de procédure pénale suisse, Zurich 2001, n. 1479/1483).
In concreto, oltre all'atteggiamento reticente e negatorio avuto dall'istante durante l'inchiesta, a sostegno della sussistenza di tale rischio depone pure l'esistenza di precedenti specifici. In particolare, dal casellario giudiziario risulta che a far tempo dal 2002 ha subito cinque condanne con DA per furto e/o ricettazione e/o furto di lieve entità, per le quali ha già scontato pene detentive. Ciononostante egli ha continuato a delinquere. Basti qui rilevare che l'ultimo arresto, quello del 27 aprile 2004 poi sfociato nel DA 1629/2004 al quale è stata interposta opposizione, è avvenuto circa 3 mesi dopo l'espiazione di una pena detentiva, quella oggetto del DA emanato il 22 ottobre 2003. In siffatte circostanze la messa in libertà dell'istante, così come evidenziato dal Procuratore pubblico in sede di osservazioni, rende concreto il rischio di reiterazione dei reati.
5.
In conclusione, l'istanza di libertà provvisoria presentata da __________ è respinta in quanto sussistono concreto pericolo di fuga e di recidiva e non sono date (o applicabili) misure sostitutive idonee a ridurre tali pericoli.
Il mantenimento del carcere preventivo in vista dell'apertura del dibattimento, che dovrà avvenire nei termini di legge, è ancora rispettoso del principio di proporzionalità.
P.Q.M.
visti gli artt. 160 cifra 1 cpv. 1, 139 cifra 1 e 172 ter combin. CP, 19° cifra 1 LFStup, 51 cpv. 1 LTP in relazione con l'art. 1 cpv. 1 OTP, 95 ss, 96, 102, 108, 284 CPP,
decide
1. L'istanza di libertà provvisoria è respinta.
2. Non si prelevano tasse e spese.
3. Contro la presente è dato reclamo alla CRP, Lugano, entro 10 giorni dall'intimazione.
4. Intimazione:
- lic. iur. __________, per sé e per l'accusato;
- Procuratore pubblico __________, 6500 Bellinzona (con inc. DA 1629/2004 di ritorno e copia delle contro osservazioni 13 maggio 2004 della lic. iur. __________);
- Pretura penale, Via dei Gaggini 1, 6500 Bellinzona (con copia delle osservazioni 13 maggio 2004 del PP __________ e contro osservazioni 13 maggio 2004 della lic. iur. __________).
giudice __________